Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

Published On: 25 Aprile 2024Categories: Diritto tributario

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, ma ha previsto specifiche modifiche.

Infatti, il comma 1, lett. a), dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio [delle imposte]”, e la lett. b-bis) dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 prevede che: “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

In materia di riscossione delle imposte sul reddito, relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.

L’invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.

Si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Campobasso con la sentenza n. 418/2023 ha ritenuto che siano adempimenti necessari per il perfezionamento del procedimento di notifica non solo la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma anche la prova della sua ricezione.

Nel caso di specie, in merito all’eccezione di inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento (sottesa all’intimazione di pagamento impugnata) in quanto soltanto l’avviso di ricevimento della stessa – prodotto in giudizio dall’Agenzia delle Entrate Riscossione – risultava sottoscritto da un familiare convivente, la Corte di Giustizia Tributaria ha affermato che: “la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso e ha ritenuto necessario l’onere di dimostrare in giudizio il perfezionamento della notifica fornendo la prova non solo dell’avvenuta spedizione, ma anche della ricezione della raccomandata informativa.

La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso che nel caso, come quello in esame, in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità della cartella di pagamento per inesistenza giuridica della notifica. Di conseguenza, va dichiarata la nullità dell’impugnata intimazione di pagamento, per omessa notifica dell’atto presupposto indefettibile”.

Si rileva che di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente.

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About the Author: Avv. Chiara Lacarrubba

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Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

Published On: 25 Aprile 2024

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, ma ha previsto specifiche modifiche.

Infatti, il comma 1, lett. a), dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio [delle imposte]”, e la lett. b-bis) dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 prevede che: “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

In materia di riscossione delle imposte sul reddito, relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.

L’invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.

Si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Campobasso con la sentenza n. 418/2023 ha ritenuto che siano adempimenti necessari per il perfezionamento del procedimento di notifica non solo la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma anche la prova della sua ricezione.

Nel caso di specie, in merito all’eccezione di inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento (sottesa all’intimazione di pagamento impugnata) in quanto soltanto l’avviso di ricevimento della stessa – prodotto in giudizio dall’Agenzia delle Entrate Riscossione – risultava sottoscritto da un familiare convivente, la Corte di Giustizia Tributaria ha affermato che: “la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso e ha ritenuto necessario l’onere di dimostrare in giudizio il perfezionamento della notifica fornendo la prova non solo dell’avvenuta spedizione, ma anche della ricezione della raccomandata informativa.

La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso che nel caso, come quello in esame, in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità della cartella di pagamento per inesistenza giuridica della notifica. Di conseguenza, va dichiarata la nullità dell’impugnata intimazione di pagamento, per omessa notifica dell’atto presupposto indefettibile”.

Si rileva che di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente.

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