Accesso agli atti da parte del proprietario confinante
Il Tribunale Amministrativo della Calabria con sentenza del 20 marzo 2019 numero 614 ha chiarito – in continuità con altre pronunce rese in tal senso – che il proprietario confinante è sicuramente titolare di un interesse qualificato ai sensi della legge 241/1990 all’accesso agli atti degli atti con cui il comune ha autorizzato la realizzazione di alcuni lavori su strada pubblica, onde apprestare adeguata tutela ai propri interessi dominicali.
Nella specie è accaduto che il proprietario di un immobile limitrofo a quello della ricorrente stesse realizzando un marciapiede su strada pubblica, previo rilascio dell’apposito titolo abilitativo.
Tale intervento, nella ricostruzione offerta dalla ricorrente, ostacolava il deflusso delle acque meteoriche, determinandone il ristagno, con conseguenti danni al muro perimetrale dell’immobile di sua proprietà.
Da qui la presentazione di apposita istanza di accesso agli atti, rimasta tuttavia inevasa.
Il Tribunale adito, con la decisione in rassegna, ha accolto ricorso, richiamandosi a precedente del Tribunale Amministrativo di Catanzaro il quale, con la sentenza del 26 marzo 2018 numero 757 ha già osservato che il proprietario confinante con l’immobile interessato da attività edilizia assentita dall’Amministrazione è legittimato ad esercitare l’accesso agli atti, ovvero a visionare la relativa pratica edilizia aperta presso l’amministrazione comunale, anche nell’ipotesi in cui siano scaduti i termini per impugnare il titolo abilitativo e gli interventi in questione siano oggetto di indagine penale.
E ciò in quanto, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, “..il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico – economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza…”(cfr. TAR Catania sentenza del 4 febbraio 2016 numero 374).