Mancata dichiarazione dei costi della manodopera nel project financing

Published On: 8 Aprile 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Partenariato Pubblico-Privato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania – Sez. II, con la sentenza breve n. 727 del 5 aprile 2019, decidendo sul ricorso proposto dalla società promotrice che non si era poi aggiudicata la gara indetta dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione in project financing (avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione comunale), ha ritenuto l’impugnativa fondata, laddove censurava l’offerta economica dell’aggiudicataria per la mancata dichiarazione relativa all’ammontare dei costi della manodopera (prescritta, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara, oltre che dall’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/16).

A tal fine, il Tribunale ha ritenuto di richiamare una recente decisione del T.A.R. Campania, nella quale si è affermato che “…i costi della manodopera costituiscono una componente fondamentale dell’offerta economica, la cui essenzialità è spiegata dalla stessa norma con la necessità di consentire alla stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, di accertare se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 (T.A.R. Lazio, Latina, n. 86/2018). Va anche rilevato che l’omessa indicazione dei costi della manodopera non lede solo interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma si pone di per sé in contrasto con i doveri di salvaguardia dei diritti dei lavoratori cui presiedono le previsioni di legge che impongono di approntare misure e risorse congrue per garantire loro una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro espletato ex art. 36 della Costituzione. Oltre a contravvenire all’espresso obbligo di legge, detta omissione introduce un elemento di incertezza nel prezzo offerto non consentendo alla stazione appaltante di accertare la serietà della proposta (in comparazione a tutte le altre) e di verificare la compatibilità della stessa con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 4384/2017)…” (così, TAR Campania, decisione numero 214/2019 del 15/01/2019).

Infine il Tribunale ha precisato come “…a fronte del chiaro disposto di cui all’art. 95, comma 10, del codice, il quale stabilisce in modo espresso che i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dei lavoratori costituiscono elementi costitutivi dell’offerta economica ed onera i concorrenti dell’indicazione di detti costi, e considerata, altresì, la tassativa disposizione del disciplinare della gara in questione, non può invocarsi l’art. 83, comma 9 del codice, il quale stabilisce che il soccorso istruttorio è escluso per le carenze dichiarative relative “all’offerta economica e all’offerta tecnica”…”.

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Mancata dichiarazione dei costi della manodopera nel project financing

Published On: 8 Aprile 2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania – Sez. II, con la sentenza breve n. 727 del 5 aprile 2019, decidendo sul ricorso proposto dalla società promotrice che non si era poi aggiudicata la gara indetta dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione in project financing (avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione comunale), ha ritenuto l’impugnativa fondata, laddove censurava l’offerta economica dell’aggiudicataria per la mancata dichiarazione relativa all’ammontare dei costi della manodopera (prescritta, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara, oltre che dall’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/16).

A tal fine, il Tribunale ha ritenuto di richiamare una recente decisione del T.A.R. Campania, nella quale si è affermato che “…i costi della manodopera costituiscono una componente fondamentale dell’offerta economica, la cui essenzialità è spiegata dalla stessa norma con la necessità di consentire alla stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, di accertare se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 (T.A.R. Lazio, Latina, n. 86/2018). Va anche rilevato che l’omessa indicazione dei costi della manodopera non lede solo interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma si pone di per sé in contrasto con i doveri di salvaguardia dei diritti dei lavoratori cui presiedono le previsioni di legge che impongono di approntare misure e risorse congrue per garantire loro una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro espletato ex art. 36 della Costituzione. Oltre a contravvenire all’espresso obbligo di legge, detta omissione introduce un elemento di incertezza nel prezzo offerto non consentendo alla stazione appaltante di accertare la serietà della proposta (in comparazione a tutte le altre) e di verificare la compatibilità della stessa con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 4384/2017)…” (così, TAR Campania, decisione numero 214/2019 del 15/01/2019).

Infine il Tribunale ha precisato come “…a fronte del chiaro disposto di cui all’art. 95, comma 10, del codice, il quale stabilisce in modo espresso che i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dei lavoratori costituiscono elementi costitutivi dell’offerta economica ed onera i concorrenti dell’indicazione di detti costi, e considerata, altresì, la tassativa disposizione del disciplinare della gara in questione, non può invocarsi l’art. 83, comma 9 del codice, il quale stabilisce che il soccorso istruttorio è escluso per le carenze dichiarative relative “all’offerta economica e all’offerta tecnica”…”.

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