Correzione di mero errore materiale nella lex specialis di gara

Published On: 18 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Se è vero che l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis di gara richiede una apposita rettifica del bando o del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento (Consiglio di Stato sezione V, 8 novembre 2017, n. 5162), è anche vero che la correzione di un errore materiale o di una omissione nella lex specialis altera la regolarità della gara solo “…quando è realizzata in corso di gara e dopo l’avvenuta conoscenza delle offerte (Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2004, n. 154)…”.
Così si è da ultimo espressa la Sezione Terza Quater del TAR Lazio di Roma, la quale con la decisione del 6 dicembre 2018 n.11828 che qui si segnala, dopo aver passato in rassegna i principali ed attuali orientamenti giurisprudenziali in tema di impugnabilità in via immediata e diretta dei bandi di gara (cfr., fra le tante citate, TAR Lazio, Sez. I ter, 16 giugno 2018, n. 6738 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4/2018), ha ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta da un operatore economico del settore che non aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura e che lamentava la presenza nella lex specialis di (plurime) clausole escludenti, non ravvisando rispetto alle censure di ricorso alcuna delle fattispecie che, secondo la ormai pacifica giurisprudenza formatasi in materia, legittimano l’impugnazione diretta ed immediata del bando di gara.
Una tale conclusione in rito è stata in particolare affermata dal Collegio, anche avuto riguardo alla censura tramite cui la ricorrente contestava la correzione da parte della Stazione appaltante di quello è stato ritenuto un mero errore materiale, emendato – tramite un apposito chiarimento del responsabile del procedimento – quattro giorni dopo l’adozione della lex di gara e ben prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte, con riferimento alla iniziale mancata precisazione della percentuale della provvigione da corrispondere al Broker.

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Correzione di mero errore materiale nella lex specialis di gara

Published On: 18 Dicembre 2018

Se è vero che l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis di gara richiede una apposita rettifica del bando o del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento (Consiglio di Stato sezione V, 8 novembre 2017, n. 5162), è anche vero che la correzione di un errore materiale o di una omissione nella lex specialis altera la regolarità della gara solo “…quando è realizzata in corso di gara e dopo l’avvenuta conoscenza delle offerte (Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2004, n. 154)…”.
Così si è da ultimo espressa la Sezione Terza Quater del TAR Lazio di Roma, la quale con la decisione del 6 dicembre 2018 n.11828 che qui si segnala, dopo aver passato in rassegna i principali ed attuali orientamenti giurisprudenziali in tema di impugnabilità in via immediata e diretta dei bandi di gara (cfr., fra le tante citate, TAR Lazio, Sez. I ter, 16 giugno 2018, n. 6738 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4/2018), ha ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta da un operatore economico del settore che non aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura e che lamentava la presenza nella lex specialis di (plurime) clausole escludenti, non ravvisando rispetto alle censure di ricorso alcuna delle fattispecie che, secondo la ormai pacifica giurisprudenza formatasi in materia, legittimano l’impugnazione diretta ed immediata del bando di gara.
Una tale conclusione in rito è stata in particolare affermata dal Collegio, anche avuto riguardo alla censura tramite cui la ricorrente contestava la correzione da parte della Stazione appaltante di quello è stato ritenuto un mero errore materiale, emendato – tramite un apposito chiarimento del responsabile del procedimento – quattro giorni dopo l’adozione della lex di gara e ben prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte, con riferimento alla iniziale mancata precisazione della percentuale della provvigione da corrispondere al Broker.

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