Revoca di finanziamento pubblico per vizio originario

Published On: 7 Giugno 2019Categories: Enti locali, Pubblica Amministrazione, Tutele

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3832 del 6 giugno 2019, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di revoca di finanziamento pubblico, nel caso in cui l’Amministrazione revochi il finanziamento pubblico precedentemente concesso per ritenuti vizi originari incidenti sulla ammissione e per contrasto con l’interesse generale.
Più in generale, con la sentenza in oggetto, i Giudici di Palazzo Spada si sono soffermati sulle problematiche relative al riparto di giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici, ricordando preliminarmente che:
– innanzi tutto, “..la giurisdizione va verificata con riferimento all’oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (Cass., S.U., n. 12307 del 2004; 30 giugno 1999, n. 379; Cass. 2 agosto 2002, n. 11626)..”;
– sempre in linea  generale ma con specifico riferimento al provvedimento amministrativo di revoca, che “..la revoca può costituire tanto espressione di potestà di autotutela decisoria della pubblica amministrazione quanto assumere una connotazione sanzionatoria senza violazione dei principi di tipicità e nominatività del provvedimento, precipitati tecnici del principio di legalità dell’azione amministrativa. Tale evenienza si verifica quando la pubblica amministrazione si determina al ritiro di un atto ampliativo a causa della violazione dei principi di lealtà e correttezza che impongono il rispetto, da parte dell’interessato, delle condizioni e delle prescrizioni a fondamento dell’atto medesimo..”.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha precisato come, in materia di revoca o ritiro dei contributi pubblici, siano ormai pacifiche e consolidate  le statuizioni della giurisprudenza riguardanti i criteri di riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo. In particolare:

– per la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17) “..il riparto di giurisdizione va attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge (sì che all’amministrazione sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa) da quella in cui la legge attribuisce invece all’amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione…”;

– anche per il consolidato orientamento delle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., ord. 13 ottobre 2006, n. 22099), “..la posizione giuridica del concessionario si atteggia in modo differente avuto riguardo non solo alla fase ante- o post-riconoscimento, ma anche (e soprattutto) al margine di discrezionalità che la legge lascia all’amministrazione per valutare la ricorrenza dei presupposti tanto dell’erogazione del finanziamento, quanto della sua revoca..”.

Sicché:

a) “…nella fase antecedente il riconoscimento dell’ausilio, di regola l’amministrazione fa uso di poteri autoritativi, funzionali all’interesse pubblico, usando un margine di discrezionalità nell’individuare e graduare i criteri per l’attribuzione, sicché la posizione dell’aspirante si sostanzia in termini di interesse legittimo ..”; ciò, fermo restando che, nondimeno, pur nella fase anteriore all’adozione dell’ammissione al contributo, la posizione dell’aspirante potrebbe assumere consistenza di diritto soggettivo quante volte la legge istitutiva fissi direttamente e in maniera puntuale i presupposti e le condizioni per la concreta erogazione dell’ausilio (residuando in tal caso, all’amministrazione il solo potere di accertare la loro ricorrenza, senza discrezionalità di valutazione, così da radicarsi la giurisdizione ordinaria in caso di contestazione) e parimenti di interesse legittimo può discutersi allorquando “…a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per propri vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse..”;

b) “..per contro laddove, intervenuto il provvedimento ampliativo, insorgano controversie in ordine al quantum, quando e al quomodo dell’erogazione, la posizione del concessionario avrebbe consistenza di diritto soggettivo, vagliabile dal giudice ordinario (Cons. Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1603) cui spetta altresì la cognizione delle controversie in materia di revoca, ritiro, decadenza, sospensione o restituzione dell’ausilio per effetto di addotti inadempimenti del concessionario agli obblighi stabiliti, per l’ammissione e la conservazione del finanziamento, dalla legge ovvero dagli atti concessivi del contributo (ed assunti in sede di presentazione della domanda o in forza di convenzione intercorsa con l’ente concedente)..”. Ciò in quanto, in quest’ultimo caso “..l’amministrazione esercita poteri sostanzialmente sanzionatori, strettamente collegati alla fase esecutiva del rapporto negoziale e correlati a violazioni, addebitabili al percettore, delle condizioni e dei patti cui era subordinato il provvedimento di attribuzione, per fatti successivi e sopravvenuti alla concessione (quali ad esempio l’acclarato sviamento dei fondi erogati rispetto al programma finanziato e agli scopi di destinazione)..” e non vi sono, quindi, in tali casi, ponderazioni di interessi, ma solo conseguenze circa il pagamento delle somme erogate, divenuto senza ragione alla luce delle dette sopravvenienze e privo di titolo.

In conclusione, pertanto, “..ciò che assume valore dirimente ai fini del riparto di giurisdizione nella materia non è tanto la collocazione del vizio riscontrato rispetto alla fase del procedimento, quanto invece la natura della situazione soggettiva su cui interviene il potere, rispetto alla quale la collocazione nella sequenza delle fasi è soltanto indice rivelatore (Cons. Stato III, 09 agosto 2017, n. 3975, ed anche, ex multis Cons. di Stato, V, 11 luglio 2016, n. 3051; id., V, 07 giugno 2016, n. 2436)…”.

Nel caso di specie – in cui i Giudici di Palazzo Spada pervengono alla dichiarazione di appartenenza della giurisdizione amministrativa della controversia – il Comune ricorrente si è visto revocare un finanziamento precedentemente ottenuto dalla Regione, non già a seguito di un inadempimento del Comune destinatario, a valle dell’erogazione del contributo, ma per un vizio originario del bando: a tanto è conseguito il ritiro della sovvenzione per suoi asseriti vizi propri di illegittimità (relativi alla precedente fase di ammissione del contributo e alla valutazione inerente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda di finanziamento) e per asserito contrasto originario con l’interesse pubblico.

Pertanto il Consiglio di Stato –  posto che l’Amministrazione regionale non aveva riscontrato fatti successivi e sopravvenuti alla concessione del beneficio (facendo così valere l’esatto adempimento degli obblighi del concessionario sì da non incidere sull’atto amministrativo di sovvenzione né involgere il potere discrezionale di concessione del contributo), ma aveva revocato il finanziamento per ritenuti vizi originari incidenti sulla ammissione e per contrasto con l’interesse generale – ha accolto l’appello proposto dal ricorrente, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa.

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Revoca di finanziamento pubblico per vizio originario

Published On: 7 Giugno 2019

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3832 del 6 giugno 2019, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di revoca di finanziamento pubblico, nel caso in cui l’Amministrazione revochi il finanziamento pubblico precedentemente concesso per ritenuti vizi originari incidenti sulla ammissione e per contrasto con l’interesse generale.
Più in generale, con la sentenza in oggetto, i Giudici di Palazzo Spada si sono soffermati sulle problematiche relative al riparto di giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici, ricordando preliminarmente che:
– innanzi tutto, “..la giurisdizione va verificata con riferimento all’oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (Cass., S.U., n. 12307 del 2004; 30 giugno 1999, n. 379; Cass. 2 agosto 2002, n. 11626)..”;
– sempre in linea  generale ma con specifico riferimento al provvedimento amministrativo di revoca, che “..la revoca può costituire tanto espressione di potestà di autotutela decisoria della pubblica amministrazione quanto assumere una connotazione sanzionatoria senza violazione dei principi di tipicità e nominatività del provvedimento, precipitati tecnici del principio di legalità dell’azione amministrativa. Tale evenienza si verifica quando la pubblica amministrazione si determina al ritiro di un atto ampliativo a causa della violazione dei principi di lealtà e correttezza che impongono il rispetto, da parte dell’interessato, delle condizioni e delle prescrizioni a fondamento dell’atto medesimo..”.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha precisato come, in materia di revoca o ritiro dei contributi pubblici, siano ormai pacifiche e consolidate  le statuizioni della giurisprudenza riguardanti i criteri di riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo. In particolare:

– per la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17) “..il riparto di giurisdizione va attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge (sì che all’amministrazione sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa) da quella in cui la legge attribuisce invece all’amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione…”;

– anche per il consolidato orientamento delle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., ord. 13 ottobre 2006, n. 22099), “..la posizione giuridica del concessionario si atteggia in modo differente avuto riguardo non solo alla fase ante- o post-riconoscimento, ma anche (e soprattutto) al margine di discrezionalità che la legge lascia all’amministrazione per valutare la ricorrenza dei presupposti tanto dell’erogazione del finanziamento, quanto della sua revoca..”.

Sicché:

a) “…nella fase antecedente il riconoscimento dell’ausilio, di regola l’amministrazione fa uso di poteri autoritativi, funzionali all’interesse pubblico, usando un margine di discrezionalità nell’individuare e graduare i criteri per l’attribuzione, sicché la posizione dell’aspirante si sostanzia in termini di interesse legittimo ..”; ciò, fermo restando che, nondimeno, pur nella fase anteriore all’adozione dell’ammissione al contributo, la posizione dell’aspirante potrebbe assumere consistenza di diritto soggettivo quante volte la legge istitutiva fissi direttamente e in maniera puntuale i presupposti e le condizioni per la concreta erogazione dell’ausilio (residuando in tal caso, all’amministrazione il solo potere di accertare la loro ricorrenza, senza discrezionalità di valutazione, così da radicarsi la giurisdizione ordinaria in caso di contestazione) e parimenti di interesse legittimo può discutersi allorquando “…a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per propri vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse..”;

b) “..per contro laddove, intervenuto il provvedimento ampliativo, insorgano controversie in ordine al quantum, quando e al quomodo dell’erogazione, la posizione del concessionario avrebbe consistenza di diritto soggettivo, vagliabile dal giudice ordinario (Cons. Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1603) cui spetta altresì la cognizione delle controversie in materia di revoca, ritiro, decadenza, sospensione o restituzione dell’ausilio per effetto di addotti inadempimenti del concessionario agli obblighi stabiliti, per l’ammissione e la conservazione del finanziamento, dalla legge ovvero dagli atti concessivi del contributo (ed assunti in sede di presentazione della domanda o in forza di convenzione intercorsa con l’ente concedente)..”. Ciò in quanto, in quest’ultimo caso “..l’amministrazione esercita poteri sostanzialmente sanzionatori, strettamente collegati alla fase esecutiva del rapporto negoziale e correlati a violazioni, addebitabili al percettore, delle condizioni e dei patti cui era subordinato il provvedimento di attribuzione, per fatti successivi e sopravvenuti alla concessione (quali ad esempio l’acclarato sviamento dei fondi erogati rispetto al programma finanziato e agli scopi di destinazione)..” e non vi sono, quindi, in tali casi, ponderazioni di interessi, ma solo conseguenze circa il pagamento delle somme erogate, divenuto senza ragione alla luce delle dette sopravvenienze e privo di titolo.

In conclusione, pertanto, “..ciò che assume valore dirimente ai fini del riparto di giurisdizione nella materia non è tanto la collocazione del vizio riscontrato rispetto alla fase del procedimento, quanto invece la natura della situazione soggettiva su cui interviene il potere, rispetto alla quale la collocazione nella sequenza delle fasi è soltanto indice rivelatore (Cons. Stato III, 09 agosto 2017, n. 3975, ed anche, ex multis Cons. di Stato, V, 11 luglio 2016, n. 3051; id., V, 07 giugno 2016, n. 2436)…”.

Nel caso di specie – in cui i Giudici di Palazzo Spada pervengono alla dichiarazione di appartenenza della giurisdizione amministrativa della controversia – il Comune ricorrente si è visto revocare un finanziamento precedentemente ottenuto dalla Regione, non già a seguito di un inadempimento del Comune destinatario, a valle dell’erogazione del contributo, ma per un vizio originario del bando: a tanto è conseguito il ritiro della sovvenzione per suoi asseriti vizi propri di illegittimità (relativi alla precedente fase di ammissione del contributo e alla valutazione inerente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda di finanziamento) e per asserito contrasto originario con l’interesse pubblico.

Pertanto il Consiglio di Stato –  posto che l’Amministrazione regionale non aveva riscontrato fatti successivi e sopravvenuti alla concessione del beneficio (facendo così valere l’esatto adempimento degli obblighi del concessionario sì da non incidere sull’atto amministrativo di sovvenzione né involgere il potere discrezionale di concessione del contributo), ma aveva revocato il finanziamento per ritenuti vizi originari incidenti sulla ammissione e per contrasto con l’interesse generale – ha accolto l’appello proposto dal ricorrente, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa.

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