Regolamento sui poteri di impugnazione ANAC ex art. 211, commi 1 bis ed 1 ter
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 17 luglio 2018, la Delibera ANAC del 13 giugno 2018, recante il “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il Regolamento, che entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, disciplina nel dettaglio la particolare legittimazione all’impugnazione riconosciuta all’ANAC, in relazione alle ipotesi contemplate ai commi 1 bis (c.d. ricorso diretto) ed 1 ter (ricorso previo parere motivato) del citato art. 211, introdotti dal Decreto Legge n. 50 del 2017 (convertito con legge n. 93 del 2017), individuando per ciascuna di esse le “fattispecie legittimanti”, gli “atti impugnabili” e gli aspetti procedimentali.
L’art. 11 del Regolamento disciplina invece i contenuti e le modalità di acquisizione delle “notizie di violazioni” che possono dar luogo all’esercizio dei poteri previsti dai citati commi 1 bis ed 1 ter, precisando che l’Autorità acquisisce tali notizie “..nell’esercizio della propria attività istituzionale, ordinariamente d’ufficio..”; che essa valuta con priorità le segnalazioni di violazione trasmesse dall’Autorità giudiziaria amministrativa (ai sensi dell’art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190), dal Pubblico Ministero (ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.); dall’Avvocatura dello Stato (ai sensi dell’art. 19, comma 5, lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) e da ogni altra amministrazione o autorità pubblica (ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile); e che essa “..puo’ valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi in considerazione delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravita’ delle violazioni e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto..”.
L’art. 12 del Regolamento, disciplina invece i rapporti con eventuali altri procedimenti pendenti innanzi all’Autorità, stabilendo che “.. 1. L’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza nonche’ dei procedimenti di precontenzioso preordinati all’emissione di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell’Autorita’, aventi il medesimo oggetto. 2. L’effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all’art. 3 e dall’emanazione del parere motivato nei casi di cui all’art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo. 3. In caso di precontenzioso preordinato all’emissione di parere vincolante, non si da’ luogo all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento…”.