Ottemperanza su ordinanza cautelare per danno temuto
Il TAR Sicilia di Palermo, con sentenza del 23 novembre 2018 n. 2434, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto rispetto ad una ordinanza cautelare del Giudice Ordinario Civile per “danno temuto”, resa inter partes nei confronti del Comune resistente e specificatamente tesa ad evitare il pericolo alla proprietà della ricorrente derivante dalla situazione idrogeologica e dal regime delle acque meteoriche e reflue esistenti nella zona adiacente.
Richiamando un recente precedente del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma (Sez. Seconda Bis del 9 marzo 2018, n. 2706), il TAR palermitano ha ribadito la inammissibilità del ricorso al rimedio dell’ottemperanza, rispetto all’ordinanza cautelare adottata dal giudice civile ai sensi dell’articolo 669 octies del codice di procedura civile, “…trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato, non invocabile in un diverso processo per espressa previsione di quanto disposto all’ultimo comma dello stesso articolo 669 octies c.p.c. (disposizione la quale esclude espressamente che il provvedimento cautelare, non seguito dal relativo giudizio di merito, possa acquisire forza di giudicato, nè formale nè sostanziale, in quanto detto provvedimento, pur idoneo a produrre effetti nel tempo, resta efficace fino a quando non sia messo in discussione in un giudizio di merito)…”.
Il Collegio giudicante, ancora, sempre richiamando i Giudici capitolini, ha inoltre precisato che “.. i provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall’instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell’art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione e stante l’omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all’art. 2909 c.c. (Cass. civ. sez. VI, ord. 14-06-2016, n. 12170)..”, laddove di contro “… il presupposto ontologico per il ricorso all’ottemperanza” è “dato dal passaggio in giudicato o comunque dall’intervenuta irrevocabilità di una sentenza o di altro provvedimento giudiziale ad esso equiparabile, stante il disposto dell’art. 112, c. 2, c.p.a. mentre per quanto attiene all’esecuzione delle misure cautelari è inderogabile l’applicazione dell’art. 669 duodecies c.p.c., che individua la competenza all’attuazione del provvedimento cautelare nello stesso giudice che lo ha emanato…”.
Infine il Collegio dà atto che una tale conclusione è conforme alla giurisprudenza prevalente (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, sentenza n. 511/2017, T.A.R. Sicilia – Catania del 21 gennaio 2014, n. 175; T.A.R. Palermo, Sez.III, 7 luglio 2011, n. 1307; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 13 dicembre 2016, n. 12419; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 25 maggio 2016, n. 1383; T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 11 marzo 2016, n. 133), risultando del tutto minoritaria la giurisprudenza che ammette in siffatti casi l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 1276/2017; T.A.R Campania, Salerno, Sez. II, sent. n. 1224/2017).