Partecipazione alle gare d’appalto di imprese sottoposte a confisca ed amministrazione giudiziaria

Published On: 13 Giugno 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

E’ legittima la determinazione di escludere e non aggiudicare l’appalto alla concorrente, nei cui confronti è stato emesso provvedimento di confisca antimafia con contestuale nomina di una amministrazione giudiziaria, qualora si appuri che le dichiarazioni e la documentazione di gara (compreso il progetto tecnico e l’offerta economica) siano state sottoscritte dal solo presidente del Consiglio di Amministrazione e non anche dall’Amministratore Giudiziario in carica.
Una tale conclusione, ad avviso della Prima Sezione bis del TAR Lazio di Roma (sentenza 11.06.2019 n.7570), s’impone alla luce di quanto disposto dall’art. 41, comma 2, del D.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “Codice antimafia”),a norma del quale “l’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda…” e dalla quale deriva che “…all’amministratore giudiziario è attribuito il potere di compiere tutti gli atti costituenti manifestazione dell’ordinaria attività aziendale: la partecipazione ad una gara di appalto rientra certamente tra questi, rappresentando esplicazione della normale attività di un’impresa…” (previa espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nel caso di atti di straordinaria amministrazione).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, rammenta il Collegio, “…a seguito della confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale, l’organo amministrativo di tale società non viene con lo stesso provvedimento revocato, rimanendo in carica, ma semplicemente svuotato di ogni potere gestionale e di rappresentanza sociale; e tutti tali poteri – gestionali e di rappresentanza sociale – sono in conseguenza attribuiti all’amministratore giudiziario (GIP Trib. Napoli 16 aprile 2009, citato da Trib. Napoli 28 dicembre 2009, n. 529; Cass. pen., Sez. V, 6 aprile 2018, n. 24663; Corte App. Napoli, 25 gennaio 2016, n. 7)…” (cfr. anche parere di precontenzioso Anac n. 44 del 2 aprile 2009, menzionato negli atti impugnati, ove – osserva ancora il Collegio “….si riporta significativamente la pronuncia emessa dal Tribunale di Perugia il 15 luglio 2008 (al cui testo il RUP ha attinto nella predisposizione del provvedimento di esclusione), per la quale “ai commissari sono stati conferiti i poteri di ordinaria amministrazione, nonché di straordinaria amministrazione da esercitarsi su espressa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. […] È quindi il commissario che viene ad assumere, dal momento della notifica dell’ordinanza e pertanto dal momento della sua esecuzione, i poteri di amministrazione così come individuati nell’ordinanza e conseguentemente i poteri di rappresentanza assumendo la responsabilità della gestione […] Nell’ambito della problematica riguardante la prosecuzione di atti di gestione intrapresi dall’organo amministrativo prima dell’applicazione della misura cautelare in oggetto rientra la partecipazione a gare ed appalti, nonché l’esecuzione di gare e appalti già vinti. In riferimento a tale aspetto, […] è utile prevedere la doppia firma del Legale Rappresentante della società, in carica prima dell’applicazione della misura cautelare, e del Commissario unico soggetto in questo momento abilitato a rappresentare la società per tutti gli atti legati all’esecuzione di attività sorte precedentemente alla nomina del Commissario stesso”).
In definitiva, dunque, “..a seguito del sequestro dell’azienda, ossia dell’intero complesso dei beni che formano il patrimonio della società, la società diviene un soggetto giuridico privo di patrimonio, affidato ad altro soggetto. E tutti gli atti giuridici riferibili a tale patrimonio sono di competenza esclusiva dell’amministratore giudiziario, il quale li delibera e agisce, di conseguenza, verso l’esterno…”; correlativamente “…il fatto che gli organi della società colpita dal provvedimento antimafia restino in carica non assume rilevanza al riguardo, non potendo essi compiere alcun atto produttivo di effetti giuridici in ordine a beni dei quali sono stati spossessati, fintantoché dura la situazione di irregolarità che ha dato luogo all’intervento del giudice…”; con la conseguenza che “…qualsiasi atto, posto in essere dai medesimi con riferimento all’azienda (nel caso di specie, la sottoscrizione dell’offerta), è privo di efficacia giuridica…”.

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Partecipazione alle gare d’appalto di imprese sottoposte a confisca ed amministrazione giudiziaria

Published On: 13 Giugno 2019

E’ legittima la determinazione di escludere e non aggiudicare l’appalto alla concorrente, nei cui confronti è stato emesso provvedimento di confisca antimafia con contestuale nomina di una amministrazione giudiziaria, qualora si appuri che le dichiarazioni e la documentazione di gara (compreso il progetto tecnico e l’offerta economica) siano state sottoscritte dal solo presidente del Consiglio di Amministrazione e non anche dall’Amministratore Giudiziario in carica.
Una tale conclusione, ad avviso della Prima Sezione bis del TAR Lazio di Roma (sentenza 11.06.2019 n.7570), s’impone alla luce di quanto disposto dall’art. 41, comma 2, del D.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “Codice antimafia”),a norma del quale “l’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda…” e dalla quale deriva che “…all’amministratore giudiziario è attribuito il potere di compiere tutti gli atti costituenti manifestazione dell’ordinaria attività aziendale: la partecipazione ad una gara di appalto rientra certamente tra questi, rappresentando esplicazione della normale attività di un’impresa…” (previa espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nel caso di atti di straordinaria amministrazione).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, rammenta il Collegio, “…a seguito della confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale, l’organo amministrativo di tale società non viene con lo stesso provvedimento revocato, rimanendo in carica, ma semplicemente svuotato di ogni potere gestionale e di rappresentanza sociale; e tutti tali poteri – gestionali e di rappresentanza sociale – sono in conseguenza attribuiti all’amministratore giudiziario (GIP Trib. Napoli 16 aprile 2009, citato da Trib. Napoli 28 dicembre 2009, n. 529; Cass. pen., Sez. V, 6 aprile 2018, n. 24663; Corte App. Napoli, 25 gennaio 2016, n. 7)…” (cfr. anche parere di precontenzioso Anac n. 44 del 2 aprile 2009, menzionato negli atti impugnati, ove – osserva ancora il Collegio “….si riporta significativamente la pronuncia emessa dal Tribunale di Perugia il 15 luglio 2008 (al cui testo il RUP ha attinto nella predisposizione del provvedimento di esclusione), per la quale “ai commissari sono stati conferiti i poteri di ordinaria amministrazione, nonché di straordinaria amministrazione da esercitarsi su espressa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. […] È quindi il commissario che viene ad assumere, dal momento della notifica dell’ordinanza e pertanto dal momento della sua esecuzione, i poteri di amministrazione così come individuati nell’ordinanza e conseguentemente i poteri di rappresentanza assumendo la responsabilità della gestione […] Nell’ambito della problematica riguardante la prosecuzione di atti di gestione intrapresi dall’organo amministrativo prima dell’applicazione della misura cautelare in oggetto rientra la partecipazione a gare ed appalti, nonché l’esecuzione di gare e appalti già vinti. In riferimento a tale aspetto, […] è utile prevedere la doppia firma del Legale Rappresentante della società, in carica prima dell’applicazione della misura cautelare, e del Commissario unico soggetto in questo momento abilitato a rappresentare la società per tutti gli atti legati all’esecuzione di attività sorte precedentemente alla nomina del Commissario stesso”).
In definitiva, dunque, “..a seguito del sequestro dell’azienda, ossia dell’intero complesso dei beni che formano il patrimonio della società, la società diviene un soggetto giuridico privo di patrimonio, affidato ad altro soggetto. E tutti gli atti giuridici riferibili a tale patrimonio sono di competenza esclusiva dell’amministratore giudiziario, il quale li delibera e agisce, di conseguenza, verso l’esterno…”; correlativamente “…il fatto che gli organi della società colpita dal provvedimento antimafia restino in carica non assume rilevanza al riguardo, non potendo essi compiere alcun atto produttivo di effetti giuridici in ordine a beni dei quali sono stati spossessati, fintantoché dura la situazione di irregolarità che ha dato luogo all’intervento del giudice…”; con la conseguenza che “…qualsiasi atto, posto in essere dai medesimi con riferimento all’azienda (nel caso di specie, la sottoscrizione dell’offerta), è privo di efficacia giuridica…”.

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