Programmazione e localizzazione di opere di interesse statale
Il Decreto Legislativo numero 36 del 31 marzo 2023 che ha approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici introduce – nella Parte Terza del Libro Primo – alcune disposizioni relative alla Programmazione, sia di lavori che di acquisti di beni e servizi.
In particolare, il testo legislativo di recente approvazione disciplina, all’articolo 37, la “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”, rinviando per la parte normativa di dettaglio all’Allegato I.5 al Codice (che fornisce le indicazioni relative agli schemi tipo, oltre che le condizioni che consentono di modificare la programmazione e infine le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività).
L’articolo 38 dell’attuale Codice dei Contratti introduce poi, nell’articolato del Codice che riguarda tale ambito, una disposizione che regola il procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale.
La norma ha un impatto rilevante in termini di novità, pur facendo il paio in via parziale con alcune analoghe previsioni contenute già nell’articolo 27 dell’allora vigente Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n.50/2016.
Si tratta invero di una norma di coordinamento e raccordo di disposizioni che hanno la loro fonte in diversi testi normativi. Le previsioni introdotte, in effetti, come sottolineato dalla Relazione allo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici del Consiglio di Stato del novembre del 2022, trova un antecedente più specifico nell’articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che ha previsto un apposito procedimento in Conferenza di Servizi, sia per gli interventi specificamente indicati nel suo Allegato 4 (si tratta di opere infrastrutturali ferroviarie e del sistema idrico) che per gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto a essi connesse.
In buona sostanza, l’articolo 38 prevede il ricorso generalizzato, semplificato e in via acceleratoria, alla Conferenza di Servizi per la localizzazione delle opere concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure per la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.
Per quanto concerne le norme sul governo del territorio interessate dalla disposizione, va evidenziata la norma di cui al comma 10 dell’articolo 38 appena citato, per il quale “…La determinazione conclusiva della conferenza di servizi …approva il progetto e perfeziona a ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici….”.
E che prosegue precisando altresì che “…L’intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all’esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera...”.
La norma ha dunque una sua spiccata autonomia e una rilevante portata anche per quanto concerne l’uso del territorio.
Il recepimento e coordinamento delle norme sulla localizzazione delle opere da parte del legislatore regionale siciliano
Tanto è vero che – per quanto riguarda lo specifico ambito siciliano – il legislatore intervenuto con la legge regionale numero 12 del 12 ottobre 2023 a recepire il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 tramite le modifiche apportate alla precedente legge regionale Sicilia numero 12 del 12.07.2011 – ha ritenuto di poter abrogare i commi da 2 a 34 dell’articolo 6 della legge regionale numero 12/2011, già riferita alla programmazione dei lavori pubblici e che prevedeva l’approvazione di progetti con effetto di variante urbanistica.
La norma attuale dell’articolo 6 della legge regionale Sicilia numero 12/2011 si limita infatti a prevedere che “…1. Per la programmazione di lavori, beni e servizi, sul territorio regionale si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 libro I parte III…”.
In definitiva, anche sul territorio regionale siciliano per la programmazione di lavori, beni e servizi, occorre riferirsi al Libro I parte III del Codice dei Contratti Pubblici di cui si è detto nelle premesse del presente contributo.
Con la conseguenza che anche nel territorio regionale siciliano, trova applicazione anche il procedimento in Conferenza di Servizi per la localizzazione e approvazione di progetti in variante di cui all’articolo 38 del nuovo Codice.