Aggiornamento delle informative antimafia per sopravvenuti fatti favorevoli

Published On: 13 Aprile 2019Categories: Diritti fondamentali della persona, Pubblica Amministrazione, Varie

Il Consiglio di Stato, con la decisione del 9 aprile 2019 numero 2324  fornisce un’importante puntualizzazione sulle attività di aggiornamento delle informative antimafia ai sensi del comma 5 dell’articolo 91 del codice antimafia richieste alle Prefetture dagli imprenditori destinatari di provvedimenti interdittivi, e che sono dovute “al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
La pronuncia indaga in particolare la rilevanza dei casi per i quali sia decorso un notevole lasso di tempo dai fatti che hanno determinato l’adozione e/o la reiterata conferma dell’interdittiva, ed anzitutto chiarisce come la sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore, imponga una nuova verifica sulla persistenza di quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del   soggetto inciso.
Ed infatti, poiché – come confermato da costante giurisprudenza – col decorso dell’anno, la misura interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde automaticamente efficacia, ne discende che l’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, non può che permanere inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo.
Il Collegio evidenzia in definitiva che “…il “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende, soltanto dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo)…”.
Sul piano concreto ed in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore (ad es. in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell’informativa) l’Amministrazione dovrà compiere una rinnovata verifica sulla persistenza di ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
Ciò soprattutto quando (come nella fattispecie) siano avanzate ripetute e strumentali reiterazioni di domande dirette ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un’interdittiva in corso di validità, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso.
In tali casi, la Prefettura potrà limitarsi d’un canto a rilevare la presenza di “un fatto realmente nuovo”, sopravvenuto ovvero non conosciuto, ed in ogni caso effettivamente incidente sulla fattispecie (quale in via esemplificativa l’effettiva cessione dell’impresa a soggetto del tutto estraneo al rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della delinquenza organizzata), e se quel fatto possa far venire meno le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico che avevano prevalso sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso dal/i precedente/i provvedimento/i.
In caso di esito negativo di detta verifica, rileva a questo punto il Collegio, la Prefettura potrà semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, adottare un atto di natura meramente confermativa; ciò a maggior ragione in presenza di sentenze di conferma della legittimità dei precedenti provvedimenti (nella fattispecie in effetti, la Prefettura avendo verificato in sede istruttoria con l’ausilio delle forze dell’ordine la insussistenza di elementi positivi di novità, e di fatti sopravvenuti favorevoli alla società comprovanti il venir meno del rischio di infiltrazione mafiosa, ha confermato la valutazione del quadro indiziario posto a base del proprio precedente provvedimento, pur se fondato su elementi risalenti nel tempo).

Ultimi Articoli inseriti

Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

11 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con la sentenza del 4 novembre 2024 numero 2074, si è soffermato sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un immobile interessato da opere edilizie realizzate prima dell’entrata in [...]

Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

8 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 ottobre 2024 numero 7913, ha affrontato il delicato tema della qualificazione da conferire ad una attività ricettiva ai fini della normativa in materia di immissioni rumorose. La [...]

About the Author: Giorgia Motta

Condividi

Aggiornamento delle informative antimafia per sopravvenuti fatti favorevoli

Published On: 13 Aprile 2019

Il Consiglio di Stato, con la decisione del 9 aprile 2019 numero 2324  fornisce un’importante puntualizzazione sulle attività di aggiornamento delle informative antimafia ai sensi del comma 5 dell’articolo 91 del codice antimafia richieste alle Prefetture dagli imprenditori destinatari di provvedimenti interdittivi, e che sono dovute “al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
La pronuncia indaga in particolare la rilevanza dei casi per i quali sia decorso un notevole lasso di tempo dai fatti che hanno determinato l’adozione e/o la reiterata conferma dell’interdittiva, ed anzitutto chiarisce come la sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore, imponga una nuova verifica sulla persistenza di quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del   soggetto inciso.
Ed infatti, poiché – come confermato da costante giurisprudenza – col decorso dell’anno, la misura interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde automaticamente efficacia, ne discende che l’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, non può che permanere inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo.
Il Collegio evidenzia in definitiva che “…il “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende, soltanto dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo)…”.
Sul piano concreto ed in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore (ad es. in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell’informativa) l’Amministrazione dovrà compiere una rinnovata verifica sulla persistenza di ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
Ciò soprattutto quando (come nella fattispecie) siano avanzate ripetute e strumentali reiterazioni di domande dirette ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un’interdittiva in corso di validità, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso.
In tali casi, la Prefettura potrà limitarsi d’un canto a rilevare la presenza di “un fatto realmente nuovo”, sopravvenuto ovvero non conosciuto, ed in ogni caso effettivamente incidente sulla fattispecie (quale in via esemplificativa l’effettiva cessione dell’impresa a soggetto del tutto estraneo al rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della delinquenza organizzata), e se quel fatto possa far venire meno le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico che avevano prevalso sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso dal/i precedente/i provvedimento/i.
In caso di esito negativo di detta verifica, rileva a questo punto il Collegio, la Prefettura potrà semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, adottare un atto di natura meramente confermativa; ciò a maggior ragione in presenza di sentenze di conferma della legittimità dei precedenti provvedimenti (nella fattispecie in effetti, la Prefettura avendo verificato in sede istruttoria con l’ausilio delle forze dell’ordine la insussistenza di elementi positivi di novità, e di fatti sopravvenuti favorevoli alla società comprovanti il venir meno del rischio di infiltrazione mafiosa, ha confermato la valutazione del quadro indiziario posto a base del proprio precedente provvedimento, pur se fondato su elementi risalenti nel tempo).

About the Author: Giorgia Motta