Domanda risarcitoria in via riconvenzionale della Stazione appaltante: è competente il Giudice Ordinario
Il Tar Lombardia di Milano, con la sentenza del 12 ottobre 2018 numero 2267, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, in merito alla domanda risarcitoria in via riconvenzionale proposta dall’Amministrazione – stazione appaltante resistente, nei confronti dell’impresa ricorrente che a sua volta aveva richiesto il risarcimento del danno da illegittima revoca del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in suo favore.
I Giudici amministrativi milanesi – richiamandosi ai principi espressi in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – hanno preliminarmente chiarito come l’attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo possa verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto che agisce nei confronti della pubblica amministrazione sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che ha impugnato (Cass. civ., S.U., ordd. nn. 17586 del 4 settembre 2015, 12799 del 22 maggio 2017, 1654 del 23 gennaio 2018).
Il Tar inoltre rammenta come, sul punto e più di recente, la Suprema Corte abbia affermato che “..si è al di fuori della giurisdizione amministrativa se viene in rilievo una fattispecie complessa in cui l’emanazione di un provvedimento favorevole, che venga successivamente annullato in quanto illegittimo, si configura solo come uno dei presupposti dell’azione risarcitoria che si fonda altresì sulla capacità del provvedimento di determinare l’affidamento dell’interessato e la lesione del suo patrimonio che consegue a tale affidamento e alla sopravvenuta caducazione del provvedimento favorevole..” (cfr. ordinanza delle Sezioni unite civili del 24 settembre 2018, n. 22435, poi).
I Giudici milanesi, ricordano poi come, in relazione a fattispecie vertenti, come quella in esame, su una domanda risarcitoria avanzata dall’Amministrazione nei confronti di un privato a titolo di responsabilità precontrattuale, imperniata sulla violazione di obblighi di buona fede e correttezza e sull’assenza di un provvedimento da caducare, la Suprema Corte ne abbia affermato l’attrazione nella giurisdizione dell’A.G.O. (Cass. civ., S.U., 4 luglio 2017, n. 16419).
In senso analogo, del resto, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, sul presupposto che la giurisdizione amministrativa esclusiva, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004, trova “..il suo limite e la sua giustificazione nelle situazioni connotate dall’esercizio di un potere pubblicistico nelle quali l’intreccio tra interessi legittimi e diritti soggettivi rende difficile individuare di volta in volta il plesso giurisdizionale competente”, sicché ove l’Amministrazione “si reclama danneggiata da un comportamento attuato da privati, senza alcuna inerenza ad un potere pubblico..” deve essere declinata la giurisdizione a favore del giudice ordinario (Tar Toscana, sez. I, 12 maggio 2011, n. 818).
In conclusione pertanto, il Tar adito ha rilevato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che: “..la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall’Amministrazione, facendo valere la responsabilità precontrattuale del privato per i danni da essa sofferti in conseguenza del coinvolgimento in trattative rivelatesi inutili – avendo partecipato ad una gara senza verificare, alla stregua di elementi che dovevano già essere conosciuti o conoscibili, la propria possibilità di impegnarsi contrattualmente – si colloca al di fuori della giurisdizione del giudice adito, rientrando in quella del giudice ordinario“.