Chiarimenti in materia di conferenza di servizi

Published On: 17 Dicembre 2018Categories: Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Il Ministero della Pubblica Amministrazione, con la Circolare n. 4 del 3 dicembre 2018 e le allegate schede riepilogative, ha fornito chiarimenti in materia di attuazione della conferenza di servizi, al fine di fornire a tutte le pubbliche amministrazioni indirizzi univoci e di coordinamento.
Come precisato nella circolare in rassegna, la conferenza di servizi “…rappresenta uno snodo fondamentale per l’accelerazione del procedimento …”, costituendo – come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – “…un modulo procedimentale di semplificazione, (che) consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell’Amministrazione procedente (portatrice del c.d. interesse pubblico primario) sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte (portatrici dei cd. interessi pubblici secondari)…”.
Tenuto conto del fatto che “..nel corso dei venticinque anni trascorsi dall’approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 14 a 14-quinquies), l’istituto ha subito molteplici interventi di modifica che — a diverso titolo e con diverse modalità – hanno inciso sull’operatività dell’istituto nel tentativo di conservarne e valorizzarne la potenzialità semplificatoria e acceleratoria che lo caratterizza…”, la Circolare ministeriale procede dunque ad individuare i cinque aspetti qualificanti dell’attuale disciplina normativa, rinviando poi alle allegate schede riepilogative che forniscono ai soggetti attuatori un’analisi sistematica dell’istituto.
La scheda n. 1, sulle tipologie di conferenza dei servizi, chiarisce che essa è un modello procedimentale di semplificazione che costituisce una “…forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni…” alla quale l’amministrazione procedente ricorre:

  • qualora sia opportuno “…un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo (conferenza istruttoria)…”;
  • quando è necessario “…acquisire intese, accordi, nulla osta o assensi di diverse amministrazioni che confluiscono nell’adozione di una determinazione finale che si sostituisce ai predetti atti (conferenza decisoria)…”;
  • nel caso di “…progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi (conferenza preliminare)…”.

La scheda n. 2, sulla conferenza di servizi semplificata, precisa che “…l’indizione di questa … riveste carattere obbligatorio perché va adotta ogniqualvolta la conclusione del procedimento, ovvero lo svolgimento di un’attività privata, sia subordinata all’acquisizione di più atti di assenso rilasciati da una pluralità di amministrazioni…”, ed ancora che “…si tratta di un modello procedimentale che si svolge in modalità telematica e asincrona, ossia senza alcuna riunione“, infatti “…le amministrazioni interessate si limitano a trasmettere i loro atti di assenso (o dissenso) entro un termine, espressamente qualificato come perentorio, fissato dall’amministrazione procedente…”. Con questo tipo di conferenza, in coerenza allo sviluppo e alla diffusione degli strumenti informatici già in uso tra le amministrazioni, viene dunque valorizzata la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati.
La scheda n. 3, sulla conferenza di servizi simultanea, evidenzia come l’amministrazione ricorra a tale modello – in tutti i procedimenti amministrativi complessi nei quali confluiscono più sub procedimenti finalizzati a specifici atti di assenso – per due principali motivi:

  • per “…consentire il confronto tra le amministrazioni coinvolte che la conferenza di servizi semplificata non ha permesso…”;
  • per “…la particolare complessità  della decisione da assumere…”.

La scheda n. 4, sugli effetti del dissenso e i rimedi in opposizione, illustra quali sono i due rimedi forniti alle amministrazioni dissenzienti nelle ipotesi di dissenso:

  •  il rimedio in «autotutela» che avendo carattere generale è applicabile alla conferenza semplificata e simultanea e “…consente di sollecitare l’adozione del provvedimento di revoca alle sole amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini…”;
  • il rimedio in «opposizione» che è applicabile esclusivamente a seguito della conclusione di una conferenza simultanea e “…consente alle sole amministrazioni preposte alla tutela di interessi «qualificati» dissenzienti la remissione della decisione al Presidente del Consiglio dei Ministri…”.

 
 

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Chiarimenti in materia di conferenza di servizi

Published On: 17 Dicembre 2018

Il Ministero della Pubblica Amministrazione, con la Circolare n. 4 del 3 dicembre 2018 e le allegate schede riepilogative, ha fornito chiarimenti in materia di attuazione della conferenza di servizi, al fine di fornire a tutte le pubbliche amministrazioni indirizzi univoci e di coordinamento.
Come precisato nella circolare in rassegna, la conferenza di servizi “…rappresenta uno snodo fondamentale per l’accelerazione del procedimento …”, costituendo – come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – “…un modulo procedimentale di semplificazione, (che) consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell’Amministrazione procedente (portatrice del c.d. interesse pubblico primario) sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte (portatrici dei cd. interessi pubblici secondari)…”.
Tenuto conto del fatto che “..nel corso dei venticinque anni trascorsi dall’approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 14 a 14-quinquies), l’istituto ha subito molteplici interventi di modifica che — a diverso titolo e con diverse modalità – hanno inciso sull’operatività dell’istituto nel tentativo di conservarne e valorizzarne la potenzialità semplificatoria e acceleratoria che lo caratterizza…”, la Circolare ministeriale procede dunque ad individuare i cinque aspetti qualificanti dell’attuale disciplina normativa, rinviando poi alle allegate schede riepilogative che forniscono ai soggetti attuatori un’analisi sistematica dell’istituto.
La scheda n. 1, sulle tipologie di conferenza dei servizi, chiarisce che essa è un modello procedimentale di semplificazione che costituisce una “…forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni…” alla quale l’amministrazione procedente ricorre:

  • qualora sia opportuno “…un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo (conferenza istruttoria)…”;
  • quando è necessario “…acquisire intese, accordi, nulla osta o assensi di diverse amministrazioni che confluiscono nell’adozione di una determinazione finale che si sostituisce ai predetti atti (conferenza decisoria)…”;
  • nel caso di “…progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi (conferenza preliminare)…”.

La scheda n. 2, sulla conferenza di servizi semplificata, precisa che “…l’indizione di questa … riveste carattere obbligatorio perché va adotta ogniqualvolta la conclusione del procedimento, ovvero lo svolgimento di un’attività privata, sia subordinata all’acquisizione di più atti di assenso rilasciati da una pluralità di amministrazioni…”, ed ancora che “…si tratta di un modello procedimentale che si svolge in modalità telematica e asincrona, ossia senza alcuna riunione“, infatti “…le amministrazioni interessate si limitano a trasmettere i loro atti di assenso (o dissenso) entro un termine, espressamente qualificato come perentorio, fissato dall’amministrazione procedente…”. Con questo tipo di conferenza, in coerenza allo sviluppo e alla diffusione degli strumenti informatici già in uso tra le amministrazioni, viene dunque valorizzata la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati.
La scheda n. 3, sulla conferenza di servizi simultanea, evidenzia come l’amministrazione ricorra a tale modello – in tutti i procedimenti amministrativi complessi nei quali confluiscono più sub procedimenti finalizzati a specifici atti di assenso – per due principali motivi:

  • per “…consentire il confronto tra le amministrazioni coinvolte che la conferenza di servizi semplificata non ha permesso…”;
  • per “…la particolare complessità  della decisione da assumere…”.

La scheda n. 4, sugli effetti del dissenso e i rimedi in opposizione, illustra quali sono i due rimedi forniti alle amministrazioni dissenzienti nelle ipotesi di dissenso:

  •  il rimedio in «autotutela» che avendo carattere generale è applicabile alla conferenza semplificata e simultanea e “…consente di sollecitare l’adozione del provvedimento di revoca alle sole amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini…”;
  • il rimedio in «opposizione» che è applicabile esclusivamente a seguito della conclusione di una conferenza simultanea e “…consente alle sole amministrazioni preposte alla tutela di interessi «qualificati» dissenzienti la remissione della decisione al Presidente del Consiglio dei Ministri…”.

 
 

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