Regolamento per l’esercizio in forma semplificata delle operazioni di preparazione e riutilizzo dei rifiuti ai sensi dell’articolo 241-ter del Codice dell’Ambiente

Published On: 11 Ottobre 2023Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

In data 1 settembre 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 204, il D.M. numero 119/2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il Regolamento recante le condizioni per l’esercizio in forma semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti ai sensi dell’articolo 214-ter del D.Lgs. numero 152/2006”.

Il provvedimento disciplina nel dettaglio le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle suddette operazioni, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

L’articolo 3 del detto decreto stabilisce l’ambito di applicazione con le relative esclusioni prevedendo che “…le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i Raee preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma Cenelec 50614:2020, al relativo capitolo. La conformità di cui al comma 1 è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 è munito di etichetta recante l’indicazione: “Prodotto preparato per il riutilizzo”. Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato. Per i Ppraee si applicano le modalità di cui all’articolo 7…”.

Vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento medesimo i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali; i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari; pile, batterie e accumulatori; pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182; i Raee aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; i veicoli fuori uso.

L’articolo 4, poi, disciplina le modalità di esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata stabilendo che “…le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all’articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente. L’esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di Raee, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014…”.

Le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si avvale a tal fine di Ispra, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità.

L’attuazione delle suddette attività di monitoraggio vengono garantite dall’articolo 8 ove viene previsto che “…l’amministrazione comunica alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo gli standard concordati con Ispra, che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese e delle società iscritte nel registro di cui all’articolo 4, comma 2: a) ragione sociale; b) sede legale dell’impresa o della società; c) sede del centro; d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (classe merceologica e Codice Eer) e relative quantità; e) operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell’allegato 1 e dell’allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e Codice Eer; f) data di iscrizione nel registro. 2. In applicazione dei princìpi di trasparenza e pubblicità, l’amministrazione inserisce i dati di cui al comma 1 anche in una apposita sezione della piattaforma telematica “Monitor-piani”, istituita dal Ministero della Transizione Ecologica presso l’Albo nazionale dei gestori ambientali…”.

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Regolamento per l’esercizio in forma semplificata delle operazioni di preparazione e riutilizzo dei rifiuti ai sensi dell’articolo 241-ter del Codice dell’Ambiente

Published On: 11 Ottobre 2023

In data 1 settembre 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 204, il D.M. numero 119/2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il Regolamento recante le condizioni per l’esercizio in forma semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti ai sensi dell’articolo 214-ter del D.Lgs. numero 152/2006”.

Il provvedimento disciplina nel dettaglio le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle suddette operazioni, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

L’articolo 3 del detto decreto stabilisce l’ambito di applicazione con le relative esclusioni prevedendo che “…le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i Raee preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma Cenelec 50614:2020, al relativo capitolo. La conformità di cui al comma 1 è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 è munito di etichetta recante l’indicazione: “Prodotto preparato per il riutilizzo”. Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato. Per i Ppraee si applicano le modalità di cui all’articolo 7…”.

Vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento medesimo i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali; i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari; pile, batterie e accumulatori; pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182; i Raee aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; i veicoli fuori uso.

L’articolo 4, poi, disciplina le modalità di esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata stabilendo che “…le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all’articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente. L’esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di Raee, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014…”.

Le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si avvale a tal fine di Ispra, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità.

L’attuazione delle suddette attività di monitoraggio vengono garantite dall’articolo 8 ove viene previsto che “…l’amministrazione comunica alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo gli standard concordati con Ispra, che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese e delle società iscritte nel registro di cui all’articolo 4, comma 2: a) ragione sociale; b) sede legale dell’impresa o della società; c) sede del centro; d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (classe merceologica e Codice Eer) e relative quantità; e) operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell’allegato 1 e dell’allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e Codice Eer; f) data di iscrizione nel registro. 2. In applicazione dei princìpi di trasparenza e pubblicità, l’amministrazione inserisce i dati di cui al comma 1 anche in una apposita sezione della piattaforma telematica “Monitor-piani”, istituita dal Ministero della Transizione Ecologica presso l’Albo nazionale dei gestori ambientali…”.

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