Sezioni Unite: risarcimento danni ai medici specializzandi iscritti all’anno accademico 1982/1983

Published On: 3 Agosto 2018Categories: Diritti fondamentali della persona, Diritto civile, Europa, Tutele, Varie

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19107 del 18 luglio 2018 qui in rassegna, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, per mancata attuazione della direttiva comunitaria 82/76/CEE, in favore dei medici che hanno iniziato il corso di formazione specialistica nell’anno accademico 1982/1983 e l’hanno proseguito fino al 1990.
La Suprema Corte, alla luce dei principi da ultimo espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-616/16 del 24 gennaio 2018, ha dichiarato “…sussistente il diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa…”, precisando altresì, che “…occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento…”.
La Corte di Cassazione dunque, definitivamente pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, ha dichiarato sussistente il diritto al risarcimento del danno relativo alla mancata percezione di una retribuzione adeguata a favore dei medici che al 31 dicembre 1982 avevano già iniziato il loro corso di specializzazione, rinviando alla Corte d’Appello di Palermo affinchè la stessa proceda ad una nuova determinazione degli indennizzi spettanti ai medici specializzandi, tenendo conto “…della durata del corso frequentato e della necessità di commisurare l’indennizzo alla frazione di anno accademico successiva all’1 gennaio 1983 e fino alla conclusione dello stesso…“.

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Sezioni Unite: risarcimento danni ai medici specializzandi iscritti all’anno accademico 1982/1983

Published On: 3 Agosto 2018

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19107 del 18 luglio 2018 qui in rassegna, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, per mancata attuazione della direttiva comunitaria 82/76/CEE, in favore dei medici che hanno iniziato il corso di formazione specialistica nell’anno accademico 1982/1983 e l’hanno proseguito fino al 1990.
La Suprema Corte, alla luce dei principi da ultimo espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-616/16 del 24 gennaio 2018, ha dichiarato “…sussistente il diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa…”, precisando altresì, che “…occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento…”.
La Corte di Cassazione dunque, definitivamente pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, ha dichiarato sussistente il diritto al risarcimento del danno relativo alla mancata percezione di una retribuzione adeguata a favore dei medici che al 31 dicembre 1982 avevano già iniziato il loro corso di specializzazione, rinviando alla Corte d’Appello di Palermo affinchè la stessa proceda ad una nuova determinazione degli indennizzi spettanti ai medici specializzandi, tenendo conto “…della durata del corso frequentato e della necessità di commisurare l’indennizzo alla frazione di anno accademico successiva all’1 gennaio 1983 e fino alla conclusione dello stesso…“.

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