Silenzio su istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia e di iscrizione alla "White list"

Published On: 27 Ottobre 2018Categories: Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Sussiste l’obbligo del Prefetto “di pronunciarsi in maniera espressa sulle istanze di aggiornamento dell’informativa antimafia alla luce di quanto dispone l’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, secondo il quale «il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamenti dei tentativi di infiltrazione mafiosa»“.
A ribadirlo è la Sezione Prima Ter del T.A.R. Lazio nella sentenza del 24 ottobre 2018 numero 10301, giunta a conclusione di un giudizio proposto ai sensi dell’art. 31 CPA, avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio tenuto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in ordine sia ad alcune istanze di revisione della certificazione antimafia sia sull’iscrizione nelle White list tramite provvedimento.
Il Collegio giudicante, in particolare, ha rilevato come la giurisprudenza risulti consolidata nel ritenere che “..a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743)…”
Il gravame è stato poi accolto anche nella parte in cui è stato censurato il silenzio sulla richiesta di iscrizione alla c.d. White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, poiché grava sulla Prefettura l’obbligo di effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
E’ stata invece dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’articolo 31 c.p.a., a cui sarebbe conseguita la condanna alla revisione della certificazione antimafia e all’iscrizione alla White list, in considerazione tanto della natura ampiamente discrezionale dell’informativa in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa quanto della possibile necessità di ulteriori attività istruttorie da compiersi a cura della pubblica amministrazione (cfr. Con. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743).
Il ricorso è stato dunque accolto nella parte in cui si censurava il silenzio della Prefettura di Roma alla quale è stato conseguentemente assegnato, per provvedere, un termine di novanta giorni (indicato dall’articolo 3, comma 3 ultimo periodo, del D.P.C.M. 18/04/2013).

Ultimi Articoli inseriti

Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria: calcolo del contributo unificato tributario

21 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria: calcolo del contributo unificato tributario

Con la recente ordinanza n. 26439 del 10 ottobre 2024 la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha chiarito le modalità di calcolo del contributo unificato tributario (CUT) in caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria [...]

Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti

20 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo numero 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) sono soggetti – già dal [...]

Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

18 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

Il TAR Bologna, Sezione Prima, con la recentissima sentenza n. 824 dell’11 ottobre 2024, si è pronunciato sui requisiti necessari all’ottenimento del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un’Amministrazione pubblica, per la propria [...]

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

Condividi

Silenzio su istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia e di iscrizione alla "White list"

Published On: 27 Ottobre 2018

Sussiste l’obbligo del Prefetto “di pronunciarsi in maniera espressa sulle istanze di aggiornamento dell’informativa antimafia alla luce di quanto dispone l’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, secondo il quale «il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamenti dei tentativi di infiltrazione mafiosa»“.
A ribadirlo è la Sezione Prima Ter del T.A.R. Lazio nella sentenza del 24 ottobre 2018 numero 10301, giunta a conclusione di un giudizio proposto ai sensi dell’art. 31 CPA, avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio tenuto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in ordine sia ad alcune istanze di revisione della certificazione antimafia sia sull’iscrizione nelle White list tramite provvedimento.
Il Collegio giudicante, in particolare, ha rilevato come la giurisprudenza risulti consolidata nel ritenere che “..a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743)…”
Il gravame è stato poi accolto anche nella parte in cui è stato censurato il silenzio sulla richiesta di iscrizione alla c.d. White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, poiché grava sulla Prefettura l’obbligo di effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
E’ stata invece dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’articolo 31 c.p.a., a cui sarebbe conseguita la condanna alla revisione della certificazione antimafia e all’iscrizione alla White list, in considerazione tanto della natura ampiamente discrezionale dell’informativa in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa quanto della possibile necessità di ulteriori attività istruttorie da compiersi a cura della pubblica amministrazione (cfr. Con. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743).
Il ricorso è stato dunque accolto nella parte in cui si censurava il silenzio della Prefettura di Roma alla quale è stato conseguentemente assegnato, per provvedere, un termine di novanta giorni (indicato dall’articolo 3, comma 3 ultimo periodo, del D.P.C.M. 18/04/2013).

About the Author: Francesco Giuseppe Marino