Perdita dei requisiti morali della consorziata designata

Published On: 10 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La perdita d’un requisito morale da parte della consorziata, designata per l’esecuzione dell’appalto da un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 25/6/1909 n. 422, non giustifica l’estromissione del consorzio dalla gara, legittimando la sua sostituzione.
In tal senso si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione n.6632 del 23 novembre 2018, ha rammentato come i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 422/1909, in base all’art. 4 di tale citata legge, sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte.
I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè suoi interna corporis.
Ciò significa”, continua il Collegio, “..che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, A. P., 20/5/2013, n. 14; Sez. V, 17/7/2017, n.3505)…” e che “..concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante..” (cfr. Consiglio di Stato, 2/1/2012, n. 12; Cons. Stato, Sez. VI, 29/4/2003, n. 2183).
Né, prosegue ancora il Collegio, “..la circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), .. è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione
La conclusione è quindi che la perdita dei requisiti morali da parte della consorziata esecutrice (nella specie si trattava della sua messa in liquidazione) “..comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente…”, né e tanto meno “…impatta col divieto di apportare modifiche soggettive del concorrente nella fase dell’evidenza pubblica…”.
 

Ultimi Articoli inseriti

Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore

29 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore

La Terza Sezione del Tar Sicilia di Catania, con la recentissima sentenza n. 1445 del 19 aprile 2024, ha reso un’interessante pronuncia in materia concorsuale, su una singolare fattispecie concreta inerente all’impossibilità per il candidato, [...]

Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

25 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 fa espresso rinvio alle [...]

Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

22 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3394, pubblicata il 15 aprile 2024, si è pronunciato – in riforma della pronuncia resa dal Tar – sulla possibilità o meno di valutare certificazioni di qualità [...]

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

Condividi

Perdita dei requisiti morali della consorziata designata

Published On: 10 Dicembre 2018

La perdita d’un requisito morale da parte della consorziata, designata per l’esecuzione dell’appalto da un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 25/6/1909 n. 422, non giustifica l’estromissione del consorzio dalla gara, legittimando la sua sostituzione.
In tal senso si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione n.6632 del 23 novembre 2018, ha rammentato come i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 422/1909, in base all’art. 4 di tale citata legge, sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte.
I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè suoi interna corporis.
Ciò significa”, continua il Collegio, “..che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, A. P., 20/5/2013, n. 14; Sez. V, 17/7/2017, n.3505)…” e che “..concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante..” (cfr. Consiglio di Stato, 2/1/2012, n. 12; Cons. Stato, Sez. VI, 29/4/2003, n. 2183).
Né, prosegue ancora il Collegio, “..la circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), .. è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione
La conclusione è quindi che la perdita dei requisiti morali da parte della consorziata esecutrice (nella specie si trattava della sua messa in liquidazione) “..comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente…”, né e tanto meno “…impatta col divieto di apportare modifiche soggettive del concorrente nella fase dell’evidenza pubblica…”.
 

About the Author: Valentina Magnano S. Lio