Sconfinamento nell’ambito di procedura espropriativa e deprezzamento del lotto residuo
Il Tar Palermitano con la sentenza del 21 gennaio 2019 numero 138, ha ribadito – seguendo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia – che nell’ipotesi di cd. sconfinamento – ovvero qualora, in esecuzione di una procedura espropriativa, la realizzazione dell’opera abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato nella dichiarazione di pubblica utilità – l’occupazione e/o trasformazione di tale terreno da parte della P.A. si configura come “comportamento di mero fatto”, perpetrato in carenza assoluta di potere.
Tale condotta, oltre ad integrare un illecito a carattere permanente, configura una ipotesi di lesione del diritto soggettivo per occupazione usurpativa, onde la relativa azione risarcitoria del danno conseguito, rientrerà nella giurisdizione del giudice ordinario.
A nulla rileverà pertanto la previsione contenuta all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, (introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif. dalla l. n. 111 del 2011), sulla c.d. “acquisizione sanante”, che disciplina esclusivamente i presupposti per l’adozione del relativo provvedimento e la misura dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell’immobile, risultando, quindi, la predetta previsione ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento da occupazione sine titulo (Cass. Civ, Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25044, ord.).
Puntualizza in chiusura il Collegio, con riferimento all’ulteriore domanda di risarcimento del danno da deprezzamento delle aree residue, che anche l’accertamento di tale eventuale voce di danno appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché se il deprezzamento è provocato dall’originario provvedimento di esproprio, l’indennità di esproprio va determinata in modo unitario sulla base del valore venale dell’edificio, che non può prescindere dalle potenzialità edificatorie dell’area non assorbite dalla costruzione, ove la struttura del fabbricato consenta una costruzione in sopraelevazione oppure ove la demolizione del fabbricato (del cui costo si deve ovviamente tenere conto) e la realizzazione di un nuovo edificio siano rese economicamente convenienti da dette potenzialità (Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2014, n. 6036).
Laddove, invece tale danno sia stato provocato dallo sconfinamento esso è inerente al risarcimento del danno per occupazione usurpativa che è attratto, come già chiarito, nella giurisdizione del giudice ordinario.