Semplificazioni e potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento

Published On: 17 Novembre 2021Categories: Normativa, Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Il decreto semplificazioni 2021 (decreto legge 77 del 2021 convertito dalla legge 108 del 2021 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) ha introdotto all’articolo 61, alcune modifiche alla disciplina del potere sostitutivo contenuta all’articolo 2 della legge 241 del 1990 (meglio nota come legge sul procedimento).
Il legislatore, nel tempo ed attraverso ripetuti interventi, ha introdotto e rafforzato un sistema sanzionatorio (o quantomeno disincentivante) per le ipotesi in cui il funzionario incorresse nella mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge.
Ma tali interventi, tra i quali vanno segnalati anzitutto gli innesti contenuti nella legge 15 del 2005, nella legge 69 del 2009 e nel decreto legge 5 del 2012,  non sembra che abbiano sortito l’effetto sperato, come dimostra l’ulteriore odierno intervento legislativo.
Un solo dato è sufficiente per comprendere quale attenzione abbia riservato il legislatore alla norma dell’articolo 2 della legge sul procedimento: la norma, originariamente composta da quattro semplici commi, è oggi composta – tra commi bis, quater …etcetera – da ben quindici complessi commi.
I principali interventi hanno riguardato il richiamo alla tutela processuale del silenzio e  la trasmissione delle relative sentenze alla Corte dei conti; la previsione (a tutto vantaggio del cittadino) della sanzione dell’inefficacia per le determinazioni sopraggiunte in ritardo; l’introduzione della inadempienza del termine di conclusione del procedimento tra le ipotesi che refluiscono sulla valutazione della performance individuale e sulla responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario; l’introduzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Quanto ai poteri sostitutivi è in particolare previsto:
– l’obbligo per l’amministrazione di individuare un soggetto che deve intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia del dirigente o funzionario preposto alla conclusione del procedimento;
– l’obbligo di pubblicare per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale, il nominativo del soggetto cui e’ attribuito il potere sostitutivo e cui l’interessato puo’ rivolgersi;
– l’obbligo del funzionario cui è conferito il potere sostitutivo, di comunicare senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare;
– il diritto del privato, di rivolgersi al funzionario dotato del potere sostitutivo perche’ entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, chiedendo la conclusione del procedimento o la nomina di un commissario.
Adesso il legislatore, col decreto 77/2021, interviene per l’ennesima volta su tali previsioni, introducendo  (attraverso la modifica dei commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 2):
– la facoltà per l’organo di governo dell’ente, di individuare quale soggetto deputato all’esercizio dei poteri sostitutivi non soltanto una delle figure apicali ma anche un’unità organizzativa;
– l’obbligo del soggetto preposto all’esercizio del potere sostitutivo (come visto, figura apicale o unità organizzativa) di esercitare il potere sostitutivo, non solo su istanza del privato interessato ma anche d’ufficio.
Che sia la volta buona?

Ultimi Articoli inseriti

Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

16 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 [...]

Affitto d’azienda: legittima l’intimazione di sfratto per morosità

12 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Affitto d’azienda: legittima l’intimazione di sfratto per morosità

Tra i rimedi che l’ordinamento giuridico mette a disposizione del locatore che voglia rientrare nel possesso del proprio immobile, vi è l’intimazione di sfratto per morosità, disciplinata dagli artt. 658 e ss. del codice di [...]

Interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA)

11 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA)

Il 6 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 286, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 186 del 4 settembre 2024, avente ad oggetto il “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del [...]

About the Author: Emiliano Luca

Condividi

Semplificazioni e potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento

Published On: 17 Novembre 2021

Il decreto semplificazioni 2021 (decreto legge 77 del 2021 convertito dalla legge 108 del 2021 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) ha introdotto all’articolo 61, alcune modifiche alla disciplina del potere sostitutivo contenuta all’articolo 2 della legge 241 del 1990 (meglio nota come legge sul procedimento).
Il legislatore, nel tempo ed attraverso ripetuti interventi, ha introdotto e rafforzato un sistema sanzionatorio (o quantomeno disincentivante) per le ipotesi in cui il funzionario incorresse nella mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge.
Ma tali interventi, tra i quali vanno segnalati anzitutto gli innesti contenuti nella legge 15 del 2005, nella legge 69 del 2009 e nel decreto legge 5 del 2012,  non sembra che abbiano sortito l’effetto sperato, come dimostra l’ulteriore odierno intervento legislativo.
Un solo dato è sufficiente per comprendere quale attenzione abbia riservato il legislatore alla norma dell’articolo 2 della legge sul procedimento: la norma, originariamente composta da quattro semplici commi, è oggi composta – tra commi bis, quater …etcetera – da ben quindici complessi commi.
I principali interventi hanno riguardato il richiamo alla tutela processuale del silenzio e  la trasmissione delle relative sentenze alla Corte dei conti; la previsione (a tutto vantaggio del cittadino) della sanzione dell’inefficacia per le determinazioni sopraggiunte in ritardo; l’introduzione della inadempienza del termine di conclusione del procedimento tra le ipotesi che refluiscono sulla valutazione della performance individuale e sulla responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario; l’introduzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Quanto ai poteri sostitutivi è in particolare previsto:
– l’obbligo per l’amministrazione di individuare un soggetto che deve intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia del dirigente o funzionario preposto alla conclusione del procedimento;
– l’obbligo di pubblicare per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale, il nominativo del soggetto cui e’ attribuito il potere sostitutivo e cui l’interessato puo’ rivolgersi;
– l’obbligo del funzionario cui è conferito il potere sostitutivo, di comunicare senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare;
– il diritto del privato, di rivolgersi al funzionario dotato del potere sostitutivo perche’ entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, chiedendo la conclusione del procedimento o la nomina di un commissario.
Adesso il legislatore, col decreto 77/2021, interviene per l’ennesima volta su tali previsioni, introducendo  (attraverso la modifica dei commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 2):
– la facoltà per l’organo di governo dell’ente, di individuare quale soggetto deputato all’esercizio dei poteri sostitutivi non soltanto una delle figure apicali ma anche un’unità organizzativa;
– l’obbligo del soggetto preposto all’esercizio del potere sostitutivo (come visto, figura apicale o unità organizzativa) di esercitare il potere sostitutivo, non solo su istanza del privato interessato ma anche d’ufficio.
Che sia la volta buona?

About the Author: Emiliano Luca