Abusi edilizi in area vincolata
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza del 27 settembre 2018 numero 9590 – resa in una controversia afferente l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione avente ad oggetto la realizzazione di una unità immobiliare in area vincolata e in assenza di titolo edilizio – dopo avere premesso che in linea di principio l’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, ha fornito importanti chiarimenti sugli interventi sanabili (e non), realizzati in aree vincolate.
Il Collegio, invero, nel confermare l’orientamento giurisprudenziale dominante – secondo cui l’art. 32, comma 26, lettera a), della legge n. 326 del 2003, distinguendo le varie tipologie di illecito di cui all’allegato 1, ammette, in area vincolata, la sanatoria delle sole opere di: restauro e risanamento conservativo; manutenzione straordinaria; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (ovvero “le tipologie di illecito di cui all’allegato 1 numeri 4, 5 e 6″, tipologia 4 e 5) – ha escluso la sanabilità di interventi ulteriori.
E ciò in quanto il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in area vincolata è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Non saranno al contrario suscettibili di sanatoria – come accaduto nel caso esaminato dalla decisione in rassegna- le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato 1 dell’art. 32, comma 26, lettera a), legge n. 326 del 2003, realizzate in area vincolata (ovvero opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio).
E ciò, a nulla rilevando, peraltro, che l’area sia sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa e che gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Nel caso di specie, le opere oggetto di demolizione realizzate dal ricorrente su area vincolata, unitariamente alle relative rifiniture e opere di completamento, erano pacificamente qualificabili come opere di nuova costruzione, sicché occorreva dar rilievo alla prioritaria tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 9 della Costituzione (con conseguente legittimità dei provvedimenti demolitori gravati).