Destinazione a verde pubblico

Published On: 26 Novembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tar Palermo, con sentenza del 9 novembre 2018 numero 2282, ha affermato che la destinazione di un terreno a verde pubblico non determina affatto l’imposizione di un vincolo – destinato ad avere effetti limitati nel tempo – ma è inquadrabile nell’ambito della ordinaria doverosa zonizzazione, per sua natura destinata a mantenere efficacia a tempo indeterminato, fino alla vigenza del Piano Regolatore Generale.
Nella specie in particolare, il terreno era incluso nella zona territoriale omogenea “F3 ville e giardini pubblici e verde di quartiere”.
Da ciò discende che – non essendo il terreno gravato da alcun vincolo in quanto tale soggetto a scadenza e rientrando in una zonizzazione che mantiene inalterata la sua efficacia – nessun obbligo di “ripitizzazione” grava sul Comune, trattandosi quindi di un vincolo meramente “conformativo“.
La pronuncia richiama inoltre i seguenti specifici precedenti resi in materia resi dalla stessa Sezione nel 2018: ed in particolare le sentenze numeri 778, 1740, 1746 e 2110 del 2018.
 

Ultimi Articoli inseriti

Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

11 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con la sentenza del 4 novembre 2024 numero 2074, si è soffermato sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un immobile interessato da opere edilizie realizzate prima dell’entrata in [...]

Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

8 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 ottobre 2024 numero 7913, ha affrontato il delicato tema della qualificazione da conferire ad una attività ricettiva ai fini della normativa in materia di immissioni rumorose. La [...]

About the Author: Emiliano Luca

Condividi

Destinazione a verde pubblico

Published On: 26 Novembre 2018

Il Tar Palermo, con sentenza del 9 novembre 2018 numero 2282, ha affermato che la destinazione di un terreno a verde pubblico non determina affatto l’imposizione di un vincolo – destinato ad avere effetti limitati nel tempo – ma è inquadrabile nell’ambito della ordinaria doverosa zonizzazione, per sua natura destinata a mantenere efficacia a tempo indeterminato, fino alla vigenza del Piano Regolatore Generale.
Nella specie in particolare, il terreno era incluso nella zona territoriale omogenea “F3 ville e giardini pubblici e verde di quartiere”.
Da ciò discende che – non essendo il terreno gravato da alcun vincolo in quanto tale soggetto a scadenza e rientrando in una zonizzazione che mantiene inalterata la sua efficacia – nessun obbligo di “ripitizzazione” grava sul Comune, trattandosi quindi di un vincolo meramente “conformativo“.
La pronuncia richiama inoltre i seguenti specifici precedenti resi in materia resi dalla stessa Sezione nel 2018: ed in particolare le sentenze numeri 778, 1740, 1746 e 2110 del 2018.
 

About the Author: Emiliano Luca