Superbonus 110: tra congelamento e prospettive di rilancio

Com’è noto, il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione fiscale delle spese sostenute per specifici interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o di riduzione del rischio sismico.

La detrazione è stata prevista per le spese documentate, e rimaste a carico del contribuente per una serie di interventi c.d. “trainanti” effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (con la possibilità di includervi ulteriori tipologie di interventi c.d.“trainati”, con la condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale).

Il meccanismo, nella sua previsione originaria e in buona sostanza, avrebbe voluto consentire al beneficiario di ottenere il rimborso dell’intera spesa realizzata per interventi di efficientamento energetico o antisismici, col recupero d’un ulteriore 10%, e con la ulteriore possibilità generalizzata di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante maturato nei confronti dello Stato ad un altro soggetto (imprese o istituti finanziari).

Il contrasto alle frodi

La norma, con riferimento al Superbonus – come altrettanto noto – è stata oggetto di numerosissimi provvedimenti, con lo scopo di apportare modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione, al fine anzitutto di individuare alcune misure di contrasto alle frodi.

La principale causa dei tormentati interventi sulla norma sono stati i disallineamenti di cassa tra le imprese e le criticità nella gestione del credito per le banche.

In effetti, gli interventi del legislatore, seppur mirati a impedire condotte fraudolente, hanno contribuito a determinare una grave stasi (o forse un “congelamento”) del mercato della circolazione dei crediti.

Per tale ragione, resta ferma l’aspettativa di ulteriori interventi (auspicabilmente di proroga dei tempi di scadenza dell’intervento del termine del 31 dicembre del 2022 per completare i lavori per le abitazioni unifamiliari e/o le ulteriori misure) volti a non vanificare gli impegni già assunti per completare  gli interventi in corso, laddove si rileva come il blocco della monetizzazione dei crediti abbia inciso gravemente sul settore, costringendo imprese e professionisti qualificati, a impegnare ingenti risorse economiche, e talvolta inducendo gli stessi fruitori diretti della detrazione ad anticipare risorse finanziarie alle imprese per recuperare lo stallo del mercato della cessione dei crediti nel tentativo di rispettare le scadenze per l’avanzamento dei lavori (arenandosi in una situazione di grave incertezza sull’esito dell’investimento).

I più recenti interventi

D’altro canto, alcuni interventi introdotti nel corso della appena trascorsa stagione estiva sulla norma dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020 appaiono quali utili contributi, seppure parziali, a sbloccare il meccanismo inceppato della circolazione dei crediti, e a far riattivare il mercato.

In tale direzione vanno lette le modifiche di cui all’articolo 14 del decreto legge numero 50 del 2022 – Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

In primo luogo,  la facoltà, da parte delle banche, di cedere il credito acquistato a favore di soggetti correntisti diversi dalle persone fisiche, possessori di partita IVA e piccole e medie imprese.

La modifica, superando il limite della cessione soltanto a favore di imprese di grandi dimensioni e di clienti professionali privati, vale così ad ampliare le possibilità di acquisto e circolazione dei contratti di cessione del credito di imposta.

Ulteriore modifica idonea a riattivare il mercato creditizio, può individuarsi nell’articolo 33-ter del decreto legge del 9 agosto 2022 numero 115, convertito con modifiche dalla legge numero 142 del 29 settembre 2022. La norma – introducendo all’articolo 14 del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2 – interviene a sua volta sul comma 6 del citato articolo 121 del decreto Rilancio per modificare la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.

Se è vero infatti che il recupero dell’importo eventualmente fruito in dichiarazione in modo illegittimo come detrazione, o della parte di credito ceduto e utilizzato dai cessionari in compensazione, sarà effettuato nei confronti dei soggetti beneficiari, titolari dell’agevolazione fiscale (ovvero beneficiari della detrazione d’imposta) il fornitore che applica lo sconto in fattura o il cessionario del credito può dover rispondere in solido della violazione in materia di bonus edilizi.

La disposizione tuttavia limita la responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio. È necessaria quindi una diligente verifica della possibilità che il credito spetti effettivamente (accertando ad esempio, che il committente dei lavori abbia quelle capacità reddituali e finanziarie che consentano il pagamento delle opere non incluse nello sconto in fattura, tramite l’acquisizione dei bonifici bancari o altra documentazione utile).

Su tale aspetto, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare numero 33/E dello scorso 6 ottobre 2022 chiarendo la portata della modifica normativa intervenuta, tramite la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, alla luce della normativa in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, e tramite il richiamo agli indici ravvisati nelle precedenti Circolari della stessa Agenzia delle Entrate.

In conclusione

Il quadro normativo aggiornato, seppure denso di molteplici e ulteriori complessità, rispetto al parziale aggiornamento che forniamo qui, sembra fornire alcuni strumenti per sbloccare crediti e riavviare i cantieri.

Posto che la ingente mole di successive modifiche alla disciplina dell’agevolazione, seppure volta alla semplificazione delle procedure, crea ulteriori necessità di interpretazione della normativa, resta diffusa l’opinione che le regole introdotte nella ulteriore direzione della semplificazione del meccanismo procedurale dell’agevolazione non siano ancora sufficienti.

Allo stato, tali interventi sembrano quanto meno aver riavviato il mercato della cessione dei crediti, che il sistema bancario e creditizio dovrà comunque sostenere con la necessaria fiducia alle imprese sane e virtuose, in modo da consentire una consistente e adeguata riqualificazione urbanistica del territorio, che è l’obiettivo madre delle misure di cui si discute.

 

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Superbonus 110: tra congelamento e prospettive di rilancio

Published On: 12 Ottobre 2022

Com’è noto, il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione fiscale delle spese sostenute per specifici interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o di riduzione del rischio sismico.

La detrazione è stata prevista per le spese documentate, e rimaste a carico del contribuente per una serie di interventi c.d. “trainanti” effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (con la possibilità di includervi ulteriori tipologie di interventi c.d.“trainati”, con la condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale).

Il meccanismo, nella sua previsione originaria e in buona sostanza, avrebbe voluto consentire al beneficiario di ottenere il rimborso dell’intera spesa realizzata per interventi di efficientamento energetico o antisismici, col recupero d’un ulteriore 10%, e con la ulteriore possibilità generalizzata di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante maturato nei confronti dello Stato ad un altro soggetto (imprese o istituti finanziari).

Il contrasto alle frodi

La norma, con riferimento al Superbonus – come altrettanto noto – è stata oggetto di numerosissimi provvedimenti, con lo scopo di apportare modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione, al fine anzitutto di individuare alcune misure di contrasto alle frodi.

La principale causa dei tormentati interventi sulla norma sono stati i disallineamenti di cassa tra le imprese e le criticità nella gestione del credito per le banche.

In effetti, gli interventi del legislatore, seppur mirati a impedire condotte fraudolente, hanno contribuito a determinare una grave stasi (o forse un “congelamento”) del mercato della circolazione dei crediti.

Per tale ragione, resta ferma l’aspettativa di ulteriori interventi (auspicabilmente di proroga dei tempi di scadenza dell’intervento del termine del 31 dicembre del 2022 per completare i lavori per le abitazioni unifamiliari e/o le ulteriori misure) volti a non vanificare gli impegni già assunti per completare  gli interventi in corso, laddove si rileva come il blocco della monetizzazione dei crediti abbia inciso gravemente sul settore, costringendo imprese e professionisti qualificati, a impegnare ingenti risorse economiche, e talvolta inducendo gli stessi fruitori diretti della detrazione ad anticipare risorse finanziarie alle imprese per recuperare lo stallo del mercato della cessione dei crediti nel tentativo di rispettare le scadenze per l’avanzamento dei lavori (arenandosi in una situazione di grave incertezza sull’esito dell’investimento).

I più recenti interventi

D’altro canto, alcuni interventi introdotti nel corso della appena trascorsa stagione estiva sulla norma dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020 appaiono quali utili contributi, seppure parziali, a sbloccare il meccanismo inceppato della circolazione dei crediti, e a far riattivare il mercato.

In tale direzione vanno lette le modifiche di cui all’articolo 14 del decreto legge numero 50 del 2022 – Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

In primo luogo,  la facoltà, da parte delle banche, di cedere il credito acquistato a favore di soggetti correntisti diversi dalle persone fisiche, possessori di partita IVA e piccole e medie imprese.

La modifica, superando il limite della cessione soltanto a favore di imprese di grandi dimensioni e di clienti professionali privati, vale così ad ampliare le possibilità di acquisto e circolazione dei contratti di cessione del credito di imposta.

Ulteriore modifica idonea a riattivare il mercato creditizio, può individuarsi nell’articolo 33-ter del decreto legge del 9 agosto 2022 numero 115, convertito con modifiche dalla legge numero 142 del 29 settembre 2022. La norma – introducendo all’articolo 14 del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2 – interviene a sua volta sul comma 6 del citato articolo 121 del decreto Rilancio per modificare la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.

Se è vero infatti che il recupero dell’importo eventualmente fruito in dichiarazione in modo illegittimo come detrazione, o della parte di credito ceduto e utilizzato dai cessionari in compensazione, sarà effettuato nei confronti dei soggetti beneficiari, titolari dell’agevolazione fiscale (ovvero beneficiari della detrazione d’imposta) il fornitore che applica lo sconto in fattura o il cessionario del credito può dover rispondere in solido della violazione in materia di bonus edilizi.

La disposizione tuttavia limita la responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio. È necessaria quindi una diligente verifica della possibilità che il credito spetti effettivamente (accertando ad esempio, che il committente dei lavori abbia quelle capacità reddituali e finanziarie che consentano il pagamento delle opere non incluse nello sconto in fattura, tramite l’acquisizione dei bonifici bancari o altra documentazione utile).

Su tale aspetto, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare numero 33/E dello scorso 6 ottobre 2022 chiarendo la portata della modifica normativa intervenuta, tramite la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, alla luce della normativa in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, e tramite il richiamo agli indici ravvisati nelle precedenti Circolari della stessa Agenzia delle Entrate.

In conclusione

Il quadro normativo aggiornato, seppure denso di molteplici e ulteriori complessità, rispetto al parziale aggiornamento che forniamo qui, sembra fornire alcuni strumenti per sbloccare crediti e riavviare i cantieri.

Posto che la ingente mole di successive modifiche alla disciplina dell’agevolazione, seppure volta alla semplificazione delle procedure, crea ulteriori necessità di interpretazione della normativa, resta diffusa l’opinione che le regole introdotte nella ulteriore direzione della semplificazione del meccanismo procedurale dell’agevolazione non siano ancora sufficienti.

Allo stato, tali interventi sembrano quanto meno aver riavviato il mercato della cessione dei crediti, che il sistema bancario e creditizio dovrà comunque sostenere con la necessaria fiducia alle imprese sane e virtuose, in modo da consentire una consistente e adeguata riqualificazione urbanistica del territorio, che è l’obiettivo madre delle misure di cui si discute.

 

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