Abusi edilizi su parti esterne di un immobile

Published On: 11 Ottobre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tar Lombardia di Milano, con la sentenza del 6 settembre 2018 numero 2049, resa in materia di abusi edilizi – dopo avere richiamato l’autorevole precedente dell’Adunanza Plenaria secondo cui l’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo mai assistito da alcun titolo, sia pure tardiva, non richiede alcuna motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, trattandosi di atto vincolato (Adunanza Plenaria sentenza numero 9/2017) – si è espresso su una vicenda afferente la realizzazione di alcuni interventi realizzati nelle parti esterne di un immobile (nella specie balcone e giardino).
Il Collegio ha in primo luogo osservato, per quanto attiene all’intervento di ampliamento del balcone, e contrariamente a quanto sostenuto col ricorso introduttivo, che tale attività non rientra tra quelle di ripristino o rinnovamento di elementi dell’edificio ai sensi articolo 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (che afferisce ai soli lavori necessari per “rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici…”), qualora l’incremento sia di non lieve entità in rapporto alle dimensioni del balcone originariamente progettate e determini (come avvenuto nel caso in esame) la formazione di un’ulteriore superficie utile non residenziale all’esterno del fabbricato ed una modifica del prospetto dell’edificio.
Il Collegio inoltre, quanto ai lavori eseguiti sul preesistente giardino, ha rilevato che la pavimentazione delle parti esterne di un immobile necessita di apposto titolo edilizio, essendo in sua assenza abusiva, qualora la pavimentazione medesima : a) sia idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato; b) riduca la superficie filtrante, incidendo sul regime del deflusso delle acque dal terreno; c) sia percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell’inserimento delle opere nel contesto urbano; d) determini la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria.
Tali interventi sulle parti esterne, al contrario, ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, saranno realizzabili in regime di edilizia libera, sempre che presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all’edificio cui accedono.
Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio.
Nel caso di specie, invece, la pavimentazione esterna realizzata da parte ricorrente non poteva ritenersi di modesta entità, consistendo, nella copertura con pavimento di una porzione di suolo libero di circa 35 metri quadrati e lasciando libera solo una striscia di terreno inedificato sul perimetro della proprietà.
E tale superficie, oltre a essere di per sé non trascurabile, risultava evidentemente rilevante anche in rapporto all’unità immobiliare interessata, sicché richiedeva il rilascio di apposita concessione edilizia.

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Abusi edilizi su parti esterne di un immobile

Published On: 11 Ottobre 2018

Il Tar Lombardia di Milano, con la sentenza del 6 settembre 2018 numero 2049, resa in materia di abusi edilizi – dopo avere richiamato l’autorevole precedente dell’Adunanza Plenaria secondo cui l’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo mai assistito da alcun titolo, sia pure tardiva, non richiede alcuna motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, trattandosi di atto vincolato (Adunanza Plenaria sentenza numero 9/2017) – si è espresso su una vicenda afferente la realizzazione di alcuni interventi realizzati nelle parti esterne di un immobile (nella specie balcone e giardino).
Il Collegio ha in primo luogo osservato, per quanto attiene all’intervento di ampliamento del balcone, e contrariamente a quanto sostenuto col ricorso introduttivo, che tale attività non rientra tra quelle di ripristino o rinnovamento di elementi dell’edificio ai sensi articolo 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (che afferisce ai soli lavori necessari per “rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici…”), qualora l’incremento sia di non lieve entità in rapporto alle dimensioni del balcone originariamente progettate e determini (come avvenuto nel caso in esame) la formazione di un’ulteriore superficie utile non residenziale all’esterno del fabbricato ed una modifica del prospetto dell’edificio.
Il Collegio inoltre, quanto ai lavori eseguiti sul preesistente giardino, ha rilevato che la pavimentazione delle parti esterne di un immobile necessita di apposto titolo edilizio, essendo in sua assenza abusiva, qualora la pavimentazione medesima : a) sia idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato; b) riduca la superficie filtrante, incidendo sul regime del deflusso delle acque dal terreno; c) sia percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell’inserimento delle opere nel contesto urbano; d) determini la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria.
Tali interventi sulle parti esterne, al contrario, ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, saranno realizzabili in regime di edilizia libera, sempre che presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all’edificio cui accedono.
Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio.
Nel caso di specie, invece, la pavimentazione esterna realizzata da parte ricorrente non poteva ritenersi di modesta entità, consistendo, nella copertura con pavimento di una porzione di suolo libero di circa 35 metri quadrati e lasciando libera solo una striscia di terreno inedificato sul perimetro della proprietà.
E tale superficie, oltre a essere di per sé non trascurabile, risultava evidentemente rilevante anche in rapporto all’unità immobiliare interessata, sicché richiedeva il rilascio di apposita concessione edilizia.

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