Nuovo Regolamento UE in materia di spedizioni di rifiuti

Published On: 15 Maggio 2024Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 30 aprile 2024, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 ed entrerà in vigore il 20 maggio 2024 ma la sua concreta applicazione sarà operativa dal 21 maggio 2026, prevedendo nello specifico un regime transitorio disciplinato dagli articoli 85 e 86.

Il provvedimento in questione nasce dall’esigenza di stabilire nuove norme a livello di Unione con la finalità di proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti, contribuendo a facilitarne la gestione corretta, conformemente al principio di gerarchia stabilito nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Legislatore europeo, quindi, si prefigge lo scopo di ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorarne l’efficienza per favorire la transizione verso un’economia circolare, conseguendo la neutralità climatica entro il 2050.

Da qui la necessità – conformemente al nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 – di facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare l’esportazione nei paesi terzi e contrastare meglio le spedizioni illegali, con ciò conseguendo oltre ai benefici ambientali e sociali, anche la riduzione della dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime.

Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti, esercitando la necessaria sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana, assicurando l’applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il territorio dell’Unione.

Al fine di garantire una reale transizione verso un’economia circolare per le spedizioni di rifiuti dal loro luogo di origine al miglior luogo di trattamento, è opportuno tenere conto del principio di prossimità, nonché dell’efficienza dei materiali e della necessità di ridurre l’impronta ambientale dei rifiuti.

I superiori princìpi sono prettamente mirati a sostenere il conseguimento degli obiettivi volti ad aumentare il riciclaggio e ridurre lo smaltimento di rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio.

Il Regolamento, invero, stabilisce che tutte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in un altro Stato membro dovrebbero essere vietate, come regola generale, salvo casi eccezionali in cui vengono soddisfatte determinate condizioni.

Il Legislatore Europeo, infine, ha stabilito – in attuazione delle norme contenute nella direttiva 2008/98/CE per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e ridurre la produzione di rifiuti urbani non differenziati – che le spedizioni di quest’ultimo tipo verso un altro Stato membro devono essere oggetto di un’attenzione particolare ovvero soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere vietate.

Tra le spedizioni destinate al recupero rientrano anche i rifiuti urbani non differenziati che sono stati oggetto di un’operazione di trattamento che non ne ha sostanzialmente alterato le caratteristiche, come i combustibili derivati dai rifiuti suddetti processati eclassificati con il codice 19.12.10.

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Il provvedimento in questione nasce dall’esigenza di stabilire nuove norme a livello di Unione con la finalità di proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti, contribuendo a facilitarne la gestione corretta, conformemente al principio di gerarchia stabilito nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Legislatore europeo, quindi, si prefigge lo scopo di ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorarne l’efficienza per favorire la transizione verso un’economia circolare, conseguendo la neutralità climatica entro il 2050.

Da qui la necessità – conformemente al nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 – di facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare l’esportazione nei paesi terzi e contrastare meglio le spedizioni illegali, con ciò conseguendo oltre ai benefici ambientali e sociali, anche la riduzione della dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime.

Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti, esercitando la necessaria sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana, assicurando l’applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il territorio dell’Unione.

Al fine di garantire una reale transizione verso un’economia circolare per le spedizioni di rifiuti dal loro luogo di origine al miglior luogo di trattamento, è opportuno tenere conto del principio di prossimità, nonché dell’efficienza dei materiali e della necessità di ridurre l’impronta ambientale dei rifiuti.

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Il Regolamento, invero, stabilisce che tutte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in un altro Stato membro dovrebbero essere vietate, come regola generale, salvo casi eccezionali in cui vengono soddisfatte determinate condizioni.

Il Legislatore Europeo, infine, ha stabilito – in attuazione delle norme contenute nella direttiva 2008/98/CE per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e ridurre la produzione di rifiuti urbani non differenziati – che le spedizioni di quest’ultimo tipo verso un altro Stato membro devono essere oggetto di un’attenzione particolare ovvero soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere vietate.

Tra le spedizioni destinate al recupero rientrano anche i rifiuti urbani non differenziati che sono stati oggetto di un’operazione di trattamento che non ne ha sostanzialmente alterato le caratteristiche, come i combustibili derivati dai rifiuti suddetti processati eclassificati con il codice 19.12.10.

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