Piano interrato realizzato (in un primo momento) fuori terra
La realizzazione completamente fuori terra di una struttura (nella specie piano interrato) può, nella prima fase dei lavori, trovare giustificazione nell’andamento e nella pendenza del terreno, che potrebbero rendere necessaria, come plausibile metodologia tecnico-costruttiva, la realizzazione dell’opere fuori terra ferma restando la possibilità di procedere, in un secondo momento, al suo interramento, mediante riporto di terreno e livellamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute sul punto nel titolo edificatorio.
Sulla base di tale assunto il Consiglio di Stato, con sentenza dell’11 febbraio 2019 numero 998 , ha accolto il ricorso in appello proposto avverso la sospensione dei lavori e la demolizione di opere relative alla realizzazione di una pertinenza agricola, oggetto di concessione edilizia, ritenuta difforme dal titolo abilitativo, essendo stato realizzato completamente fuori terra il piano previsto come interrato.
Il Collegio ha in proposito ritenuto l’illegittimità della gravata ordinanza, atteso che la stessa ha posto a fondamento dell’ingiunzione demolitoria una difformità dalla concessione, la quale non poteva dirsi con certezza sussistente, avuto riguardo allo stato iniziale dei lavori ed alle caratteristiche del terreno che potevano giustificare una originaria realizzazione del piano fuori terra con successivo interramento dello stesso.