Destinazione a verde pubblico
Il Tar Palermo, con sentenza del 9 novembre 2018 numero 2282, ha affermato che la destinazione di un terreno a verde pubblico non determina affatto l’imposizione di un vincolo – destinato ad avere effetti limitati nel tempo – ma è inquadrabile nell’ambito della ordinaria doverosa zonizzazione, per sua natura destinata a mantenere efficacia a tempo indeterminato, fino alla vigenza del Piano Regolatore Generale.
Nella specie in particolare, il terreno era incluso nella zona territoriale omogenea “F3 ville e giardini pubblici e verde di quartiere”.
Da ciò discende che – non essendo il terreno gravato da alcun vincolo in quanto tale soggetto a scadenza e rientrando in una zonizzazione che mantiene inalterata la sua efficacia – nessun obbligo di “ripitizzazione” grava sul Comune, trattandosi quindi di un vincolo meramente “conformativo“.
La pronuncia richiama inoltre i seguenti specifici precedenti resi in materia resi dalla stessa Sezione nel 2018: ed in particolare le sentenze numeri 778, 1740, 1746 e 2110 del 2018.