Accesso documentale agli atti esecutivi del contratto d'appalto aggiudicato

Published On: 12 Giugno 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Il TAR Lombardia di Milano, con decisione del 7 giugno 2019 n.1303, ha ritenuto ammissibile l’istanza di accesso documentale presentata ai sensi della legge 241/1990 dall’operatore secondo classificato in una procedura di evidenza pubblica, relativa all’ostensione degli atti esecutivi del contratto aggiudicato a terzi in forza della medesima procedura (e per l’effetto illegittimo il diniego che era stato opposto all’operatore dall’Amministrazione). 

Il secondo classificato, infatti, vanta un interesse di certo qualificato, specifico e differenziato alla ostensione della suddetta documentazione (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, sentenza n. 1905/2018), anche in considerazione della possibilità di compulsare l’Amministrazione – in ipotesi di inadempimento da parte dell’aggiudicataria, per come avvenuto nella specie – all’attivazione dei rimedi risolutori, “…così da giungere, tramite lo scorrimento della graduatoria, al conseguimento del bene della vita….”.

Sicchè, osserva il TAR milanese è “..proprio in virtù della partecipazione alla procedura di gara e della posizione conseguita all’esito della stessa..”, che l’operatore secondo classificato e poi ricorrente dinanzi al Giudice Amministrativo, “.. vanta un interesse serio, effettivo, autonomo, non emulativo, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’ostensione (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 4452/2015)…”.

D’altro canto, osserva ancora il TAR milanese, “…in sede di giudizio sull’accesso il Giudice non deve verificare la fondatezza della posizione giuridica soggettiva alla cui cura è finalizzato la denegata istanza di ostensione, ma deve limitarsi ad appurare che questa non sia manifestamente pretestuosa o del tutto scollegata ai documenti richiesti (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II^, sentenza n. 11120/2015): condizioni queste che indubbiamente ricorrono nel caso di specie…”.

Sotto altro versante, il Collegio ha peraltro notato come la ricorrente avesse anche ben delimitato la sua domanda (“..chiedendo espressamente due documenti, individuati tramite il contenuto e il riferimento al rapporto negoziale cui accedono, e la cui esistenza è certa in considerazione del contenuto della legge di gara che ha scelto il concessionario..”).

Sicché, neanche poteva ritenersi – ad avviso del Collegio – che l’istanza di accesso in esame mirasse a un “controllo generalizzato dell’azione dell’Ente richiesto, essendo pacifico di contro che “..l’intento di svolgere un controllo generalizzato sull’azione della Amministrazione si manifesta in istanze di accesso a una pluralità di documenti, magari nemmeno ben identificati e di cui non è certa l’esistenza, privi di un evidente nesso di strumentalità rispetto alla posizione giuridica soggettiva di chi ha proposto la domanda stessa (cfr., T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza n. 675/2018; T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 63/2019)…”.

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Accesso documentale agli atti esecutivi del contratto d'appalto aggiudicato

Published On: 12 Giugno 2019

Il TAR Lombardia di Milano, con decisione del 7 giugno 2019 n.1303, ha ritenuto ammissibile l’istanza di accesso documentale presentata ai sensi della legge 241/1990 dall’operatore secondo classificato in una procedura di evidenza pubblica, relativa all’ostensione degli atti esecutivi del contratto aggiudicato a terzi in forza della medesima procedura (e per l’effetto illegittimo il diniego che era stato opposto all’operatore dall’Amministrazione). 

Il secondo classificato, infatti, vanta un interesse di certo qualificato, specifico e differenziato alla ostensione della suddetta documentazione (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, sentenza n. 1905/2018), anche in considerazione della possibilità di compulsare l’Amministrazione – in ipotesi di inadempimento da parte dell’aggiudicataria, per come avvenuto nella specie – all’attivazione dei rimedi risolutori, “…così da giungere, tramite lo scorrimento della graduatoria, al conseguimento del bene della vita….”.

Sicchè, osserva il TAR milanese è “..proprio in virtù della partecipazione alla procedura di gara e della posizione conseguita all’esito della stessa..”, che l’operatore secondo classificato e poi ricorrente dinanzi al Giudice Amministrativo, “.. vanta un interesse serio, effettivo, autonomo, non emulativo, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’ostensione (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 4452/2015)…”.

D’altro canto, osserva ancora il TAR milanese, “…in sede di giudizio sull’accesso il Giudice non deve verificare la fondatezza della posizione giuridica soggettiva alla cui cura è finalizzato la denegata istanza di ostensione, ma deve limitarsi ad appurare che questa non sia manifestamente pretestuosa o del tutto scollegata ai documenti richiesti (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II^, sentenza n. 11120/2015): condizioni queste che indubbiamente ricorrono nel caso di specie…”.

Sotto altro versante, il Collegio ha peraltro notato come la ricorrente avesse anche ben delimitato la sua domanda (“..chiedendo espressamente due documenti, individuati tramite il contenuto e il riferimento al rapporto negoziale cui accedono, e la cui esistenza è certa in considerazione del contenuto della legge di gara che ha scelto il concessionario..”).

Sicché, neanche poteva ritenersi – ad avviso del Collegio – che l’istanza di accesso in esame mirasse a un “controllo generalizzato dell’azione dell’Ente richiesto, essendo pacifico di contro che “..l’intento di svolgere un controllo generalizzato sull’azione della Amministrazione si manifesta in istanze di accesso a una pluralità di documenti, magari nemmeno ben identificati e di cui non è certa l’esistenza, privi di un evidente nesso di strumentalità rispetto alla posizione giuridica soggettiva di chi ha proposto la domanda stessa (cfr., T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza n. 675/2018; T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 63/2019)…”.

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