Prescrizione della sanzione per tardivo pagamento degli oneri di urbanizzazione

Published On: 10 Ottobre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Tutele, Varie

Il Tribunale Amministrativo di Catania, con la sentenza del 1° ottobre 2018 numero 1849, fornisce alcune utili indicazioni sui termini di prescrizione della  sanzione applicabile al privato per il tardivo pagamento degli oneri concessori.
Ed invero, dopo avere chiarito che nella materia de qua la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo – afferendo a questioni di natura patrimoniale, concernenti l’urbanistica e l’edilizia (Cass. Sez. Un., n. 15209/2015 e T.A.R. di Milano, Sez. IV, n. 389/2014 ed anche T.A.R. Catania, sez. II, 11/10/2016, n. 2531, T.A.R. Catania, sez. I 23 maggio 2014 n. 1413, Consiglio di Stato sez. IV 21 agosto 2013 n. 4208) – ha puntualizzato che il termine di prescrizione della sanzione sugli oneri di urbanizzazione, deve computarsi a partire dalla data di scadenza dell’ultima rata prevista per il pagamento degli oneri di urbanizzazione (a cui, nella specie, andavano aggiunti ulteriori 60 giorni, in ragione del più severo criterio di calcolo delle sanzioni applicato dal Comune resistente ai sensi dell’art.50 co.1 lett.c della L.R. n.71/1978).
Ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione non potranno peraltro considerarsi atti interruttivi, provvedimenti come: l’approvazione di una variante o, ancora, la proroga del termine previsto nella concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori, non avendo tali atti, né la forma né la sostanza di vere e proprie intimazioni di pagamento, ai sensi dell’art.2943 c.
Allo stesso modo, non potrà ascriversi rilievo interruttivo, ai sensi dell’art.2944 c.c., nemmeno al pagamento degli oneri di urbanizzazione, poiché l’obbligazione concernente la sanzione sugli oneri di urbanizzazione è distinta ed autonoma rispetto a quella avente per oggetto i predetti oneri, considerato, anche, che le rispettive causali sono diverse così come i corrispondenti crediti che, in quanto diritti eterodeterminati, sono soggetti a differenti termini di prescrizione, ovvero: decennale per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 08/07/2014, n. 1168), e quinquennale per quanto attiene alle annesse sanzioni per tardivo pagamento dei primi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 16/04/2014, n. 2170; T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 20/12/2013, n. 567).

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Prescrizione della sanzione per tardivo pagamento degli oneri di urbanizzazione

Published On: 10 Ottobre 2018

Il Tribunale Amministrativo di Catania, con la sentenza del 1° ottobre 2018 numero 1849, fornisce alcune utili indicazioni sui termini di prescrizione della  sanzione applicabile al privato per il tardivo pagamento degli oneri concessori.
Ed invero, dopo avere chiarito che nella materia de qua la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo – afferendo a questioni di natura patrimoniale, concernenti l’urbanistica e l’edilizia (Cass. Sez. Un., n. 15209/2015 e T.A.R. di Milano, Sez. IV, n. 389/2014 ed anche T.A.R. Catania, sez. II, 11/10/2016, n. 2531, T.A.R. Catania, sez. I 23 maggio 2014 n. 1413, Consiglio di Stato sez. IV 21 agosto 2013 n. 4208) – ha puntualizzato che il termine di prescrizione della sanzione sugli oneri di urbanizzazione, deve computarsi a partire dalla data di scadenza dell’ultima rata prevista per il pagamento degli oneri di urbanizzazione (a cui, nella specie, andavano aggiunti ulteriori 60 giorni, in ragione del più severo criterio di calcolo delle sanzioni applicato dal Comune resistente ai sensi dell’art.50 co.1 lett.c della L.R. n.71/1978).
Ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione non potranno peraltro considerarsi atti interruttivi, provvedimenti come: l’approvazione di una variante o, ancora, la proroga del termine previsto nella concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori, non avendo tali atti, né la forma né la sostanza di vere e proprie intimazioni di pagamento, ai sensi dell’art.2943 c.
Allo stesso modo, non potrà ascriversi rilievo interruttivo, ai sensi dell’art.2944 c.c., nemmeno al pagamento degli oneri di urbanizzazione, poiché l’obbligazione concernente la sanzione sugli oneri di urbanizzazione è distinta ed autonoma rispetto a quella avente per oggetto i predetti oneri, considerato, anche, che le rispettive causali sono diverse così come i corrispondenti crediti che, in quanto diritti eterodeterminati, sono soggetti a differenti termini di prescrizione, ovvero: decennale per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 08/07/2014, n. 1168), e quinquennale per quanto attiene alle annesse sanzioni per tardivo pagamento dei primi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 16/04/2014, n. 2170; T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 20/12/2013, n. 567).

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