È nulla l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente d'inidoneità del territorio comunale all'accoglienza di migranti
È nulla per difetto assoluto di attribuzione, l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in tema di locazione e/o cessione a qualunque titolo di immobili ad uso abitativo al fine di accogliere migranti, rifugiati e richiedenti asilo, che si tratti o meno di minori stranieri non accompagnati.
In tal senso si esprime la quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania la quale, con la sentenza del 6 agosto 2018, n. 1671, ha per l’appunto dichiarato nulla l’ordinanza n.29 del 12 luglio 2017 con cui il Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe aveva dichiarato, per asserite ragioni igienico-sanitarie, l’inidoneità del territorio comunale ad accogliere le categorie sopra riportate, motivando la scelta in ragione sia dell’assenza di strutture all’uopo idonee sia della necessità di prevenire criticità connesse al possibile turbamento dell’equilibrio sociale della comunità.
Il Collegio, conformemente a quanto già espresso dalla giurisprudenza precedente, ha precisato che le ordinanze contingibili ed urgenti, in ragione della loro funzione di istituto di “chiusura del sistema”, possono provvisoriamente derogare alla disciplina contemplata da norme di legge ma non anche ai principi generali dell’ordinamento giuridico, vedendo proprio in questi ultimi il loro principale limite.
Nel caso di specie, nonostante il Sindaco avesse qualificato tale ordinanza ai sensi dell’articolo 50 del Decreto legislativo n. 267/2000, giustificandola con ragioni igienico-sanitarie, la materia intercettata dall’ordinanza sindacale è principalmente quella della gestione dei migranti, rientrante nella sfera di competenza dello Stato, più precisamente del Ministero dell’Interno, e non in quella dei Comuni (o dei Sindaci), in virtù di quanto disposto dall’articolo 117, comma 2, della Costituzione.
Il Legislatore statale infatti, nell’esercizio della detta competenza legislativa esclusiva ed in attuazione delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ha disciplinato il complesso fenomeno dell’accoglienza a mezzo del Decreto legislativo n. 142 del 2015, ai sensi del quale spetta al Prefetto il potere di inviare il richiedente nelle strutture preposte, per il tempo necessario alle operazioni di identificazione, verifica delle condizioni di salute e disbrigo pratiche relative alla protezione internazionale (cfr. articolo 9).
Non può pertanto il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell’ambito del proprio territorio comunale, poiché trattasi di competenza del Ministero dell’Interno e della Prefettura territoriale.
L’ordinanza sindacale impugnata è stata dunque dichiarata nulla.