Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

Published On: 16 Dicembre 2024Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 novembre 2023) in materia di silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 380 del 2001 formatosi sulla richiesta di permesso di costruire da parte di un privato.

Il “fatto”

La ricorrente ha presentato al Comune territorialmente competente una istanza di permesso di costruire per la realizzazione di alcune strutture precarie e stagionali destinate alla somministrazione di prodotti tipici (prefabbricati per trasformazione e somministrazione di prodotti tipici; vasca Imhoff e pozzo assorbente per lo smaltimento dei liquami; forni prefabbricati con tettoia; scala metallica amovibile e cisterna interrata).

L’Amministrazione comunale, però, ha ritenuto di opporre preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/199 sul rilievo per cui il progetto da realizzare prevedeva una “nuova edificazione” (non consentita dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente).

La ricorrente, quindi, con apposita “memoria difensiva” trasmessa nel procedimento, ha evidenziato trattarsi di progetto conforme alle norme in materia “edilizia libera” (in cui rientrano le opere stagionali) e che, in ogni caso,  sull’istanza formulata si era formato il silenzio-assenso per tardività del citato preavviso.

Il Comune, ciononostante, ha provveduto a formalizzare il provvedimento di rigetto dell’istanza, che è stato successivamente impugnato davanti al T.A.R. Catania. E ciò, lamentandosi in sintesi che: a) sull’istanza si era formato il silenzio-assenso ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 380/2001; b) ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 16/2016, in ogni caso, le opere stagionali rimuovibili e precarie rientravano nell’edilizia libera; c) il Comune in passato, per opere analoghe, nella stessa zona e in altre aree vincolate, aveva già rilasciato permessi di costruire; d) l’Amministrazione aveva omesso di esaminare le osservazioni presentate, non riscontrando la richiesta di attestazione della maturazione del silenzio-assenso; e) il rigetto si basava su presunte carenze documentali che non erano state fatte oggetto di soccorso istruttorio.

Il “decisum

Il Collegio, con la pronuncia in rassegna, ha accolto il ricorso, ritenendo che si era in effetti formato il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire.

Ciò, richiamandosi ad “un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 10383 del 30 novembre 2023)”, per il quale “…il silenzio assenso è un principio generale posto a presidio della celerità dell’azione amministrativa, nonché della semplificazione e della certezza dei rapporti con i cittadini, principio che in ultima analisi risponde a quello di buon andamento previsto dall’art. 97 della Costituzione”.

Di poi, stante che la questione verte sul valore del silenzio, ha richiamato e condiviso quell’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746) secondo cui “anche ove l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio assenso”; e ciò è confermato anche dal Legislatore, il quale attraverso puntuali e univoci indici normativi” ha voluto sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo”.

Per tale aspetto, ha richiamato anche l’istituto della annullabilità d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, invero prevista anche “nel caso in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20”, con ciò presupponendo chela violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell’atto”.

Anche ad avviso del Collegio decidente, quindi, al fine di valorizzare la disposizione di cui al citato articolo 20 – quale “manifestazione della volontà della Amministrazione” – “è necessaria una sua applicazione che sia il più possibile scevra da ulteriori filtri applicativi” evitando in pratica una sua neutralizzazione; pertanto, non si tratta di valutare se la domanda del privato “in astratto sia assentibile in quanto in possesso di tutti i requisiti”, ma piuttosto se la stessa contenga “quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti”; col ché, in tali condizioni è l’Amministrazione che deve svolgere il procedimento nei tempi prefissati dalla legge pena la formazione del silenzio. Diversamente opinando, la mancata applicazione della disciplina sul silenzio in considerazione della frapposizione per tale via di un “filtro” – non legislativamente previsto – comporterebbe la neutralizzazione della forza della disposizione sul silenzio, posta a garanzia dei cittadini, e il conseguente spostamento in sede giurisdizionale della valutazione circa la congruità dell’istanza. Né – in una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco – l’amministrazione rimane priva di possibilità di agire stante il potere di annullamento d’ufficio a fronte del formarsi del silenzio a causa dell’inadempimento a provvedere nei termini (ex multis Cons. Stato, sez. IV, n. 8156/2023)”.

Ciò posto, nella fattispecie è risultato che, alla data della notifica del preavviso di rigetto, si era già formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art.20 del d.P.R. n. 380 del 2001 essendo trascorso il termine di cento giorni (sessanta per istruttoria e quaranta per la determinazione finale) per la conclusione del procedimento.

Il T.A.R. Catania, quindi, con la sentenza in rassegna, in ossequio alle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, in accoglimento del ricorso, ha annullato il provvedimento di diniego opposto dal Comune essendo intervenuto tardivamente.

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Published On: 16 Dicembre 2024

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 novembre 2023) in materia di silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 380 del 2001 formatosi sulla richiesta di permesso di costruire da parte di un privato.

Il “fatto”

La ricorrente ha presentato al Comune territorialmente competente una istanza di permesso di costruire per la realizzazione di alcune strutture precarie e stagionali destinate alla somministrazione di prodotti tipici (prefabbricati per trasformazione e somministrazione di prodotti tipici; vasca Imhoff e pozzo assorbente per lo smaltimento dei liquami; forni prefabbricati con tettoia; scala metallica amovibile e cisterna interrata).

L’Amministrazione comunale, però, ha ritenuto di opporre preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/199 sul rilievo per cui il progetto da realizzare prevedeva una “nuova edificazione” (non consentita dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente).

La ricorrente, quindi, con apposita “memoria difensiva” trasmessa nel procedimento, ha evidenziato trattarsi di progetto conforme alle norme in materia “edilizia libera” (in cui rientrano le opere stagionali) e che, in ogni caso,  sull’istanza formulata si era formato il silenzio-assenso per tardività del citato preavviso.

Il Comune, ciononostante, ha provveduto a formalizzare il provvedimento di rigetto dell’istanza, che è stato successivamente impugnato davanti al T.A.R. Catania. E ciò, lamentandosi in sintesi che: a) sull’istanza si era formato il silenzio-assenso ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 380/2001; b) ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 16/2016, in ogni caso, le opere stagionali rimuovibili e precarie rientravano nell’edilizia libera; c) il Comune in passato, per opere analoghe, nella stessa zona e in altre aree vincolate, aveva già rilasciato permessi di costruire; d) l’Amministrazione aveva omesso di esaminare le osservazioni presentate, non riscontrando la richiesta di attestazione della maturazione del silenzio-assenso; e) il rigetto si basava su presunte carenze documentali che non erano state fatte oggetto di soccorso istruttorio.

Il “decisum

Il Collegio, con la pronuncia in rassegna, ha accolto il ricorso, ritenendo che si era in effetti formato il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire.

Ciò, richiamandosi ad “un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 10383 del 30 novembre 2023)”, per il quale “…il silenzio assenso è un principio generale posto a presidio della celerità dell’azione amministrativa, nonché della semplificazione e della certezza dei rapporti con i cittadini, principio che in ultima analisi risponde a quello di buon andamento previsto dall’art. 97 della Costituzione”.

Di poi, stante che la questione verte sul valore del silenzio, ha richiamato e condiviso quell’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746) secondo cui “anche ove l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio assenso”; e ciò è confermato anche dal Legislatore, il quale attraverso puntuali e univoci indici normativi” ha voluto sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo”.

Per tale aspetto, ha richiamato anche l’istituto della annullabilità d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, invero prevista anche “nel caso in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20”, con ciò presupponendo chela violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell’atto”.

Anche ad avviso del Collegio decidente, quindi, al fine di valorizzare la disposizione di cui al citato articolo 20 – quale “manifestazione della volontà della Amministrazione” – “è necessaria una sua applicazione che sia il più possibile scevra da ulteriori filtri applicativi” evitando in pratica una sua neutralizzazione; pertanto, non si tratta di valutare se la domanda del privato “in astratto sia assentibile in quanto in possesso di tutti i requisiti”, ma piuttosto se la stessa contenga “quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti”; col ché, in tali condizioni è l’Amministrazione che deve svolgere il procedimento nei tempi prefissati dalla legge pena la formazione del silenzio. Diversamente opinando, la mancata applicazione della disciplina sul silenzio in considerazione della frapposizione per tale via di un “filtro” – non legislativamente previsto – comporterebbe la neutralizzazione della forza della disposizione sul silenzio, posta a garanzia dei cittadini, e il conseguente spostamento in sede giurisdizionale della valutazione circa la congruità dell’istanza. Né – in una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco – l’amministrazione rimane priva di possibilità di agire stante il potere di annullamento d’ufficio a fronte del formarsi del silenzio a causa dell’inadempimento a provvedere nei termini (ex multis Cons. Stato, sez. IV, n. 8156/2023)”.

Ciò posto, nella fattispecie è risultato che, alla data della notifica del preavviso di rigetto, si era già formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art.20 del d.P.R. n. 380 del 2001 essendo trascorso il termine di cento giorni (sessanta per istruttoria e quaranta per la determinazione finale) per la conclusione del procedimento.

Il T.A.R. Catania, quindi, con la sentenza in rassegna, in ossequio alle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, in accoglimento del ricorso, ha annullato il provvedimento di diniego opposto dal Comune essendo intervenuto tardivamente.

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