Ricorso per ottemperanza nei confronti del Comune in dissesto finanziario
La Prima Sezione del TAR Sicilia di Catania, con la sentenza n.1246 dello scorso 11 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti di un Comune, in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, in relazione ad un giudicato civile condannatorio precedente alla conclusione dell’ultimo esercizio connotato da bilancio approvato.
Ritenendo che, nello specifico, “..l’accertamento giudiziale contenuto nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, sussiste già anteriormente alla predetta data di discriminazione prima della quale dunque il credito ha acquisito i connotati della certezza, liquidità ed esigibilità…”, il Tribunale Amministrativo etneo ha considerato “..integrati i presupposti individuati dalla legge per inibire le azioni esecutive…” di cui all’art. 248, co. 2 e 4, t.u. enti locali ed è così pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto per l’ottemperanza.
E ciò, ricordando peraltro come “…a tal riguardo condivisibile orientamento giurisprudenziale, sulla base del rilievo che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, ha affermato che la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore…” e, correlativamente, come possa ritenersi “..indubbia la natura di giudizio esecutivo che va riconosciuta al giudizio di ottemperanza, quanto meno nel caso in cui si chieda l’esecuzione della sentenza con la quale il giudice ordinario ha condannato la Pubblica amministrazione ad una somma di denaro e, pertanto, l’assoggettabilità del giudizio di ottemperanza al divieto di esperibilità, in caso intervenuta dichiarazione di dissesto dell’ente locale (in tal senso da ultimo CdS sez. V 30/06/2017 n. 3184)…”.