Obbligo di dichiarare in gara il rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti

Published On: 9 Gennaio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il TAR Toscana di Firenze, con la decisione del 21 dicembre 2018 n. 1679, ha ritenuto che vada esclusa dalla procedura di gara la concorrente che abbia omesso di dichiarare l’avvenuto rinvio a giudizio di un proprio amministratore per un reato suscettibile di incidere sulla moralità professionale (turbata libertà degli incanti).
Ciò, sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia, i quali depongono nel senso che – anche al di là dei casi in cui ricorra una fattispecie tipizzata dall’art. 80 co. 5 lett. c (illecito professionale che abbia dato luogo ad una risoluzione o ad altra sanzione giudizialmente “confermata”) – residua in capo alla S.A. il potere di operare una valutazione discrezionale sulla gravità dell’illecito, fornendo adeguata motivazione sulla incidenza dell’inadempimento sull’affidabilità del concorrente.
Invero – ricorda il TAR fiorentino “..l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici è meramente esemplificativa e non esclude che la Stazione appaltante possa dare rilevo ad elementi gravi suscettibili di minare sulla integrità e/o affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2018, n.1299)…”.
Ed in questo quadro, si è già affermato che “…anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale al pari della adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regola la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l’incidenza negativa sulla moralità professionale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n.4271, ma in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n.620)…”.
Alla luce di tali premesse,  il TAR Firenze ha quindi affermato la sussistenza di un obbligo della impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per un reato sicuramente attinente allo specifico settore dei contratti pubblici (come la tentata turbativa degli incanti), “..trattandosi di circostanza rilevante sul giudizio di ammissione anche se non idonea a determinare in via automatica la esclusione (Cons. Stato, III, 4192/2017)…”.
 

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Obbligo di dichiarare in gara il rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti

Published On: 9 Gennaio 2019

Il TAR Toscana di Firenze, con la decisione del 21 dicembre 2018 n. 1679, ha ritenuto che vada esclusa dalla procedura di gara la concorrente che abbia omesso di dichiarare l’avvenuto rinvio a giudizio di un proprio amministratore per un reato suscettibile di incidere sulla moralità professionale (turbata libertà degli incanti).
Ciò, sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia, i quali depongono nel senso che – anche al di là dei casi in cui ricorra una fattispecie tipizzata dall’art. 80 co. 5 lett. c (illecito professionale che abbia dato luogo ad una risoluzione o ad altra sanzione giudizialmente “confermata”) – residua in capo alla S.A. il potere di operare una valutazione discrezionale sulla gravità dell’illecito, fornendo adeguata motivazione sulla incidenza dell’inadempimento sull’affidabilità del concorrente.
Invero – ricorda il TAR fiorentino “..l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici è meramente esemplificativa e non esclude che la Stazione appaltante possa dare rilevo ad elementi gravi suscettibili di minare sulla integrità e/o affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2018, n.1299)…”.
Ed in questo quadro, si è già affermato che “…anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale al pari della adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regola la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l’incidenza negativa sulla moralità professionale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n.4271, ma in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n.620)…”.
Alla luce di tali premesse,  il TAR Firenze ha quindi affermato la sussistenza di un obbligo della impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per un reato sicuramente attinente allo specifico settore dei contratti pubblici (come la tentata turbativa degli incanti), “..trattandosi di circostanza rilevante sul giudizio di ammissione anche se non idonea a determinare in via automatica la esclusione (Cons. Stato, III, 4192/2017)…”.
 

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