Nulla osta paesaggistico per aree rientranti in parchi e riserve naturali
Il Tribunale Amministrativo di Catania, con sentenza del 27 luglio 2018 numero 1620 ha confermato – come sostenuto col ricorso introduttivo – l’incompetenza della Soprintendenza BB.CC.AA. ad adottare gli atti relativi alla tutela paesaggistica delle aree rientranti nei parchi e nelle riserve naturali della Regione Siciliana.
E ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale del 9 agosto 1988, numero 14 (recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 – “Norme per l’istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali”), dalla costituzione dell’Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale, è subordinata al preventivo nulla – osta dell’Ente parco medesimo che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui al successivo articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta (intendendosi tale richiesta negata, ove nel medesimo termine l’Ente Parco non si esprima sulla medesima).
Dal tenore della norma richiamata si evince pertanto che nelle aree rientranti nei Parchi e nelle riserve naturali della Regione Siciliana il nulla osta rilasciato ai sensi del citato art. 24 della L.r. n. 14/1988 sostituisce ogni altro nulla osta relativo alla tutela paesaggistica demandato alla Sovrintendenza BB.CC.AA. dalla L. n. 1477/1939 e successive modificazioni.
Di talché quest’ultima viene a perdere ogni competenza in materia di rilascio, diniego e ritiro di nulla osta sul quelle aree, quali le riserve naturali, ormai passate sotto il controllo dell’Ente Parco.