Omessa indicazione separata dei costi della manodopera

Published On: 14 Maggio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La recentissima pronunzia della Corte di Giustizia del 2 maggio 2019 in causa C-309/18 non è bastata a “placare” la querelle che agita la giurisprudenza amministrativa italiana in ordine alla possibilità o meno di attivare il soccorso istruttorio nel caso in cui il concorrente non abbia specificatamente indicato in offerta il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 6 maggio 2019 n. 370, ha infatti ritenuto di disporre la sospensione impropria del giudizio chiamato per la decisione innanzi a sè, vertente sulla medesima tematica, ritenendo di dover attendere l’ulteriore pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia sulla remissione disposta – a seguito delle ordinanze del CGA n. 772 e n. 773 del 2019 – dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3 del 29 gennaio 2019, in ordine al seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nelle ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione”.
E ciò, precisandosi che “… pur avendo recentemente la Corte di giustizia reso statuizioni di indubbio interesse sistematico sulla questione controversa (in tal senso la sentenza 2 maggio 2019 in causa C-309/18 su ordinanza di rimessione del T.A.R. del Lazio), nondimeno il Collegio ritiene che tale decisione non adduca elementi determinanti ai fini del decidere..”.
 

Ultimi Articoli inseriti

Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore

29 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore

La Terza Sezione del Tar Sicilia di Catania, con la recentissima sentenza n. 1445 del 19 aprile 2024, ha reso un’interessante pronuncia in materia concorsuale, su una singolare fattispecie concreta inerente all’impossibilità per il candidato, [...]

Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

25 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 fa espresso rinvio alle [...]

Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

22 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3394, pubblicata il 15 aprile 2024, si è pronunciato – in riforma della pronuncia resa dal Tar – sulla possibilità o meno di valutare certificazioni di qualità [...]

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

Condividi

Omessa indicazione separata dei costi della manodopera

Published On: 14 Maggio 2019

La recentissima pronunzia della Corte di Giustizia del 2 maggio 2019 in causa C-309/18 non è bastata a “placare” la querelle che agita la giurisprudenza amministrativa italiana in ordine alla possibilità o meno di attivare il soccorso istruttorio nel caso in cui il concorrente non abbia specificatamente indicato in offerta il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 6 maggio 2019 n. 370, ha infatti ritenuto di disporre la sospensione impropria del giudizio chiamato per la decisione innanzi a sè, vertente sulla medesima tematica, ritenendo di dover attendere l’ulteriore pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia sulla remissione disposta – a seguito delle ordinanze del CGA n. 772 e n. 773 del 2019 – dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3 del 29 gennaio 2019, in ordine al seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nelle ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione”.
E ciò, precisandosi che “… pur avendo recentemente la Corte di giustizia reso statuizioni di indubbio interesse sistematico sulla questione controversa (in tal senso la sentenza 2 maggio 2019 in causa C-309/18 su ordinanza di rimessione del T.A.R. del Lazio), nondimeno il Collegio ritiene che tale decisione non adduca elementi determinanti ai fini del decidere..”.
 

About the Author: Valentina Magnano S. Lio