Rigetto delle osservazioni al PRG su destinazione urbanistica dei terreni

Published On: 20 Maggio 2024Categories: Non categorizzato

La Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Catania, con la recente sentenza numero 1616/2024 pubblicata lo scorso 2 maggio 2024, ha deciso su una singolare vicenda, concernente l’attribuzione – da parte del Piano Regolatore Comunale – ad un terreno privato la destinazione urbanistica a parcheggio (F4).

La fattispecie in esame

La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio concerneva l’iter di approvazione di un “Piano Regolatore Generale” – ai sensi della Legge Regionale numero 19/2020 e ss.mm.ii. – il quale attribuiva ad un terreno privato destinazione urbanistica F4 – parcheggi.

I proprietari di tale lotto di terreno avevano presentato nei termini “osservazioni” contro una tale destinazione urbanistica, evidenziando che “l’area … essendo ubicata in zona non densamente abitata già fornita di sufficienti aree a parcheggio pubblico e privato, non si presta alla realizzazione di parcheggi di iniziativa privata”, e suggerendo, altresì, che “trattandosi di lotto intercluso ricadente all’interno di aree edificate … il lotto venga destinato almeno in parte ad edilizia privata con densità assimilabile ai lotti limitrofi o in alternativa in zona per attività commerciali, ricettive o economiche in genere”.

L’Amministrazione, tuttavia, rigettava le osservazioni e i proprietari del terreno impugnavano la deliberazione di Consiglio comunale che dichiarava efficace ed esecutivo il “Piano Regolatore Generale” del Comune, dinnanzi alla competente Autorità Giudiziaria (TAR Sicilia – Catania).

I motivi di ricorso

Il ricorso veniva affidato, in sintesi, ai seguenti motivi di diritto:

  • col primo motivo, si lamentava il difetto di motivazione e la illogicità del provvedimento di rigetto delle osservazioni formulate dai ricorrenti durante lo svolgimento del procedimento di approvazione del P.R.G. in merito alla destinazione urbanistica da imprimere al terreno di loro proprietà. Ciò in quanto, nel rigetto delle loro osservazioni, l’Amministrazione Comunale si era limitata a dichiarare, con formula stile, che “… le osservazioni sono state ritenute non accoglibili, in quanto derivanti da interessi privatistici e/o atteggiamenti opportunistici”, senza alcuna adeguata argomentazione sul punto.
  • Col secondo motivo, i ricorrenti lamentavano l’irragionevolezza e l’illogicità oltre il difetto di istruttoria quanto alla destinazione a parcheggio impressa al terreno di proprietà, rispetto all’assetto del territorio circostante (trovandosi il terreno in area già servita da parcheggi e trattandosi di zona residenziale, non interessata da una particolare attrazione e/o dalla presenza di luoghi pubblici, tali da rendere verosimile l’esigenza e la necessità di adibire e far fruire la zona da parte di un numero cospicuo di soggetti facenti parte della “popolazione fluttuante”).
  • Col terzo motivo, i ricorrenti deducevano anche la violazione e falsa applicazione del PRG Comunale, rilevando in particolare l’erronea e sovrastimata quantificazione della superficie da destinare a parcheggi nel territorio di propria competenza.

L’iter logico-giuridico della decisione del Collegio 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha in particolare rilevato la fondatezza del primo motivo, relativo alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che attribuiva al terreno in questione la destinazione F4, “… limitandosi a rigettare con una formula di mero stile le osservazioni formulate sul punto dai diretti interessati”.

Ciò, sulla scorta del pacifico orientamento giurisprudenziale a mente del quale “le osservazioni e in generale tutti gli apporti partecipativi presentati dai privati nei confronti di un piano regolatore in itinere sono finalizzati a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l’Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai princìpi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa …”; con la conseguenza che “… il rigetto delle osservazioni … deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali. Quindi, gli apporti all’attività pianificatoria non possono essere ignorati e respinti con una formula di mero stile, che rendono impossibile verificare se l’Amministrazione abbia effettivamente valutato il rilievo. Invero, fermo restando che il merito della scelta amministrativa resta sottratto al sindacato del giudice amministrativo, l’Amministrazione è comunque tenuta a dare conto – anche ricorrendo a formule sintetiche o rinviando semplicemente alle linee generali poste alla base dell’attività di pianificazione – dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti attraverso l’esame delle osservazioni e degli apporti pervenuti (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 29 giugno 2020, n. 1237; anche T.A.R. Sicilia, Catania, I, 27 maggio 2011, n. 1332; T.A.R. Campania, Napoli, V, 11 gennaio 2011, n. 50; 17 dicembre 2010, n. 27621)” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 3 luglio 2020, n. 1279).

Peraltro, nel caso di specie, l’Amministrazione aveva respinto la quasi totalità delle osservazioni presentate, facenti capo a soggetti portatori di interessi diversi, sempre con formule di mero stile, senza mai indicare le ragioni per cui le singole e specifiche osservazioni non potessero trovare accoglimento.

Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio nel ritenerli parimenti fondati ha ravvisato l’illegittimità della destinazione urbanistica impressa al terreno dei ricorrenti, anche per difetto della motivazione, dell’istruttoria e irragionevolezza, ritenendo in effetti sovrastimata l’area complessivamente destinata a parcheggio dal PRG, alla luce dei dati sulla popolazione fluttuante stimata, osservandosi come, nel contesto dato, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno specificare le ragioni pubbliche sottese alle scelte assunte.

Le conclusioni del Collegio 

In conclusione del proprio iter argomentativo il Collegio – in accoglimento del ricorso proposto – ha annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente ha dichiarato efficace ed esecutivo il Piano Regolatore Generale nella parte in cui attribuiva al lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti la destinazione urbanistica F4 “parcheggi di progetto in Dorsale Verde”, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.

 

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Rigetto delle osservazioni al PRG su destinazione urbanistica dei terreni

Published On: 20 Maggio 2024

La Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Catania, con la recente sentenza numero 1616/2024 pubblicata lo scorso 2 maggio 2024, ha deciso su una singolare vicenda, concernente l’attribuzione – da parte del Piano Regolatore Comunale – ad un terreno privato la destinazione urbanistica a parcheggio (F4).

La fattispecie in esame

La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio concerneva l’iter di approvazione di un “Piano Regolatore Generale” – ai sensi della Legge Regionale numero 19/2020 e ss.mm.ii. – il quale attribuiva ad un terreno privato destinazione urbanistica F4 – parcheggi.

I proprietari di tale lotto di terreno avevano presentato nei termini “osservazioni” contro una tale destinazione urbanistica, evidenziando che “l’area … essendo ubicata in zona non densamente abitata già fornita di sufficienti aree a parcheggio pubblico e privato, non si presta alla realizzazione di parcheggi di iniziativa privata”, e suggerendo, altresì, che “trattandosi di lotto intercluso ricadente all’interno di aree edificate … il lotto venga destinato almeno in parte ad edilizia privata con densità assimilabile ai lotti limitrofi o in alternativa in zona per attività commerciali, ricettive o economiche in genere”.

L’Amministrazione, tuttavia, rigettava le osservazioni e i proprietari del terreno impugnavano la deliberazione di Consiglio comunale che dichiarava efficace ed esecutivo il “Piano Regolatore Generale” del Comune, dinnanzi alla competente Autorità Giudiziaria (TAR Sicilia – Catania).

I motivi di ricorso

Il ricorso veniva affidato, in sintesi, ai seguenti motivi di diritto:

  • col primo motivo, si lamentava il difetto di motivazione e la illogicità del provvedimento di rigetto delle osservazioni formulate dai ricorrenti durante lo svolgimento del procedimento di approvazione del P.R.G. in merito alla destinazione urbanistica da imprimere al terreno di loro proprietà. Ciò in quanto, nel rigetto delle loro osservazioni, l’Amministrazione Comunale si era limitata a dichiarare, con formula stile, che “… le osservazioni sono state ritenute non accoglibili, in quanto derivanti da interessi privatistici e/o atteggiamenti opportunistici”, senza alcuna adeguata argomentazione sul punto.
  • Col secondo motivo, i ricorrenti lamentavano l’irragionevolezza e l’illogicità oltre il difetto di istruttoria quanto alla destinazione a parcheggio impressa al terreno di proprietà, rispetto all’assetto del territorio circostante (trovandosi il terreno in area già servita da parcheggi e trattandosi di zona residenziale, non interessata da una particolare attrazione e/o dalla presenza di luoghi pubblici, tali da rendere verosimile l’esigenza e la necessità di adibire e far fruire la zona da parte di un numero cospicuo di soggetti facenti parte della “popolazione fluttuante”).
  • Col terzo motivo, i ricorrenti deducevano anche la violazione e falsa applicazione del PRG Comunale, rilevando in particolare l’erronea e sovrastimata quantificazione della superficie da destinare a parcheggi nel territorio di propria competenza.

L’iter logico-giuridico della decisione del Collegio 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha in particolare rilevato la fondatezza del primo motivo, relativo alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che attribuiva al terreno in questione la destinazione F4, “… limitandosi a rigettare con una formula di mero stile le osservazioni formulate sul punto dai diretti interessati”.

Ciò, sulla scorta del pacifico orientamento giurisprudenziale a mente del quale “le osservazioni e in generale tutti gli apporti partecipativi presentati dai privati nei confronti di un piano regolatore in itinere sono finalizzati a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l’Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai princìpi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa …”; con la conseguenza che “… il rigetto delle osservazioni … deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali. Quindi, gli apporti all’attività pianificatoria non possono essere ignorati e respinti con una formula di mero stile, che rendono impossibile verificare se l’Amministrazione abbia effettivamente valutato il rilievo. Invero, fermo restando che il merito della scelta amministrativa resta sottratto al sindacato del giudice amministrativo, l’Amministrazione è comunque tenuta a dare conto – anche ricorrendo a formule sintetiche o rinviando semplicemente alle linee generali poste alla base dell’attività di pianificazione – dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti attraverso l’esame delle osservazioni e degli apporti pervenuti (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 29 giugno 2020, n. 1237; anche T.A.R. Sicilia, Catania, I, 27 maggio 2011, n. 1332; T.A.R. Campania, Napoli, V, 11 gennaio 2011, n. 50; 17 dicembre 2010, n. 27621)” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 3 luglio 2020, n. 1279).

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Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio nel ritenerli parimenti fondati ha ravvisato l’illegittimità della destinazione urbanistica impressa al terreno dei ricorrenti, anche per difetto della motivazione, dell’istruttoria e irragionevolezza, ritenendo in effetti sovrastimata l’area complessivamente destinata a parcheggio dal PRG, alla luce dei dati sulla popolazione fluttuante stimata, osservandosi come, nel contesto dato, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno specificare le ragioni pubbliche sottese alle scelte assunte.

Le conclusioni del Collegio 

In conclusione del proprio iter argomentativo il Collegio – in accoglimento del ricorso proposto – ha annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente ha dichiarato efficace ed esecutivo il Piano Regolatore Generale nella parte in cui attribuiva al lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti la destinazione urbanistica F4 “parcheggi di progetto in Dorsale Verde”, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.

 

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