Prescrizione del contributo di costruzione
In una controversia afferente il pagamento del contributo di costruzione (per la realizzazione di un edificio da adibire a struttura termale), il Consesso di Palazzo Spada, con sentenza del 5 luglio 2018 numero 4123, ponendosi in linea con la precedente giurisprudenza formatasi in materia, ha ribadito quanto segue.
Anzitutto, e sotto un preliminare profilo di rito, che rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le questioni inerenti l’accertamento negativo dell’obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del contributo di costruzione.
L’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), invero, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso, purché fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collegamento funzionale.
In secondo luogo – e con specifico riferimento al merito della controversia, afferente la prescrizione del diritto dell’amministrazione a richiedere il pagamento dei relativi oneri concessori – che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico avente ad oggetto il contributo di costruzione è il rilascio della concessione stessa.
Sicché è da tale ultima data che decorre il termine di prescrizione del diritto alla riscossione del credito vantato dall’amministrazione medesima (e non anche lo spirare del termine di sessanta giorni decorrente dall’ultimazione delle opere, il quale rileva invece unicamente ai fini della prescrizione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori).