Principio di rotazione nell'affidamento di incarichi professionali
Il principio di rotazione, a mente degli artt. 30 e 36 del d.lgs. 50/2016, trova piena applicazione anche per il conferimento degli incarichi professionali.
In tal senso si è da ultimo espressa la Prima Sezione del TAR Calabria, con la decisione del 14 maggio 2018 n. 1007, qui segnalata, ove in particolare si legge che “..la latitudine applicativa del principio – che ha come scopo precipuo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo e si estrinseca mediante l’affidamento, preferibilmente e ove possibile, a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio – è ampia e ricomprende già la fase della individuazione degli operatori cui indirizzare gli inviti…”.
Il Consiglio di Stato – rammenta ancora il TAR calabrese – “..ha ritenuto che esso possa configurarsi in termini di “obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd sotto soglia, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; Consiglio di Stato, sez.VI, 31 agosto 2017, n.4125). In ogni caso, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento” (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, sez. VI, 31 agosto 2017, n. 412)…”.
Al riguardo, d’altronde, continua il Collegio, “..in modo chiaro, nelle linee guida ANAC n. 4 (delibera 26 ottobre 2016, n. 1097), si legge che “il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente”. La stazione appaltante, o il RUP, quindi, nel momento in cui propone al responsabile del servizio l’affidamento, è tenuta a indicare la motivazione di tale scelta “in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”…”.
Ed “..in modo altrettanto perentorio, nel parere del Consiglio di Stato n. 1329 del 13 settembre 2016 espresso sullo schema di linee guida relative all’affidamento sotto soglia, è scritto che “ben diverso è il caso dell’affidamento all’operatore economico uscente dove, ad avviso del Collegio, appare non sufficiente imporre un onere motivazionale più stringente, quando, invece, dovrebbe darsi conto del carattere del tutto eccezionale sia della reiterazione dell’invito alla procedura sia del riaffido dell’appalto allo stesso operatore economico, ad esempio a fronte di riscontrata effettiva assenza di alternative, non potendosi dimenticare il rispetto, tra gli altri, del principio di rotazione sancito specificamente dalla legge (art. 36, comma 1). Assai spesso, del resto, è proprio negli affidamenti all’operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida nella sua dimensione meno facilmente accertabile…”.
Sulla scorta di tali premesse, il TAR Calabrese ha ritenuto legittimo l’atto di annullamento in autotutela tramite cui la stessa Amministrazione resistente aveva ritirato un precedente incarico affidato in via diretta al professionista – poi ricorrente dinanzi al Giudice Amministrativo – beneficiario nel solo ultimo triennio di tre distinti incarichi, tutti disposti con affidamento diretto.
E ciò, escludendosi peraltro che nella specie potesse operare la “sanatoria”, invocata dal ricorrente, di cui al secondo comma, primo periodo, dell’art. 21 octies l.241/1990, “..trattandosi, anzitutto, di atto non vincolato e comunque venendo in rilievo, con riferimento al principio di rotazione, vizi incidenti sul processo decisionale e sulla stessa individuazione del destinatario dell’incarico e pertanto violazioni di carattere sostanziale, direttamente incidenti sulla correttezza dell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione…”.