Quando a ballare è anche il locatore

La Corte di Cassazione con la sentenza del 15 giugno 2018, numero 15767, ha esaminato – sotto vari profili – la richiesta risarcitoria avanzata da un condomino per ottenere la cessazione del rumore causato da una discoteca.

La sentenza si segnala in quanto suggerisce quali possano essere le opzioni che si prospettano al proprietario / locatore, per essere tenuto indenne da eventuali richieste risarcitorie avanzate dai vicini infastiditi dal rumore.

La Suprema Corte, infatti -dopo aver passato in rassegna gli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi nel tempo -ha ritenuto che, come più di recente affermato in materia di immissioni intollerabili originate da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi (cfr. Cassazione, 28 maggio 2015, n. 11125).
Ad analoghe conclusioni, peraltro, la giurisprudenza è pervenuta leggendo la fattispecie in termini di art. 2051 c.c.: il proprietario di un immobile concesso in locazione non può essere chiamato a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni a terzi causati da macchinari utilizzati dal conduttore, quando non abbia avuto alcuna possibilità concreta di controllo sull’uso di essi, non potendo detta responsabilità sorgere per il solo fatto che il proprietario medesimo ometta di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi del caso al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi, giacchè essi costituirebbero atti inidonei ad incidere sul funzionamento della cosa dannosa (cfr. Cassazione, 1 aprile 2010, n. 8006).
 

Ultimi Articoli inseriti

Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore

29 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore

La Terza Sezione del Tar Sicilia di Catania, con la recentissima sentenza n. 1445 del 19 aprile 2024, ha reso un’interessante pronuncia in materia concorsuale, su una singolare fattispecie concreta inerente all’impossibilità per il candidato, [...]

Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

25 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 fa espresso rinvio alle [...]

Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

22 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3394, pubblicata il 15 aprile 2024, si è pronunciato – in riforma della pronuncia resa dal Tar – sulla possibilità o meno di valutare certificazioni di qualità [...]

About the Author: Mario Rocco Paoli

Condividi

Quando a ballare è anche il locatore

Published On: 2 Luglio 2018

La Corte di Cassazione con la sentenza del 15 giugno 2018, numero 15767, ha esaminato – sotto vari profili – la richiesta risarcitoria avanzata da un condomino per ottenere la cessazione del rumore causato da una discoteca.

La sentenza si segnala in quanto suggerisce quali possano essere le opzioni che si prospettano al proprietario / locatore, per essere tenuto indenne da eventuali richieste risarcitorie avanzate dai vicini infastiditi dal rumore.

La Suprema Corte, infatti -dopo aver passato in rassegna gli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi nel tempo -ha ritenuto che, come più di recente affermato in materia di immissioni intollerabili originate da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi (cfr. Cassazione, 28 maggio 2015, n. 11125).
Ad analoghe conclusioni, peraltro, la giurisprudenza è pervenuta leggendo la fattispecie in termini di art. 2051 c.c.: il proprietario di un immobile concesso in locazione non può essere chiamato a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni a terzi causati da macchinari utilizzati dal conduttore, quando non abbia avuto alcuna possibilità concreta di controllo sull’uso di essi, non potendo detta responsabilità sorgere per il solo fatto che il proprietario medesimo ometta di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi del caso al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi, giacchè essi costituirebbero atti inidonei ad incidere sul funzionamento della cosa dannosa (cfr. Cassazione, 1 aprile 2010, n. 8006).
 

About the Author: Mario Rocco Paoli