Annotazione nel Casellario Informatico di "notizie utili"
La Prima Sezione Interna del TAR Lazio di Roma, con decisione del 04.07.2019 n.8744, ha ritenuto illegittima per difetto istruttorio e di motivazione l’annotazione da parte dell’ANAC sul Casellario Informatico da essa gestito, di “notizie utili” afferenti l’annullamento di una aggiudicazione determinato da problematiche afferenti la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara dall’operatore economico, che non sia accompagnato da una adeguata ricostruzione di tutte le circostanze che hanno portato all’evento poi annotato (ed in particolare della posizione espressa dall’operatore economico interessato).
Il TAR Lazio ha al riguardo ed in primo luogo rammentato come “…l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’Anac di notizie ritenute “utili”, deve comunque avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, ciò che presuppone che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178 e 24 aprile 2018, n. 4577)…”.
Tanto – continua il Collegio – “…comporta, oltre all’illegittimità di annotazioni inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, già ritenuta dal Collegio nelle decisioni sopra richiamate, anche un onere di completezza espositiva in capo all’Autorità, la quale, nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, sarà tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell’annotazione, salva la possibilità, ove ritenga le memorie difensive non conferenti, di indicare le ragioni della ritenuta irrilevanza, anche con eventuale riferimento all’esistenza (o inesistenza) di un contenzioso giurisdizionale sul punto o, ancora, agli eventuali esiti dello stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098)…”.
Principio che nello specifico è stato disatteso dall’ANAC la quale, nell’annotazione impugnata, ha in effetti omesso di riportare le considerazioni rappresentate dall’operatore economico nella fase di interlocuzione endoprocedimentale con la stessa ANAC, senza tuttavia indicare alcuna ragione per la quale la varie vicende riferite dall’operatore fossero state ritenute non meritevoli di essere menzionate nel testo dell’iscrizione.
Da ciò, ad avviso del Collegio, è derivata “…una compromissione dell’impianto motivazionale dell’atto, che non consente di comprendere le ragioni della valutazione compiuta dall’Anac in punto di rilevanza della notizia alla luce delle risultanze istruttorie e dei generali principi di proporzionalità e ragionevolezza…”, e la declaratoria di illegittimità dell’annotazione impugnata, rammentandosi anche come le annotazioni dell’Autorità incidono “comunque in maniera mai “indolore” nella vita dell’impresa, anche nella forma che non prevede l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’“immagine” sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2013, n. 3233).
Di talchè, “…in tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto” le stesse devono essere adeguatamente motivate, con riferimento alle concrete risultanze istruttorie, in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098)…”, dovendosi ritenere che “…la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’oggetto dell’iscrizione…”.
Ne discende ulteriormente “...che, nei casi in cui, come in quello in esame, l’operatore economico a carico del quale l’iscrizione è destinata a produrre effetti abbia fornito una lettura dei fatti diversa da quella del segnalante, l’Autorità risulta investita di un onere di più completa descrizione delle risultanze istruttorie ovvero, nel caso di ritenuta inconferenza dei fatti rappresentati, di un più diffuso onere motivazionale in ordine alla reputata irrilevanza...”, avendo anche di recente il giudice amministrativo affermato che “…la valutazione in ordine all’utilità deve essere resa conoscibile in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (sulla necessità della motivazione e sulla non configurabilità di notizie “utili” di per sé, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 898 e Tar Lazio, Roma, sez. I, 14 giugno 2019, n. 7760)…”.