Gara telematica: i Commissari possono accedere ai progetti?

Published On: 17 Ottobre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La facoltà di ogni singolo Commissario, in una gara telematica, di esaminare i progetti presentati dai singoli concorrenti, è funzionale ad agevolare lo studio dei progetti stessi, ai fini di una istruttoria più esauriente possibile, senza che ciò rappresenti una violazione del principio di segretezza.
Lo ha statuito il TAR Firenze, con la sentenza del 25 settembre 2018 numero 1225, rilevando nello specifico che ad una fase di studio individuale è seguita una fase di valutazione collegiale, che nulla ha tolto alla validità della procedura e del previsto strumento di accesso individuale ai progetti.
La sentenza, infatti, ha rilevato come il verbale di gara specifica che il Presidente della commissione ha provveduto a “loggare” sulla piattaforma “start” i membri della commissione, sicché per ciascuno di essi è stato possibile accedere ai progetti dei concorrenti mediante username e password, ciò che è valso a concretare una idonea cautela a tutela della riservatezza delle offerte.
In ogni caso, non sussiste un onere di specificare nel verbale di gara le cautele adottate a tutela della segretezza del contenuto di quanto proposto dai contendenti. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimità della procedura selettiva deve essere valutata in modo sostanziale e non meramente formale, talché la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e/o degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, sia stata alterata la genuinità delle offerte (Cons. Stato, A.P., 3.2.2014, n. 8; TAR Lazio, Roma, I, 11.7.2016, n. 7924).

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Published On: 17 Ottobre 2018

La facoltà di ogni singolo Commissario, in una gara telematica, di esaminare i progetti presentati dai singoli concorrenti, è funzionale ad agevolare lo studio dei progetti stessi, ai fini di una istruttoria più esauriente possibile, senza che ciò rappresenti una violazione del principio di segretezza.
Lo ha statuito il TAR Firenze, con la sentenza del 25 settembre 2018 numero 1225, rilevando nello specifico che ad una fase di studio individuale è seguita una fase di valutazione collegiale, che nulla ha tolto alla validità della procedura e del previsto strumento di accesso individuale ai progetti.
La sentenza, infatti, ha rilevato come il verbale di gara specifica che il Presidente della commissione ha provveduto a “loggare” sulla piattaforma “start” i membri della commissione, sicché per ciascuno di essi è stato possibile accedere ai progetti dei concorrenti mediante username e password, ciò che è valso a concretare una idonea cautela a tutela della riservatezza delle offerte.
In ogni caso, non sussiste un onere di specificare nel verbale di gara le cautele adottate a tutela della segretezza del contenuto di quanto proposto dai contendenti. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimità della procedura selettiva deve essere valutata in modo sostanziale e non meramente formale, talché la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e/o degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, sia stata alterata la genuinità delle offerte (Cons. Stato, A.P., 3.2.2014, n. 8; TAR Lazio, Roma, I, 11.7.2016, n. 7924).

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