Certificato di equipollenza della laurea ottenuto all’estero, nelle procedure di gara e di concorso

Published On: 10 Ottobre 2022Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Concorsi pubblici

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia di Palermo, con la sentenza del 13 settembre 2022 numero 2563, si è pronunciata sulla possibilità di far valere – quale requisito di partecipazione ad una gara d’appalto – un titolo di studio ottenuto all’estero, nell’ipotesi in cui il bando non contenga precise indicazioni in merito, ritenendo comunque necessario il preventivo ottenimento di una attestazione di equipollenza entro il termine per la presentazione dell’offerta.

Ciò, rinvenendo una particolare ipotesi di eterointegrazione della lex specialis (il bando) con norme di rango legislativo primario.

La vicenda

Va anzitutto segnalato che il Tribunale adito ha ritenuto di decidere la vicenda con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti e, a maggior ragione, poiché il bando oggetto di causa riguardava un appalto finanziato con i fondi del PNRR, dunque soggetto al rito accelerato di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022 inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2022.

In particolare, la fattispecie concreta esaminata dal Giudice Amministrativo Siciliano ha riguardato l’esclusione della società ricorrente dalla gara indetta dal Ministero della Giustizia per l’affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli dei Tribunali, delle Corte d’Appello e della Suprema Corte di Cassazione.

Il Ministero infatti, ha rigettato la domanda di partecipazione della ricorrente per omessa presentazione della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio (ndr. laurea in ingegneria meccanica) del responsabile unico del servizio, conseguito in Romania presso l’Istituto Politecnico di Bucarest.

Il bando, invero, non prevedeva in alcun caso la presentazione di tale attestazione aggiuntiva.

Il primo motivo dedotto nel ricorso

La ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto che né il capitolato tecnico né il disciplinare richiedessero l’attestazione di equipollenza dei titoli non conseguiti in Italia e che, in ogni caso, tale richiesta sarebbe in contrasto con la lex specialis sotto il profilo logico-sistematico, stante la mancata puntuale indicazione delle lauree richieste al responsabile unico.

Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato la prospettazione della ricorrente.

Il TAR infatti, ha ricordato che “…con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la l. n. 148 del 2002, è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero, il quale implica che, per conferire allo stesso valore legale in Italia, è necessario che il suo titolare chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza“.

In particolare, come emerge anche dal preambolo della citata Convenzione, l’intento degli Stati sottoscrittori è stato quello di giungere a soluzioni comuni ai problemi pratici derivanti dalla diversificazione dei sistemi d’istruzione presenti in Europa, imponendo un sistema di riconoscimento delle certificazioni ottenute al fine di armonizzarne il valore.

Tale diversificazione, però, rende indispensabile una attestazione che permetta di valutare la corrispondenza dei cicli di studio svolti all’estero rispetto agli omologhi parametri nazionali.

In assenza di tale valutazione “…il titolo di studio conseguito all’estero non ha validità in Italia e non può essere utilizzato nelle procedure selettive (siano esse concorsi per l’assunzione di personale o gare d’appalto), in quanto non si ha contezza della sua corrispondenza rispetto a quello richiesto dalla lex specialis…” e, soprattutto “Tale necessità sussiste a prescindere dall’inserimento della relativa previsione nella lex specialis in quanto viene in considerazione una classica ipotesi di eterointegrazione della stessa con previsioni di rango legislativo primario…”.

Il Tribunale ha anche precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, seppur la lex specialis non richiedesse tale requisito, il Ministero aveva – con successiva nota – indicato chiaramente le lauree ammesse e richiamato la normativa di settore sull’equipollenza dei titoli accademici.

Tale primo motivo, pertanto, è stato rigettato poiché la ricorrente ha prodotto un curriculum richiamante la laurea in ingegneria meccanica presso l’Istituto Politecnico di Bucarest mancando, tuttavia, di allegare l’attestazione di equipollenza.

Il secondo motivo dedotto nel ricorso

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto che la Stazione appaltante avrebbe dovuto ritenere valido l’ulteriore curriculum, diverso da quello già prodotto in fase di gara, presentato durante il soccorso istruttorio.

L’articolo 83, comma 9 del codice degli appalti pubblici, infatti, dispone che “…le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie…“.

La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha costantemente interpretato tale articolo escludendo “…il soccorso istruttorio nei casi d’incompletezze o irregolarità relative all’offerta economica e a quella tecnica…” poiché “…è stato condivisibilmente interpretato nel senso che l’esclusione è (anche) intesa a evitare che il rimedio del soccorso istruttorio – istituto che corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – possa contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l’omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica (in termini Consiglio di Stato, V, 7 febbraio 2018, n. 815)…“.

La certificazione di equipollenza, pertanto, è da considerarsi un requisito di partecipazione relativo alle capacità tecnico professionali e dunque non suscettibile di modifica tramite soccorso istruttorio, pena l’accettazione di un’inammissibile integrazione documentale.

La decisione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha pertanto integralmente rigettato il ricorso, compensando le spese processuali per reciproca soccombenza.

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Certificato di equipollenza della laurea ottenuto all’estero, nelle procedure di gara e di concorso

Published On: 10 Ottobre 2022

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia di Palermo, con la sentenza del 13 settembre 2022 numero 2563, si è pronunciata sulla possibilità di far valere – quale requisito di partecipazione ad una gara d’appalto – un titolo di studio ottenuto all’estero, nell’ipotesi in cui il bando non contenga precise indicazioni in merito, ritenendo comunque necessario il preventivo ottenimento di una attestazione di equipollenza entro il termine per la presentazione dell’offerta.

Ciò, rinvenendo una particolare ipotesi di eterointegrazione della lex specialis (il bando) con norme di rango legislativo primario.

La vicenda

Va anzitutto segnalato che il Tribunale adito ha ritenuto di decidere la vicenda con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti e, a maggior ragione, poiché il bando oggetto di causa riguardava un appalto finanziato con i fondi del PNRR, dunque soggetto al rito accelerato di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022 inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2022.

In particolare, la fattispecie concreta esaminata dal Giudice Amministrativo Siciliano ha riguardato l’esclusione della società ricorrente dalla gara indetta dal Ministero della Giustizia per l’affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli dei Tribunali, delle Corte d’Appello e della Suprema Corte di Cassazione.

Il Ministero infatti, ha rigettato la domanda di partecipazione della ricorrente per omessa presentazione della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio (ndr. laurea in ingegneria meccanica) del responsabile unico del servizio, conseguito in Romania presso l’Istituto Politecnico di Bucarest.

Il bando, invero, non prevedeva in alcun caso la presentazione di tale attestazione aggiuntiva.

Il primo motivo dedotto nel ricorso

La ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto che né il capitolato tecnico né il disciplinare richiedessero l’attestazione di equipollenza dei titoli non conseguiti in Italia e che, in ogni caso, tale richiesta sarebbe in contrasto con la lex specialis sotto il profilo logico-sistematico, stante la mancata puntuale indicazione delle lauree richieste al responsabile unico.

Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato la prospettazione della ricorrente.

Il TAR infatti, ha ricordato che “…con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la l. n. 148 del 2002, è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero, il quale implica che, per conferire allo stesso valore legale in Italia, è necessario che il suo titolare chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza“.

In particolare, come emerge anche dal preambolo della citata Convenzione, l’intento degli Stati sottoscrittori è stato quello di giungere a soluzioni comuni ai problemi pratici derivanti dalla diversificazione dei sistemi d’istruzione presenti in Europa, imponendo un sistema di riconoscimento delle certificazioni ottenute al fine di armonizzarne il valore.

Tale diversificazione, però, rende indispensabile una attestazione che permetta di valutare la corrispondenza dei cicli di studio svolti all’estero rispetto agli omologhi parametri nazionali.

In assenza di tale valutazione “…il titolo di studio conseguito all’estero non ha validità in Italia e non può essere utilizzato nelle procedure selettive (siano esse concorsi per l’assunzione di personale o gare d’appalto), in quanto non si ha contezza della sua corrispondenza rispetto a quello richiesto dalla lex specialis…” e, soprattutto “Tale necessità sussiste a prescindere dall’inserimento della relativa previsione nella lex specialis in quanto viene in considerazione una classica ipotesi di eterointegrazione della stessa con previsioni di rango legislativo primario…”.

Il Tribunale ha anche precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, seppur la lex specialis non richiedesse tale requisito, il Ministero aveva – con successiva nota – indicato chiaramente le lauree ammesse e richiamato la normativa di settore sull’equipollenza dei titoli accademici.

Tale primo motivo, pertanto, è stato rigettato poiché la ricorrente ha prodotto un curriculum richiamante la laurea in ingegneria meccanica presso l’Istituto Politecnico di Bucarest mancando, tuttavia, di allegare l’attestazione di equipollenza.

Il secondo motivo dedotto nel ricorso

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto che la Stazione appaltante avrebbe dovuto ritenere valido l’ulteriore curriculum, diverso da quello già prodotto in fase di gara, presentato durante il soccorso istruttorio.

L’articolo 83, comma 9 del codice degli appalti pubblici, infatti, dispone che “…le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie…“.

La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha costantemente interpretato tale articolo escludendo “…il soccorso istruttorio nei casi d’incompletezze o irregolarità relative all’offerta economica e a quella tecnica…” poiché “…è stato condivisibilmente interpretato nel senso che l’esclusione è (anche) intesa a evitare che il rimedio del soccorso istruttorio – istituto che corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – possa contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l’omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica (in termini Consiglio di Stato, V, 7 febbraio 2018, n. 815)…“.

La certificazione di equipollenza, pertanto, è da considerarsi un requisito di partecipazione relativo alle capacità tecnico professionali e dunque non suscettibile di modifica tramite soccorso istruttorio, pena l’accettazione di un’inammissibile integrazione documentale.

La decisione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha pertanto integralmente rigettato il ricorso, compensando le spese processuali per reciproca soccombenza.

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