Ascensore interno realizzato senza titolo edilizio

Published On: 5 Dicembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Con la sentenza del 28 novembre 2018 numero 11553, il Tar Lazio di Roma ha chiarito, in linea con gli altri precedenti giurisprudenziali di merito formatisi in materia, che la realizzazione di un ascensore interno ad un edificio rientra alla nozione di “volume tecnico“, non computabile nella volumetria utilizzabile ai fini edificatori (cfr. ex multis T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 23 marzo 2018 n. 3299; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059).
Ed invero il volume tecnico corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, in quanto destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima.
In sostanza, i “volumi tecnici” altro non sono se non impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, quali: la condotta idrica, termica ed anche l’ascensore interno allo stabile, risolvendosi tali interventi in semplici trasformazioni che non ingenerano alcuno aumento di carico territoriale o di impatto visivo.
Nel caso di specie, trattandosi di ascensore interno realizzato su edificio in zona sismica, la realizzazione di quest’ultimo necessitava del solo rilascio della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (secondo quando previsto dagli articoli 94, e seguenti del testo unico dell’ edilizia).
La mancanza di tale provvedimento autorizzatorio tuttavia – e diversamente da come accaduto nel caso di specie – non giustifica un ordine di demolizione o rimozione dell’intervento realizzato, non essendo applicabile all’installazione di un ascensore interno – che è riconducibile all’edilizia libera – l’articolo 33 del testo unico dell’ edilizia (il quale prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del titolo abilitativo).

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Ascensore interno realizzato senza titolo edilizio

Published On: 5 Dicembre 2018

Con la sentenza del 28 novembre 2018 numero 11553, il Tar Lazio di Roma ha chiarito, in linea con gli altri precedenti giurisprudenziali di merito formatisi in materia, che la realizzazione di un ascensore interno ad un edificio rientra alla nozione di “volume tecnico“, non computabile nella volumetria utilizzabile ai fini edificatori (cfr. ex multis T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 23 marzo 2018 n. 3299; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059).
Ed invero il volume tecnico corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, in quanto destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima.
In sostanza, i “volumi tecnici” altro non sono se non impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, quali: la condotta idrica, termica ed anche l’ascensore interno allo stabile, risolvendosi tali interventi in semplici trasformazioni che non ingenerano alcuno aumento di carico territoriale o di impatto visivo.
Nel caso di specie, trattandosi di ascensore interno realizzato su edificio in zona sismica, la realizzazione di quest’ultimo necessitava del solo rilascio della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (secondo quando previsto dagli articoli 94, e seguenti del testo unico dell’ edilizia).
La mancanza di tale provvedimento autorizzatorio tuttavia – e diversamente da come accaduto nel caso di specie – non giustifica un ordine di demolizione o rimozione dell’intervento realizzato, non essendo applicabile all’installazione di un ascensore interno – che è riconducibile all’edilizia libera – l’articolo 33 del testo unico dell’ edilizia (il quale prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del titolo abilitativo).

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