Via libera all'opposizione all'esecuzione esattoriale avverso le cartelle del Fisco
I Giudici Costituzionali, con la recente decisione del 31 maggio 2018, numero 114, hanno dichiarato l’illegittimità dell’articolo 57, comma 1, lettera a) del D.P.R n. 602/1973 nella parte in cui non consente di proporre l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, rendendo così ammissibile l’esecuzione forzata esattoriale successiva alla notifica delle cartelle da parte dell’Amministrazione finanziaria e/o dal suo Concessionario per la riscossione.
I contribuenti prima dell’innovativa decisione invero, potevano opporsi solamente per denunziare vizi formali della procedura coattiva di riscossione rimanendo costretti a subire in ogni caso un’esecuzione ingiusta e successivamente, intraprendere un altro contenzioso per richiedere il rimborso di quanto indebitamente percepito dalla pubblica amministrazione, ovvero agire per il risarcimento del danno.
A seguito dell’intervento della Corte quindi, si aprono nuovi scenari di tutela, potendo gli operatori economici (piccole e medie imprese, start-up) far valere in giudizio avverso l’esecuzione esattoriale, tutti quei fatti estintivi (es: prescrizione), modificativi o impeditivi del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria o dal suo concessionario.
Ciò consentirebbe non soltanto di liberare risorse economiche per far fronte agli ulteriori investimenti ma anche un risparmio per la pubblica amministrazione che dovrebbe restituire a titolo d’indebito percepito la sorte capitale oltre gli interessi moratori giudiziali determinati nella misura prevista dal D.Lgs 231/02, per le Transazioni Commerciali.
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