Semplificazioni e potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento
Il decreto semplificazioni 2021 (decreto legge 77 del 2021 convertito dalla legge 108 del 2021 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) ha introdotto all’articolo 61, alcune modifiche alla disciplina del potere sostitutivo contenuta all’articolo 2 della legge 241 del 1990 (meglio nota come legge sul procedimento).
Il legislatore, nel tempo ed attraverso ripetuti interventi, ha introdotto e rafforzato un sistema sanzionatorio (o quantomeno disincentivante) per le ipotesi in cui il funzionario incorresse nella mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge.
Ma tali interventi, tra i quali vanno segnalati anzitutto gli innesti contenuti nella legge 15 del 2005, nella legge 69 del 2009 e nel decreto legge 5 del 2012, non sembra che abbiano sortito l’effetto sperato, come dimostra l’ulteriore odierno intervento legislativo.
Un solo dato è sufficiente per comprendere quale attenzione abbia riservato il legislatore alla norma dell’articolo 2 della legge sul procedimento: la norma, originariamente composta da quattro semplici commi, è oggi composta – tra commi bis, quater …etcetera – da ben quindici complessi commi.
I principali interventi hanno riguardato il richiamo alla tutela processuale del silenzio e la trasmissione delle relative sentenze alla Corte dei conti; la previsione (a tutto vantaggio del cittadino) della sanzione dell’inefficacia per le determinazioni sopraggiunte in ritardo; l’introduzione della inadempienza del termine di conclusione del procedimento tra le ipotesi che refluiscono sulla valutazione della performance individuale e sulla responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario; l’introduzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Quanto ai poteri sostitutivi è in particolare previsto:
– l’obbligo per l’amministrazione di individuare un soggetto che deve intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia del dirigente o funzionario preposto alla conclusione del procedimento;
– l’obbligo di pubblicare per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale, il nominativo del soggetto cui e’ attribuito il potere sostitutivo e cui l’interessato puo’ rivolgersi;
– l’obbligo del funzionario cui è conferito il potere sostitutivo, di comunicare senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare;
– il diritto del privato, di rivolgersi al funzionario dotato del potere sostitutivo perche’ entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, chiedendo la conclusione del procedimento o la nomina di un commissario.
Adesso il legislatore, col decreto 77/2021, interviene per l’ennesima volta su tali previsioni, introducendo (attraverso la modifica dei commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 2):
– la facoltà per l’organo di governo dell’ente, di individuare quale soggetto deputato all’esercizio dei poteri sostitutivi non soltanto una delle figure apicali ma anche un’unità organizzativa;
– l’obbligo del soggetto preposto all’esercizio del potere sostitutivo (come visto, figura apicale o unità organizzativa) di esercitare il potere sostitutivo, non solo su istanza del privato interessato ma anche d’ufficio.
Che sia la volta buona?