Aggiornamento delle informative antimafia per sopravvenuti fatti favorevoli
Il Consiglio di Stato, con la decisione del 9 aprile 2019 numero 2324 fornisce un’importante puntualizzazione sulle attività di aggiornamento delle informative antimafia ai sensi del comma 5 dell’articolo 91 del codice antimafia richieste alle Prefetture dagli imprenditori destinatari di provvedimenti interdittivi, e che sono dovute “al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
La pronuncia indaga in particolare la rilevanza dei casi per i quali sia decorso un notevole lasso di tempo dai fatti che hanno determinato l’adozione e/o la reiterata conferma dell’interdittiva, ed anzitutto chiarisce come la sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore, imponga una nuova verifica sulla persistenza di quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
Ed infatti, poiché – come confermato da costante giurisprudenza – col decorso dell’anno, la misura interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde automaticamente efficacia, ne discende che l’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, non può che permanere inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo.
Il Collegio evidenzia in definitiva che “…il “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende, soltanto dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo)…”.
Sul piano concreto ed in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore (ad es. in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell’informativa) l’Amministrazione dovrà compiere una rinnovata verifica sulla persistenza di ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
Ciò soprattutto quando (come nella fattispecie) siano avanzate ripetute e strumentali reiterazioni di domande dirette ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un’interdittiva in corso di validità, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso.
In tali casi, la Prefettura potrà limitarsi d’un canto a rilevare la presenza di “un fatto realmente nuovo”, sopravvenuto ovvero non conosciuto, ed in ogni caso effettivamente incidente sulla fattispecie (quale in via esemplificativa l’effettiva cessione dell’impresa a soggetto del tutto estraneo al rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della delinquenza organizzata), e se quel fatto possa far venire meno le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico che avevano prevalso sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso dal/i precedente/i provvedimento/i.
In caso di esito negativo di detta verifica, rileva a questo punto il Collegio, la Prefettura potrà semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, adottare un atto di natura meramente confermativa; ciò a maggior ragione in presenza di sentenze di conferma della legittimità dei precedenti provvedimenti (nella fattispecie in effetti, la Prefettura avendo verificato in sede istruttoria con l’ausilio delle forze dell’ordine la insussistenza di elementi positivi di novità, e di fatti sopravvenuti favorevoli alla società comprovanti il venir meno del rischio di infiltrazione mafiosa, ha confermato la valutazione del quadro indiziario posto a base del proprio precedente provvedimento, pur se fondato su elementi risalenti nel tempo).