Opere interne: quale titolo edilizio?

Published On: 2 Agosto 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Varie

Il Tribunale Amministrativo di Napoli, con la sentenza del 23 luglio 2018 numero 4895 – in aderenza alla giurisprudenza formatasi sul punto – ha fornito importanti chiarimenti sulla necessità, o meno, di assentire con concessione edilizia le opere interne.
Ed invero, dopo avere precisato che la sanzione demolitoria ai sensi dell’ articolo 27 d.p.r. 380/2001 è atto dovuto in mancanza di titolo edilizio e di autorizzazione paesistica (ove richiesta), ha per converso escluso la necessità di un  titolo edilizio  qualora il privato si sia limitato a realizzare mere opere interne.
E ciò in quanto le opere interne non determinano alcun aggravio urbanistico, né alterazione di volumi, di superfici e/o prospetti esterni, né la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente.
Come puntualizzato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ed anche del medesimo Tribunale Amministrativo partenopeo (cfr. Sez. II, sentenza del 2 agosto 2017, numero 4098), la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature – purché non interessanti le parti strutturali dell’edificio – costituisce attività di “manutenzione straordinaria” soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’articolo 6, comma 2, ed ora dell’articolo 6 bis del d.p.r. n. 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a.
L’omessa comunicazione non potrà pertanto giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo (come detto non richiesto per le opere interne).
Né può ritenersi che la natura dell’intervento muti in presenza dei vincoli – ancorché numerosi – esistenti in zona, essendo il privato interessato onerato, anche in questo caso, dalla sola comunicazione di inizio lavori, posto che non s’individua la realizzazione di trasformazioni del preesistente tali da incidere sui valori paesaggistico-ambientali, oggetto di tutela.

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Published On: 2 Agosto 2018

Il Tribunale Amministrativo di Napoli, con la sentenza del 23 luglio 2018 numero 4895 – in aderenza alla giurisprudenza formatasi sul punto – ha fornito importanti chiarimenti sulla necessità, o meno, di assentire con concessione edilizia le opere interne.
Ed invero, dopo avere precisato che la sanzione demolitoria ai sensi dell’ articolo 27 d.p.r. 380/2001 è atto dovuto in mancanza di titolo edilizio e di autorizzazione paesistica (ove richiesta), ha per converso escluso la necessità di un  titolo edilizio  qualora il privato si sia limitato a realizzare mere opere interne.
E ciò in quanto le opere interne non determinano alcun aggravio urbanistico, né alterazione di volumi, di superfici e/o prospetti esterni, né la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente.
Come puntualizzato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ed anche del medesimo Tribunale Amministrativo partenopeo (cfr. Sez. II, sentenza del 2 agosto 2017, numero 4098), la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature – purché non interessanti le parti strutturali dell’edificio – costituisce attività di “manutenzione straordinaria” soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’articolo 6, comma 2, ed ora dell’articolo 6 bis del d.p.r. n. 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a.
L’omessa comunicazione non potrà pertanto giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo (come detto non richiesto per le opere interne).
Né può ritenersi che la natura dell’intervento muti in presenza dei vincoli – ancorché numerosi – esistenti in zona, essendo il privato interessato onerato, anche in questo caso, dalla sola comunicazione di inizio lavori, posto che non s’individua la realizzazione di trasformazioni del preesistente tali da incidere sui valori paesaggistico-ambientali, oggetto di tutela.

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