Viabilità adeguata ad insediamenti commerciali di grandi dimensioni
Il Tribunale Amministrativo di Catania, con la sentenza del 27 agosto 2018 numero 1739, ha chiarito, conformemente ad altri precedenti giurisprudenziali sul punto, che la realizzazione di un insediamento commerciale di grandi dimensione presuppone necessariamente una viabilità adeguata all’insediamento medesimo, che tenga conto del constante flusso automobilistico e dell’esigenza di garantire un sufficiente numero di stalli a parcheggio.
Nel caso di specie il Tribunale Amministrativo catanese ha pertanto ritenuto illegittima la concessione edilizia rilasciata alla società controinteressata in assenza della preventiva e necessaria valutazione degli aspetti urbanistico-edilizi connessi alla viabilità e dunque dell’effettiva disponibilità di una rete viaria adeguata alle dimensioni del progetto.
A tal fine il Collegio non ha ritenuto rilevante la mera nota che la ditta ricorrente (titolare di altro insediamento commerciale limitrofo) aveva inviato alla controinteressata per confermarle la disponibilità ad utilizzare la propria viabilità, essendo invece in tutti questi casi richiesto il perfezionamento di un accordo formale, con apposito documento legale da produrre in sede di presentazione dell’istanza o, quanto meno, in sede di relativa istruttoria (in tal senso, ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, Sezione I, n. 302/2017).
Tale accordo formale, nella specie, non risulta che sia mai stato siglato.
Osserva, infatti, al riguardo, il Collegio che la circostanza di disporre di una viabilità adeguata alle dimensioni del progetto non attiene al mero rapporto civilistico intercorrente tra la società controinteressata e le società ricorrenti (rispetto al quale amministrazione comunale è del tutto estranea), ma bensì al conseguimento della concessione edilizia, essendo, a tal fine, rilascio presupposto indispensabile ed indefettibile.
La viabilità costituisce, infatti, un’opera di urbanizzazione che deve necessariamente essere presa in considerazione affinché un intervento edilizio possa essere assentito.
Sicché il difetto del possesso di un titolo reale relativo al diritto di passaggio veicolare attraverso la proprietà altrui costituirà elemento procedimentalmente ostativo, di per sé idoneo a legittimare il diniego del permesso di costruire (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3508/2011, in termini anche T.A.R. Trentino – Alto Adige, sezione I, n. 6/2012 nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4276/2007).