Concorsi, scorrimento di graduatorie e mobilità volontaria nella P.A.: cosa prevale?

Published On: 12 Luglio 2024Categories: Concorsi pubblici, Rapporti di lavoro pubblico e privato, Tutele

Con la recente sentenza numero 4166 del 2024, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sulla mobilità volontaria esterna nella pubblica amministrazione, in rapporto all’indizione di nuovi concorsi pubblici e allo scorrimento di graduatorie esistenti.

La vicenda alla base della pronuncia

La sentenza trae origine dal ricorso presentato dalla terza classificata nella graduatoria di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di operatore professionale sanitario-tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

La ricorrente in particolare risultava idonea ma non vincitrice.

L’amministrazione, successivamente, dopo aver operato un primo scorrimento e affidato l’incarico alla seconda classificata, decideva di interrompere lo scorrimento e indire un avviso di mobilità all’esterno per il reclutamento di cinque Collaboratori Professionali Sanitario-tecnico di Laboratorio Biomedico, omettendo dunque di assumere la ricorrente.

La stessa, impugnava tale provvedimento sostenendo che – essendo la graduatoria ancora efficace – l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzarla, prima di bandire il nuovo avviso di mobilità, procedendo all’ulteriore scorrimento della medesima graduatoria (così come aveva già fatto in precedenza).

Ciò sulla scorta del fatto che, a prescindere dalla carenza di ragioni giustificatrici della scelta della P.A., la prevalenza della c.d. mobilità esterna sarebbe da intendersi limitata alle sole nuove procedure concorsuali e non anche allo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci.

Il TAR Molise, in primo grado, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, a tal fine richiamando il principio della prevalenza della mobilità rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria – in linea con l’espressa intenzione del legislatore volta prioritariamente a razionalizzare, in maniera organica, la spesa complessiva di tutto il personale nelle pubbliche amministrazioni – e dell’inesistenza di un obbligo di speciale motivazione in merito a tale scelta.

Il Giudizio di appello

La ricorrente ha quindi appellato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo l’opposta tesi secondo cui la preferenza per lo scorrimento della graduatoria è espressamente sancita dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (successivamente convertito in legge), attraverso l’imposizione di un vero e proprio dovere per le Amministrazioni di verificare, prima dell’avvio di nuove procedure concorsuali, l’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati in graduatorie valide e vigenti, approvate successivamente al gennaio 2007.

Da ciò, la tesi dell’appellante secondo cui gli idonei collocati in graduatorie valide ed efficaci sarebbero titolari di un vero e proprio diritto all’assunzione, se sono collocati in graduatorie approvate dal gennaio 2007 (ovvero di un interesse legittimo all’assunzione, se collocati in graduatorie precedenti approvate dal settembre 2003).

L’appellante, inoltre, sotto un secondo profilo, ha rilevato che in ogni caso l’amministrazione è tenuta ad illustrare le ragioni alla base della scelta di procedere con la mobilità esterna in luogo dello scorrimento di graduatoria.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Supremo Consesso, con la decisione in rassegna, ha ritenuto l’appello infondato, affermando un nuovo indirizzo giuridico che potrebbe avere un impatto rilevante sulle future strategie di assunzione e mobilità del personale pubblico, basato sul principio della prevalenza della mobilità volontaria sullo scorrimento di graduatorie esistenti e valide.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che “…l’articolo 30, d.lgs. n. 165/2001 impone alle Amministrazioni, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti, di procedere, a pena di nullità, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni attraverso la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria…”.

Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità “…attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta), ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato e immediatamente operativo e all’interesse del comparto pubblico nel suo insieme di vedere assorbito il personale eccedentario e così realizzato un risparmio di spesa…”.

Sicché, il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale spiega perché “…l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria…” (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021).

Pertanto, nel caso di specie, non vi era alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata.

Il Consiglio di Stato infine – quanto al precedente scorrimento effettuato in favore della seconda classificata e alla contraddittorietà che risalterebbe nel confronto con la vicenda che ha interessato l’appellante – ha precisato che le posizioni poste a confronto non paiono omogenee e confrontabili, in quanto nel primo caso lo scorrimento è avvenuto nel 2007, a meno di due anni dall’espletamento del concorso (2005); mentre il nuovo scorrimento auspicato dalla parte appellante sarebbe dovuto avvenire a pochi giorni dalla imminente scadenza della graduatoria (31 dicembre 2018).

Di conseguenza, il Supremo Consesso ha rigettato l’appello, disponendo la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni trattate.

Ultimi Articoli inseriti

Revoca del nulla osta all’ingresso per vizi della asseverazione

29 Luglio 2024|Commenti disabilitati su Revoca del nulla osta all’ingresso per vizi della asseverazione

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 22 luglio 2024 n.6568, si è pronunciata su una particolare vicenda di revoca di un nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero, per irregolarità [...]

Limiti dell’applicazione della “proroga Covid” in tema di decadenza di una cartella di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

26 Luglio 2024|Commenti disabilitati su Limiti dell’applicazione della “proroga Covid” in tema di decadenza di una cartella di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

Con la recentissima sentenza dell’1 luglio 2024 n. 1109/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto ha affrontato il tema riguardante l’applicazione della “proroga Covid” al termine di decadenza di una cartella [...]

About the Author: Simona Santoro

Condividi

Concorsi, scorrimento di graduatorie e mobilità volontaria nella P.A.: cosa prevale?

Published On: 12 Luglio 2024

Con la recente sentenza numero 4166 del 2024, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sulla mobilità volontaria esterna nella pubblica amministrazione, in rapporto all’indizione di nuovi concorsi pubblici e allo scorrimento di graduatorie esistenti.

La vicenda alla base della pronuncia

La sentenza trae origine dal ricorso presentato dalla terza classificata nella graduatoria di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di operatore professionale sanitario-tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

La ricorrente in particolare risultava idonea ma non vincitrice.

L’amministrazione, successivamente, dopo aver operato un primo scorrimento e affidato l’incarico alla seconda classificata, decideva di interrompere lo scorrimento e indire un avviso di mobilità all’esterno per il reclutamento di cinque Collaboratori Professionali Sanitario-tecnico di Laboratorio Biomedico, omettendo dunque di assumere la ricorrente.

La stessa, impugnava tale provvedimento sostenendo che – essendo la graduatoria ancora efficace – l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzarla, prima di bandire il nuovo avviso di mobilità, procedendo all’ulteriore scorrimento della medesima graduatoria (così come aveva già fatto in precedenza).

Ciò sulla scorta del fatto che, a prescindere dalla carenza di ragioni giustificatrici della scelta della P.A., la prevalenza della c.d. mobilità esterna sarebbe da intendersi limitata alle sole nuove procedure concorsuali e non anche allo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci.

Il TAR Molise, in primo grado, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, a tal fine richiamando il principio della prevalenza della mobilità rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria – in linea con l’espressa intenzione del legislatore volta prioritariamente a razionalizzare, in maniera organica, la spesa complessiva di tutto il personale nelle pubbliche amministrazioni – e dell’inesistenza di un obbligo di speciale motivazione in merito a tale scelta.

Il Giudizio di appello

La ricorrente ha quindi appellato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo l’opposta tesi secondo cui la preferenza per lo scorrimento della graduatoria è espressamente sancita dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (successivamente convertito in legge), attraverso l’imposizione di un vero e proprio dovere per le Amministrazioni di verificare, prima dell’avvio di nuove procedure concorsuali, l’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati in graduatorie valide e vigenti, approvate successivamente al gennaio 2007.

Da ciò, la tesi dell’appellante secondo cui gli idonei collocati in graduatorie valide ed efficaci sarebbero titolari di un vero e proprio diritto all’assunzione, se sono collocati in graduatorie approvate dal gennaio 2007 (ovvero di un interesse legittimo all’assunzione, se collocati in graduatorie precedenti approvate dal settembre 2003).

L’appellante, inoltre, sotto un secondo profilo, ha rilevato che in ogni caso l’amministrazione è tenuta ad illustrare le ragioni alla base della scelta di procedere con la mobilità esterna in luogo dello scorrimento di graduatoria.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Supremo Consesso, con la decisione in rassegna, ha ritenuto l’appello infondato, affermando un nuovo indirizzo giuridico che potrebbe avere un impatto rilevante sulle future strategie di assunzione e mobilità del personale pubblico, basato sul principio della prevalenza della mobilità volontaria sullo scorrimento di graduatorie esistenti e valide.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che “…l’articolo 30, d.lgs. n. 165/2001 impone alle Amministrazioni, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti, di procedere, a pena di nullità, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni attraverso la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria…”.

Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità “…attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta), ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato e immediatamente operativo e all’interesse del comparto pubblico nel suo insieme di vedere assorbito il personale eccedentario e così realizzato un risparmio di spesa…”.

Sicché, il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale spiega perché “…l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria…” (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021).

Pertanto, nel caso di specie, non vi era alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata.

Il Consiglio di Stato infine – quanto al precedente scorrimento effettuato in favore della seconda classificata e alla contraddittorietà che risalterebbe nel confronto con la vicenda che ha interessato l’appellante – ha precisato che le posizioni poste a confronto non paiono omogenee e confrontabili, in quanto nel primo caso lo scorrimento è avvenuto nel 2007, a meno di due anni dall’espletamento del concorso (2005); mentre il nuovo scorrimento auspicato dalla parte appellante sarebbe dovuto avvenire a pochi giorni dalla imminente scadenza della graduatoria (31 dicembre 2018).

Di conseguenza, il Supremo Consesso ha rigettato l’appello, disponendo la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni trattate.

About the Author: Simona Santoro