Prova pratica nelle procedure di reclutamento del personale docente

Published On: 12 Giugno 2018Categories: Concorsi pubblici, Rapporti di lavoro pubblico e privato, Tutele, Varie

La Terza Sezione bis del TAR Lazio di Roma, con la decisione n.6466 dell’11 giugno 2018, è tornata a pronunziarsi sulle corrette modalità di valutazione della prova pratica nelle procedure di reclutamento del personale docente della scuola.
Nel caso esaminato, a parte ricorrente era stato negato l’accesso alla prova orale, per non aver raggiunto il punteggio complessivo inferiore al minimo di 28 previsto, per effetto della previsione contenuta nel bando di concorso, secondo cui “il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica”.
Il TAR Lazio, nel richiamare alcuni precedenti conformi (Consiglio di Stato, sentenza n.950/2016 e TAR Lazio, sentenza n.5858/2017), ha ritenuto che la superiore disposizione del bando – laddove prevede che il voto (in decimi) conseguito alla prova pratica “si sommi” alla media dei voti (in trentesimi) conseguiti nella prova scritta – presenti profili di illegittimità per violazione dell’art.400, comma 9, del D.lgs. n. 297/94, secondo cui invece “Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”.
Da tale disposizione di legge, infatti, deriva ad avviso del Collegio, il principio per cui nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte, dovendosi pertanto mantenere l’equiparazione fra l’insieme delle prove scritte (ove più di una sia prevista) e la prova pratica, costitutivi di un’unica fase concorsuale, con uniforme “spalmatura” dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove.
A fronte di ciò, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, precisando che “la modificazione del parametro valutativo comporta peraltro non il semplice ricalcolo matematico delle votazioni conseguite, bensì la rivalutazione delle predette alla luce del rinnovato criterio”.
Per l’effetto, il Giudice Amministrativo ha ordinato all’amministrazione resistente di “..procedere alla correzione delle prove scritte e pratiche effettuate dai ricorrenti, uniformando il criterio di valutazione delle stesse sulla base di un denominatore comune e, quindi – al fine di verificare il conseguimento del punteggio minimo di 28/40 – previa rivalutazione delle votazioni conseguite, attribuendo il voto delle prove scritte e pratiche complessivamente considerate secondo la media dei voti complessivamente riportati…”.

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Prova pratica nelle procedure di reclutamento del personale docente

Published On: 12 Giugno 2018

La Terza Sezione bis del TAR Lazio di Roma, con la decisione n.6466 dell’11 giugno 2018, è tornata a pronunziarsi sulle corrette modalità di valutazione della prova pratica nelle procedure di reclutamento del personale docente della scuola.
Nel caso esaminato, a parte ricorrente era stato negato l’accesso alla prova orale, per non aver raggiunto il punteggio complessivo inferiore al minimo di 28 previsto, per effetto della previsione contenuta nel bando di concorso, secondo cui “il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica”.
Il TAR Lazio, nel richiamare alcuni precedenti conformi (Consiglio di Stato, sentenza n.950/2016 e TAR Lazio, sentenza n.5858/2017), ha ritenuto che la superiore disposizione del bando – laddove prevede che il voto (in decimi) conseguito alla prova pratica “si sommi” alla media dei voti (in trentesimi) conseguiti nella prova scritta – presenti profili di illegittimità per violazione dell’art.400, comma 9, del D.lgs. n. 297/94, secondo cui invece “Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”.
Da tale disposizione di legge, infatti, deriva ad avviso del Collegio, il principio per cui nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte, dovendosi pertanto mantenere l’equiparazione fra l’insieme delle prove scritte (ove più di una sia prevista) e la prova pratica, costitutivi di un’unica fase concorsuale, con uniforme “spalmatura” dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove.
A fronte di ciò, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, precisando che “la modificazione del parametro valutativo comporta peraltro non il semplice ricalcolo matematico delle votazioni conseguite, bensì la rivalutazione delle predette alla luce del rinnovato criterio”.
Per l’effetto, il Giudice Amministrativo ha ordinato all’amministrazione resistente di “..procedere alla correzione delle prove scritte e pratiche effettuate dai ricorrenti, uniformando il criterio di valutazione delle stesse sulla base di un denominatore comune e, quindi – al fine di verificare il conseguimento del punteggio minimo di 28/40 – previa rivalutazione delle votazioni conseguite, attribuendo il voto delle prove scritte e pratiche complessivamente considerate secondo la media dei voti complessivamente riportati…”.

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