Problemi tecnici nella presentazione di una domanda telematica concorsuale

Published On: 22 Gennaio 2019Categories: Concorsi pubblici, Pubblica Amministrazione, Scuola e Università

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, con la decisione del 15 gennaio 2019 n. 551 che qui si segnala, ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso proposto dal candidato escluso da una procedura concorsuale che era stato impossibilitato a presentare la domanda concorsuale telematica nei termini, a causa di problematiche occorse alla piattaforma telematica di gestione della procedura concorsuale.
La pronuncia è particolarmente interessante proprio in considerazione del sempre più frequente obbligo di presentazione delle domande concorsuali solo in via telematica, in sostituzione del classico protocollo cartaceo.
Il Tar romano ha affermato che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990, da tradursi in termini di attività doverosa da parte dell’amministrazione (in tal senso l’istanza del ricorrente deve essere intesa come finalizzata ad attivare il soccorso citato).
Nel caso di specie parte ricorrente ha argomentato di avere intrapreso l’iter telematico necessario a presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ma che la procedura di perfezionamento e invio informatico della domanda non poteva essere completata nel termine previsto, per via di problematiche connesse alla gestione del procedimento telematico.
I Giudici Amministrativi romani hanno accolto il ricorso in considerazione dell’illegittimo diniego della riapertura dei termini per completare la domanda telematicamente o comunque consentire la presentazione della domanda con modalità cartacea, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art. 6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione dell’avviso (art.16) secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica tramite i servizi dello sportello telematico e alle difficoltà connesse all’utilizzo del Sistema in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda.
Ed invero, nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato.
Di contro, osserva il TAR romano, nel caso di domande telematiche, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti.
Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione, “...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti…” (cfr. Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).
In tal senso, prosegue il Collegio, si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “…nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).
Insomma una buona notizia per tutti coloro i quali dopo qualche difficoltà tecnica legata alla domanda telematica restano in trepidante attesa dell’esito generato dai sistemi informatici.

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Problemi tecnici nella presentazione di una domanda telematica concorsuale

Published On: 22 Gennaio 2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, con la decisione del 15 gennaio 2019 n. 551 che qui si segnala, ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso proposto dal candidato escluso da una procedura concorsuale che era stato impossibilitato a presentare la domanda concorsuale telematica nei termini, a causa di problematiche occorse alla piattaforma telematica di gestione della procedura concorsuale.
La pronuncia è particolarmente interessante proprio in considerazione del sempre più frequente obbligo di presentazione delle domande concorsuali solo in via telematica, in sostituzione del classico protocollo cartaceo.
Il Tar romano ha affermato che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990, da tradursi in termini di attività doverosa da parte dell’amministrazione (in tal senso l’istanza del ricorrente deve essere intesa come finalizzata ad attivare il soccorso citato).
Nel caso di specie parte ricorrente ha argomentato di avere intrapreso l’iter telematico necessario a presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ma che la procedura di perfezionamento e invio informatico della domanda non poteva essere completata nel termine previsto, per via di problematiche connesse alla gestione del procedimento telematico.
I Giudici Amministrativi romani hanno accolto il ricorso in considerazione dell’illegittimo diniego della riapertura dei termini per completare la domanda telematicamente o comunque consentire la presentazione della domanda con modalità cartacea, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art. 6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione dell’avviso (art.16) secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica tramite i servizi dello sportello telematico e alle difficoltà connesse all’utilizzo del Sistema in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda.
Ed invero, nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato.
Di contro, osserva il TAR romano, nel caso di domande telematiche, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti.
Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione, “...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti…” (cfr. Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).
In tal senso, prosegue il Collegio, si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “…nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).
Insomma una buona notizia per tutti coloro i quali dopo qualche difficoltà tecnica legata alla domanda telematica restano in trepidante attesa dell’esito generato dai sistemi informatici.

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