Il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR nelle Pubbliche Amministrazioni

Prosegue a ritmo serrato l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’approvazione dei provvedimenti volti a delineare un primo assetto normativo tale da consentire – insieme ad obiettivi e progetti per realizzarli – quell’essenziale rafforzamento della capacità amministrativa per raggiungere i traguardi obbligati, senza i quali – come già detto nel precedente contributo sul nostro sito – verrebbero meno le risorse economiche preventivate.   

Ci soffermiamo sul decreto legge numero 80 del 9 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 136 del 9 giugno 2021.  

Il provvedimento più recente segue il già approvato decreto legge 31 maggio 2021 , n. 77 sulla Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, volto anch’esso a consentire un’efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi i tutti i settori incisi dalle previsioni del Piano (sul quale si è già detto qui). 

A sorreggere l’impalcatura del PNRR – oltre a governance e semplificazioni – sono dunque messe in campo anche le risorse umane.  

Il c.d. “Decreto Reclutamento” persegue il primo obiettivo di definire percorsi rapidi ma non meno trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari all’attuazione del Piano.  

Ulteriore obiettivo del reclutamento è quello di realizzare le due riforme trasversali previste dal Pnrr, la Riforma della Pubblica amministrazione e la Riforma della Giustizia, rafforzando personale e competenze degli Uffici preposti alle riforme. 

Merito, trasparenza, opportunità, valutazione e monitoraggio.  

Questi i criteri che delineano il percorso di reclutamento. 

Il testo di 19 articoli, comprende un Titolo I, intitolato al Rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni.  

Il Capo I definisce le Modalità speciali per il reclutamento, e il Capo II prevede le Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ossia le assunzioni a completamento della governance del Piano. 

L’articolo 1 chiarisce quindi che – oltre le assunzioni di personale già previsto nel Piano – le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, e ciò nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. 

Il reclutamento in tali casi è in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e alla dotazione organica. E, sempre in tali ipotesi, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione possono coprire un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. 

In ogni caso, il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. 

Quanto alle modalità di selezione, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede per le figure ad elevata specializzazione tecnica la sola valutazione dei titoli con una prova scritta digitale.  

In particolare, l’articolo 1 prevede l’istituzione di due distinti elenchi – attraverso l’istituzione – da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica- di un Portale del reclutamento, al quale possono iscriversi: 

  1. professionisti ed esperti – iscritti agli albi professionali – per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  1. personale in possesso di un’alta specializzazione, ovvero dottori di ricerca e persone con esperienze documentate di lavoro subordinato almeno biennali in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.  

L’iscrizione consente l’assunzione diretta da parte delle amministrazioni che hanno l’esigenza di personale, sulla base della graduatoria e senza ulteriori selezioni.  

L’articolo 2 comprende alcune misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione, potenziando i canali di accesso. Si tratta dell’attivazione – tramite un apposito Fondo – di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. 

L’articolo 3, prevede invece le agognate Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito, con modifiche che intervengono su principi e procedure del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

Si tratta di interventi di carattere strutturale, nell’ambito della riforma della PA prevista nel Piano, che riguardano la mobilità verticale, la mobilità orizzontale e la valorizzazione economica. 

Il Decreto contiene poi alcune previsioni specifiche per quanto attiene alle rinnovate funzioni dell’Associazione FORMEZ PA e per il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione.  

Il decreto prevede inoltre l’introduzione di interessanti strumenti mediante i quali le pubbliche amministrazioni possano assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, migliorando la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedendo alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Ciò con l’adozione – entro il 31 dicembre 2021 – del Piano integrato di attività e organizzazione: si tratta di un documento di programmazione unico che accorpa, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell’anticorruzione.  

Gli articoli da 7 a 9 dettagliano quindi le specifiche assunzioni a supporto del sistema di governance del PNRR.  

L’ articolo 10 le assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale.  

Il Capo II, negli articoli da 11 a 19 prevede invece le assunzioni legate alle missioni del Piano relative alla Giustizia, ordinaria e amministrativa.  

Per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il Processo, il Ministero della giustizia è previsto l’avvio di procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. 

La Giustizia amministrativa è invece autorizzata dalle disposizioni del decreto ed in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’Ufficio per il processo. 

I profili professionali nonché i requisiti di accesso al profilo del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della Giustizia, presso la Giustizia Amministrativa sono indicati nelle relative disposizioni degli articoli citati, nonché negli allegati al Decreto.  

Le disposizioni del decreto precisano poi che il servizio prestato con merito e debitamente attestato è finalizzato all’accesso a concorsi di magistratura essendo altresì equipollente al tirocinio professionale nelle professioni legali, potendo essere fonte anche di punteggio aggiuntivo per le successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia.  

Specifiche disposizioni sono previste inoltre per garantire la necessaria speditezza del reclutamento in via straordinaria e con specifiche e snelle modalità concorsuali.

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Il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR nelle Pubbliche Amministrazioni

Published On: 21 Giugno 2021

Prosegue a ritmo serrato l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’approvazione dei provvedimenti volti a delineare un primo assetto normativo tale da consentire – insieme ad obiettivi e progetti per realizzarli – quell’essenziale rafforzamento della capacità amministrativa per raggiungere i traguardi obbligati, senza i quali – come già detto nel precedente contributo sul nostro sito – verrebbero meno le risorse economiche preventivate.   

Ci soffermiamo sul decreto legge numero 80 del 9 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 136 del 9 giugno 2021.  

Il provvedimento più recente segue il già approvato decreto legge 31 maggio 2021 , n. 77 sulla Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, volto anch’esso a consentire un’efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi i tutti i settori incisi dalle previsioni del Piano (sul quale si è già detto qui). 

A sorreggere l’impalcatura del PNRR – oltre a governance e semplificazioni – sono dunque messe in campo anche le risorse umane.  

Il c.d. “Decreto Reclutamento” persegue il primo obiettivo di definire percorsi rapidi ma non meno trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari all’attuazione del Piano.  

Ulteriore obiettivo del reclutamento è quello di realizzare le due riforme trasversali previste dal Pnrr, la Riforma della Pubblica amministrazione e la Riforma della Giustizia, rafforzando personale e competenze degli Uffici preposti alle riforme. 

Merito, trasparenza, opportunità, valutazione e monitoraggio.  

Questi i criteri che delineano il percorso di reclutamento. 

Il testo di 19 articoli, comprende un Titolo I, intitolato al Rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni.  

Il Capo I definisce le Modalità speciali per il reclutamento, e il Capo II prevede le Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ossia le assunzioni a completamento della governance del Piano. 

L’articolo 1 chiarisce quindi che – oltre le assunzioni di personale già previsto nel Piano – le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, e ciò nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. 

Il reclutamento in tali casi è in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e alla dotazione organica. E, sempre in tali ipotesi, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione possono coprire un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. 

In ogni caso, il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. 

Quanto alle modalità di selezione, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede per le figure ad elevata specializzazione tecnica la sola valutazione dei titoli con una prova scritta digitale.  

In particolare, l’articolo 1 prevede l’istituzione di due distinti elenchi – attraverso l’istituzione – da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica- di un Portale del reclutamento, al quale possono iscriversi: 

  1. professionisti ed esperti – iscritti agli albi professionali – per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  1. personale in possesso di un’alta specializzazione, ovvero dottori di ricerca e persone con esperienze documentate di lavoro subordinato almeno biennali in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.  

L’iscrizione consente l’assunzione diretta da parte delle amministrazioni che hanno l’esigenza di personale, sulla base della graduatoria e senza ulteriori selezioni.  

L’articolo 2 comprende alcune misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione, potenziando i canali di accesso. Si tratta dell’attivazione – tramite un apposito Fondo – di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. 

L’articolo 3, prevede invece le agognate Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito, con modifiche che intervengono su principi e procedure del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

Si tratta di interventi di carattere strutturale, nell’ambito della riforma della PA prevista nel Piano, che riguardano la mobilità verticale, la mobilità orizzontale e la valorizzazione economica. 

Il Decreto contiene poi alcune previsioni specifiche per quanto attiene alle rinnovate funzioni dell’Associazione FORMEZ PA e per il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione.  

Il decreto prevede inoltre l’introduzione di interessanti strumenti mediante i quali le pubbliche amministrazioni possano assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, migliorando la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedendo alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Ciò con l’adozione – entro il 31 dicembre 2021 – del Piano integrato di attività e organizzazione: si tratta di un documento di programmazione unico che accorpa, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell’anticorruzione.  

Gli articoli da 7 a 9 dettagliano quindi le specifiche assunzioni a supporto del sistema di governance del PNRR.  

L’ articolo 10 le assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale.  

Il Capo II, negli articoli da 11 a 19 prevede invece le assunzioni legate alle missioni del Piano relative alla Giustizia, ordinaria e amministrativa.  

Per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il Processo, il Ministero della giustizia è previsto l’avvio di procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. 

La Giustizia amministrativa è invece autorizzata dalle disposizioni del decreto ed in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’Ufficio per il processo. 

I profili professionali nonché i requisiti di accesso al profilo del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della Giustizia, presso la Giustizia Amministrativa sono indicati nelle relative disposizioni degli articoli citati, nonché negli allegati al Decreto.  

Le disposizioni del decreto precisano poi che il servizio prestato con merito e debitamente attestato è finalizzato all’accesso a concorsi di magistratura essendo altresì equipollente al tirocinio professionale nelle professioni legali, potendo essere fonte anche di punteggio aggiuntivo per le successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia.  

Specifiche disposizioni sono previste inoltre per garantire la necessaria speditezza del reclutamento in via straordinaria e con specifiche e snelle modalità concorsuali.

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