Realizzazione di una pergotenda retrattile

Published On: 31 Gennaio 2019Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Con la sentenza in commento del 24 gennaio 2019 numero 183 il Tar Campania (Salerno) – nel dare una puntuale definizione di “precarietà” delle opere – si pronuncia sulla necessità (o meno) del previo titolo edilizio per la realizzazione di una pergotenda retrattile, finalizzata a preservare la clientela di un locale dagli agenti atmosferici.
In punto di diritto, il Collegio puntualizza che la “pergotenda” non necessita di alcun titolo solo qualora sia finalizzata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e dunque volta alla migliore fruizione dello spazio esterno. In queste ipotesi pertanto, l’opera principale non sarà la struttura in sé, ma la tenda, con la conseguenza che la struttura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda (T. A. R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 2/07/2018, n. 646).
Nè, ad avviso del Tar, la questione relativa alla necessità o meno del previo titolo abilitativo, può nella specie essere risolta sulla base della nozione di “precarietà delle opere” (cfr. nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. VI del 27/04/2016, n. 1619).
Si osserva, infatti, che dall’articolo 3, comma 1, lett. e. 5 del Testo Unico dell’Edilizia è possibile trarre una nozione di “opera precaria” fondata non sulle caratteristiche dei materiali utilizzati né sulle modalità di ancoraggio delle stesse al suolo, quanto piuttosto sulle esigenze (di natura stabile o temporanea) che esse siano dirette a soddisfare, riposando per tale via la natura di opera “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa.
Il concetto di “non precarietà” può, pertanto ad avviso dei Giudici Amministrativi salernitari, essere esteso anche alla pergotenda, non essendo di certo la medesima – per sua stessa natura – connotata dalla temporaneità nell’utilizzo, ma al contrario  dalla finalità di  fruizione dello spazio nel miglior modo possibile  ed in via stabile e duratura.
Al contrario, ad avviso del Collegio, occorre verificare in concreto se la consistenza, le caratteristiche costruttive e la funzione del manufatto (“non precario”), diano luogo o meno ad un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo ai sensi del Testo Unico Edilizia.
Ad avviso della Sezione, la pergotenda realizzata con struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico (come quella del caso a mano) non integra comunque le caratteristiche degli “interventi di nuova costruzione” e che dunque non necessiti  di apposito titolo abilitativo.
E ciò in quanto, come già rilevato, l‘opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda.
Considerata in tale contesto, la struttura di supporto in alluminio anodizzato si qualifica  in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, non qualificabile come “nuova costruzione”, atteso che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.

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Realizzazione di una pergotenda retrattile

Published On: 31 Gennaio 2019

Con la sentenza in commento del 24 gennaio 2019 numero 183 il Tar Campania (Salerno) – nel dare una puntuale definizione di “precarietà” delle opere – si pronuncia sulla necessità (o meno) del previo titolo edilizio per la realizzazione di una pergotenda retrattile, finalizzata a preservare la clientela di un locale dagli agenti atmosferici.
In punto di diritto, il Collegio puntualizza che la “pergotenda” non necessita di alcun titolo solo qualora sia finalizzata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e dunque volta alla migliore fruizione dello spazio esterno. In queste ipotesi pertanto, l’opera principale non sarà la struttura in sé, ma la tenda, con la conseguenza che la struttura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda (T. A. R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 2/07/2018, n. 646).
Nè, ad avviso del Tar, la questione relativa alla necessità o meno del previo titolo abilitativo, può nella specie essere risolta sulla base della nozione di “precarietà delle opere” (cfr. nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. VI del 27/04/2016, n. 1619).
Si osserva, infatti, che dall’articolo 3, comma 1, lett. e. 5 del Testo Unico dell’Edilizia è possibile trarre una nozione di “opera precaria” fondata non sulle caratteristiche dei materiali utilizzati né sulle modalità di ancoraggio delle stesse al suolo, quanto piuttosto sulle esigenze (di natura stabile o temporanea) che esse siano dirette a soddisfare, riposando per tale via la natura di opera “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa.
Il concetto di “non precarietà” può, pertanto ad avviso dei Giudici Amministrativi salernitari, essere esteso anche alla pergotenda, non essendo di certo la medesima – per sua stessa natura – connotata dalla temporaneità nell’utilizzo, ma al contrario  dalla finalità di  fruizione dello spazio nel miglior modo possibile  ed in via stabile e duratura.
Al contrario, ad avviso del Collegio, occorre verificare in concreto se la consistenza, le caratteristiche costruttive e la funzione del manufatto (“non precario”), diano luogo o meno ad un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo ai sensi del Testo Unico Edilizia.
Ad avviso della Sezione, la pergotenda realizzata con struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico (come quella del caso a mano) non integra comunque le caratteristiche degli “interventi di nuova costruzione” e che dunque non necessiti  di apposito titolo abilitativo.
E ciò in quanto, come già rilevato, l‘opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda.
Considerata in tale contesto, la struttura di supporto in alluminio anodizzato si qualifica  in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, non qualificabile come “nuova costruzione”, atteso che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.

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