Canna fumaria e depositi di attrezzi: serve il permesso di costruire?

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 6 febbraio 2019 numero 902,  ha affermato che la realizzazione di “canne fumarie”, non di piccole dimensioni e che risultino evidenti rispetto alla sagoma dell’immobile, richiede il rilascio del permesso di costruire, rientrando nella categoria dei lavori di ristrutturazione edilizia. A tal fine ha richiamato il principio secondo cui il permesso di costruire occorre tutte le volte in cui venga in rilievo un intervento il quale, per dimensioni, altezza e conformazione, risulti incidere in modo significativo sul prospetto e sulla sagoma della costruzione. Al contrario, la mera sostituzione di una canna fumaria, con le stesse dimensioni e identica localizzazione rispetto alla precedente, va considerata come opera di semplice manutenzione straordinaria e pertanto non richiede il permesso  di costruire.
Con la medesima sentenza inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche la realizzazione di un deposito per attrezzi, richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Non rileva in senso contrario, la circostanza che si tratta di un’opera che su un piano civilistico può anche definirsi come pertinenza.
La qualifica di pertinenza urbanistica infatti, “..è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici “et similia”, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica“.
Inoltre, “..a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul “carico urbanistico” mediante la creazione di un nuovo volume“.
 
 

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Canna fumaria e depositi di attrezzi: serve il permesso di costruire?

Published On: 12 Febbraio 2019

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 6 febbraio 2019 numero 902,  ha affermato che la realizzazione di “canne fumarie”, non di piccole dimensioni e che risultino evidenti rispetto alla sagoma dell’immobile, richiede il rilascio del permesso di costruire, rientrando nella categoria dei lavori di ristrutturazione edilizia. A tal fine ha richiamato il principio secondo cui il permesso di costruire occorre tutte le volte in cui venga in rilievo un intervento il quale, per dimensioni, altezza e conformazione, risulti incidere in modo significativo sul prospetto e sulla sagoma della costruzione. Al contrario, la mera sostituzione di una canna fumaria, con le stesse dimensioni e identica localizzazione rispetto alla precedente, va considerata come opera di semplice manutenzione straordinaria e pertanto non richiede il permesso  di costruire.
Con la medesima sentenza inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche la realizzazione di un deposito per attrezzi, richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Non rileva in senso contrario, la circostanza che si tratta di un’opera che su un piano civilistico può anche definirsi come pertinenza.
La qualifica di pertinenza urbanistica infatti, “..è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici “et similia”, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica“.
Inoltre, “..a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul “carico urbanistico” mediante la creazione di un nuovo volume“.
 
 

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