Quando l’aspirante avvocato non può essere giudicato inidoneo alla prima prova orale
La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Salerno), con la sentenza del 7 aprile 2023 numero 780, ha accolto il ricorso dell’aspirante avvocato giudicato inidoneo alla prima prova orale d’esame di abilitazione alla professione forense dalla Commissione di Corte di Appello competente e, per l’effetto, ha annullato il corrispondente verbale di valutazione negativa, chiarendo quando tale giudizio è illegittimo per violazione della normativa applicabile.
Il caso concreto e le posizioni contrapposte
Il candidato/ricorrente, all’esito della prima prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, veniva dichiarato non idoneo, avendo conseguito il voto complessivo di 14/30.
Secondo la tesi del candidato/ricorrente la Commissione d’esame gli aveva sottoposto un quesito di Diritto Civile che esulava dalla sola disciplina codicistica e richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al codice civile.
Le Linee Generali approvate dal Ministero
In particolare, il ricorrente considerava una tale “pretesa” della commissione esaminatrice in contrasto con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2022 e con le successive Linee Generali approvate dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2022 (pure recepite dalla medesima commissione).
Tale ultimo decreto, infatti, ai sensi dell’articolo 2 dispone che “…per quanto riguarda il diritto civile […], la disciplina dell’esame fa riferimento a una materia regolata dal codice civile […]” e pertanto “…Il quesito non può avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile […]”.
La decisione del Collegio
Il T.A.R. Salerno, in ordine al quesito sottoposto al candidato (in dettaglio inerente alla responsabilità del medico/chirurgo), ha sostanzialmente condiviso i suddetti rilievi critici, ritenendo che esso si ponesse in contrasto con il suindicato criterio, perché chiaramente riferito a fattispecie regolate dalla legislazione speciale.
Ad avviso del Collegio, infatti, “…Dalla lettura del quesito emerge come la risposta implicasse – evenienza esclusa dai criteri che avrebbero dovuto governare l’esame – la conoscenza e l’illustrazione delle leggi speciali e, in particolare, della Legge 22.12.2017, n. 219, che disciplina il c.d. consenso informato, dalla quale in verità non sembra potersi prescindere nella disamina del caso, che richiedeva al candidato di inquadrare e individuare la disciplina applicabile con specifico riguardo alla eventuale responsabilità del chirurgo per non avere correttamente informato il paziente…”.
In tal senso, la Sezione decidente del T.A.R. Salerno – la quale, peraltro, si era già dedicata al tema con le precedenti pronunce di cui ai numeri 65/2023 e 3106/2022 – ha inoltre richiamato la precedente sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2022 numero 1122, confermando e rimarcando “…l’illegittimità del quesito sottoposto al candidato in ragione dei dedotti profili in contrasto con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti…”.
In conclusione
Il Collegio ha accolto il ricorso, rafforzando quell’orientamento giurisprudenziale incline a valorizzare il rispetto dei criteri ministeriali per la formulazione dei quesiti da porre nella prova e nella valutazione dei candidati e decidendo, in specie, di disporre per il ricorrente la rinnovazione della prima prova orale dell’esame di abilitazione.